Decreto sanzionatorio confermato per il funzionario e annullato per l’istituto di credito coobbligato. Analisi della Sentenza 19404/2019 del Tribunale di Roma.
Premessa
Antiriciclaggio. Sanzioni banca. La Sentenza 19404/2019 del Tribunale di Roma affronta un caso di responsabilità in materia di omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette, evidenziando punti cruciali nella gestione delle procedure di compliance da parte degli istituti bancari. La controversia derivava dal ricorso proposto da un funzionario di banca e dallo stesso istituto, a titolo di responsabile in via solidale, contro una sanzione inflitta dal Ministero.
La vicenda
L’oggetto del contenzioso si fondava su un’indagine avviata a seguito di approfondimenti da parte della Banca d’Italia.
Questa metteva in evidenza movimentazioni pecuniarie significative sul conto di un cliente considerato e censito come “privato”, caratterizzate da operazioni in contante, bonifici e assegni, alcuni dei quali anche risultati poi insoluti. Tali movimentazioni, sollevavano importanti sospetti in merito alla natura delle operazioni realizzate. Il Ministero procedeva, pertanto, con l’irrogazione di sanzioni antiriciclaggio.
Il ricorso
Nell’ambito del ricorso, il funzionario presentava quattro istanze di opposizione:
1. L’estinzione della sanzione per mancata notifica dell’infrazione entro novanta giorni, ai sensi dell’art. 14 co.2 della Legge 689/1981.
2. L’assenza di obbligo di segnalazione per le operazioni esaminate, asserendo che queste non presentassero caratteristiche sospette.
3. L’eccezione relativamente all’individuazione del funzionario presunto responsabile, poiché quest’ultimo aveva prestato servizio presso la filiale oggetto di accertamento solo per un periodo limitato rispetto al ben maggiore arco temporale oggetto dell’ispezione.
4. Un difetto di motivazione nella quantificazione della sanzione irrogata.
L’analisi del Giudice
Il Tribunale ha respinto le due prime e la quarta eccezione, segnando una linea interpretativa precisa sull’applicazione delle norme.
Termine di novanta giorni per la notifica del P.V.C.
In particolare, per quanto concerne il termine di novanta giorni, si è evidenziato come la sua decorrenza sia da valutare soggettivamente, secondo le circostanze del caso concreto: è al Giudice adito che spetta individuare il momento dal quale iniziano a decorrere i termini, soprattutto nel caso, frequente, in cui l’organo di accertamento debba procedere ad ulteriori approfondimenti.
Anche la questione della motivazione come addotta dal Ministero è stata ritenuta soddisfacente confermando, come ovvio che sia, che la valutazione rimane di competenza del Tribunale.
Obbligo di segnalazione. Potenziali attività usurarie e di riciclaggio
Per quanto riguarda l’obbligo di segnalazione delle operazioni, il Giudice ha analizzato attentamente le movimentazioni, con particolare riferimento a:
– Versamenti di contante frazionati, ciascuno sotto la soglia di rilevazione.
– Assegni “tornati” insoluti e bonifici provenienti da un cliente in difficoltà economica.
– Movimentazioni incerte e ingiustificate rispetto all’attività commerciale del cliente.
– Svariati prelevamenti allo sportello.
Tali elementi, secondo il Tribunale, giustificavano l’obbligo di segnalazione in quanto indicativi di potenziali attività usurarie o di riciclaggio.
Importanza del Decalogo della Banca d’Italia
Il Giudice ha riservato particolare attenzione al Decalogo della Banca d’Italia, che definisce le operazioni anomale. La mancata segnalazione di tali operazioni dimostrava un deficit nelle procedure di compliance della banca coinvolta. Inoltre, è stato ritenuto irrilevante l’argomento del funzionario riguardo alla conoscenza diretta del cliente, dato che quest’ultimo era stato successivamente arrestato per associazione a delinquere finalizzata a truffe immobiliari.
Gianos insufficiente
Non poteva, inoltre, considerarsi sufficiente neppure l’osservazione della difesa circa il fatto che il software Gianos non avesse posto in rilievo alcun tipo di operazione anomala.
Esito differente per la banca rispetto al funzionario
A dispetto di tutte queste carenze evidenziate dal Ministero e condivise dal Giudice, il Tribunale, tuttavia, accoglieva l’eccezione relativa all’impossibilità di sanzionare la banca per le operazioni effettuate prima dell’assunzione del ruolo di direttore da parte del funzionario incolpato: il Ministero, infatti, non aveva identificato il predecessore, creando una lacuna nell’attribuzione della responsabilità.
Conclusione
In conclusione, la sentenza rappresenta un’importante presa di posizione sulla responsabilità delle banche nel monitoraggio delle operazioni sospette e sull’applicazione delle norme sanzionatorie, sottolineando la necessità di attuare procedure interne solide per prevenire situazioni di rischio. La decisione di annullare la sanzione nei confronti della banca mette in luce l’importanza della corretta gestione dei ruoli e delle responsabilità all’interno degli organigrammi aziendali; inoltre, non è di buon auspicio per i responsabili persone fisiche addette alle filiali, in quanto l’annullamento del provvedimento sanzionatorio è intervenuto per l’istituto coobbligato ma non per il funzionario.











