La vicenda processuale
La sentenza del Tribunale di Roma emessa nel maggio 2021 rappresenta un caso importante di come il rispetto rigoroso dei termini procedimentali costituisca un baluardo fondamentale per la tutela dei diritti dei soggetti sottoposti a procedimento sanzionatorio antiriciclaggio.
I protagonisti del caso
Una banca di credito cooperativo e il suo rappresentante legale si sono trovati al centro di un procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette previsti dalla normativa antiriciclaggio.
L’iter degli accertamenti
Gli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d’Italia si erano formalmente conclusi il 6 aprile 2018. Successivamente, l’Unità di Informazione Finanziaria aveva emesso il verbale di contestazione il 29 dicembre 2018, procedendo alla notifica alla banca il 4 gennaio 2019 e al funzionario responsabile l’8 gennaio 2019.
Le eccezioni processuali sollevate
La questione principale: il termine di notifica
I ricorrenti hanno articolato la loro difesa, con ricorso antiriciclaggio, principalmente sulla violazione del termine previsto dall’art. 14 L. n. 689/1981 per la notificazione del verbale di contestazione dell’infrazione.
Altri profili di illegittimità
La strategia difensiva si è sviluppata su molteplici fronti:
– Violazione del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio
– Insussistenza dell’obbligo di segnalazione delle operazioni accertate
– Carenza degli indici di anomalia delle operazioni contestate
– Illegittimo richiamo a circolari ministeriali in contrasto con il D.Lgs. n. 231/2007
La decisione del Giudice
L’argomentazione del MEF
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva sostenuto una tesi articolata sulla decorrenza del termine. Secondo l’amministrazione, l’accertamento si sarebbe concluso solo il 4 ottobre 2018, quando i commissari straordinari della banca avevano trasmesso elementi essenziali per la valutazione della violazione e non il 6 aprile dello stesso anno.
Il calcolo aritmetico decisivo
Il Tribunale ha effettuato un controllo su propria iniziativa relativamente ai termini, elemento che ha caratterizzato la peculiarità di questa decisione. Il Giudice ha rilevato che, anche accettando la tesi del MEF sulla data di conclusione dell’accertamento (4 ottobre 2018), alla data della prima notifica del verbale (4 gennaio 2019) erano comunque trascorsi novantadue giorni !
Come evidenziato dalla Corte d’appello civile di Roma, sentenza emessa nel mese di aprile 2025, “il termine di novanta giorni previsto dall’art. 14, comma 2, della legge n. 689/81 per la notifica del verbale di contestazione decorre dal momento in cui l’amministrazione ha acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili per l’accertamento della violazione”.
Il controllo d’ufficio del Giudice
Un aspetto particolarmente significativo della decisione riguarda il fatto che il giudice ha rilevato d’ufficio la violazione del termine, nonostante i ricorrenti non avessero specificamente eccepito il superamento dei novanta giorni con il calcolo preciso.
Come chiarito dal Tribunale civile di Rimini, sentenza emessa nel maggio 2024, “il Giudice dell’opposizione ha il potere-dovere di sindacare la congruità del tempo impiegato dall’amministrazione procedente per pervenire all’accertamento dell’illecito”.
I principi generali estratti
La natura perentoria del termine
Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 14 L. n. 689/1981 ha natura rigorosamente perentoria. La sua violazione comporta conseguenze definitive e irreversibili per l’amministrazione procedente.
La decorrenza del termine
La giurisprudenza consolidata ha precisato che il termine decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito. Tuttavia, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale civile di Verona sentenza maggio 2024, “è onere dell’amministrazione allegare e provare il momento in cui ha acquisito tutti i dati afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi della violazione”.
Il controllo giudiziale sui termini
Il giudice ha il potere-dovere di verificare il rispetto dei termini procedimentali anche d’ufficio. Questo controllo costituisce una garanzia fondamentale per i diritti di difesa dei soggetti sottoposti a procedimento sanzionatorio.
L’importanza del calcolo preciso
I due giorni fatali
Nel caso in esame, il superamento del termine di soli due giorni (novantadue invece di novanta) è stato sufficiente per determinare l’annullamento del decreto sanzionatorio. Questo dimostra l’assoluto rigore con cui devono essere rispettati i termini di legge.
La vigilanza d’ufficio
Il fatto che il giudice abbia rilevato d’ufficio la violazione del termine, pur non essendo stata specificamente eccepita dai ricorrenti con il calcolo preciso, sottolinea l’importanza del controllo giudiziale sui termini procedimentali.
Come affermato dalla Corte d’appello civile di Torino, sentenza del maggio 2025, “il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio ha natura perentoria, in conformità ai principi costituzionali di eguaglianza, legalità, diritto di difesa e buon andamento dell’amministrazione”.
Massima giurisprudenziale
In materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio, il termine di novanta giorni previsto dall’art. 14 della L. n. 689/1981 per la notificazione del verbale di contestazione ha natura rigorosamente perentoria. Il superamento del termine anche di soli due giorni comporta l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria. Il Giudice ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio la violazione del termine, effettuando un controllo aritmetico preciso sulla decorrenza, indipendentemente dalle specifiche eccezioni sollevate dalle parti.
Attività del soggetto sanzionato
Il soggetto principale del procedimento svolgeva attività di banca di credito cooperativo, soggetta agli stringenti obblighi di segnalazione delle operazioni sospette previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Soccombenza e spese processuali
La soccombenza è del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, motivando tale decisione con il fatto che il motivo di opposizione è stato accolto d’ufficio per ragione diversa da quella specificamente enunciata dagli opponenti.
Riflessioni conclusive
Questa decisione rappresenta un importante precedente per la tutela procedurale nei procedimenti sanzionatori antiriciclaggio. Il caso dimostra come il controllo giudiziale sui termini costituisca un presidio essenziale per garantire il rispetto dei diritti di difesa, anche quando le parti non eccepiscono specificamente la violazione con il calcolo preciso dei giorni.
La sentenza evidenzia inoltre l’importanza di un approccio rigoroso nel calcolo dei termini procedimentali, dove anche il superamento di pochi giorni può determinare conseguenze decisive per l’esito del procedimento sanzionatorio.











