Commercialisti: sanzioni antiriciclaggio ridotte per collaborazione e gravità limitata ?

La vicenda

La Sentenza del Tribunale di Roma emessa nel mese di aprile 2022 affronta una questione di crescente rilevanza nella pratica professionale: l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione degli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2007.

Il caso in esame

Il caso riguarda un professionista che aveva proposto opposizione contro una sanzione amministrativa di 10.000 euro irrogata dal MEF per violazione degli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 231/2007, relativi alla verifica della clientela. La violazione era stata accertata attraverso un verbale di contestazione del 20 dicembre 2018, che aveva evidenziato carenze sistematiche negli adempimenti antiriciclaggio.

Le violazioni contestate

Le violazioni contestate comprendevano la mancata adeguata verifica nei confronti del cliente, l’omessa annotazione nel registro dei clienti ai fini antiriciclaggio (vigente all’epoca dei fatti) e la mancata compilazione della scheda di informazione a nome del cliente. Il professionista aveva ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di non aver aggiornato il registro antiriciclaggio dal 2015 (n.b. adempimento la cui mancanza non è più sanzionabile, in quanto abrogato) e di non aver redatto alcuna scheda per l’adeguata verifica, giustificando tali omissioni con la conoscenza personale dei clienti e con rapporti fiduciari consolidati nel tempo.

La decisione

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto la sussistenza della violazione dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, respingendo le argomentazioni difensive del professionista. Il giudice ha chiarito che la circostanza di potersi avvalere alternativamente di un sistema di conservazione informatico o cartaceo, ovvero di aver provveduto all’identificazione dei clienti con modalità alternative, non esclude l’integrazione dell’illecito.

Necessaria l’adeguata verifica

La decisione ha sottolineato che l’identificazione rappresenta solo uno degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e che manca l’ulteriore elemento dell’adeguata verifica. Il verbale di contestazione, che fa pubblica fede fino a querela di falso, aveva documentato che tale verifica non era stata comunque effettuata.

La decisione

Elemento determinante della decisione è stata la valutazione della condotta del professionista secondo i criteri previsti dall’articolo 56, secondo comma, del decreto legislativo n. 231/2007. Il Giudice ha applicato la sanzione prevista per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ma ha riconosciuto circostanze attenuanti che hanno giustificato la riduzione al minimo edittale.

La gravità della violazione

La sentenza ha evidenziato come la gravità della violazione debba essere determinata tenendo conto dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, del grado di collaborazione con le autorità, della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto e della reiterazione e diffusione dei comportamenti illeciti.

I principi generali

La pronuncia stabilisce principi fondamentali per l’applicazione delle sanzioni antiriciclaggio ai professionisti. Emerge chiaramente che l’adeguata verifica della clientela non può essere sostituita dalla mera conoscenza personale del cliente o da rapporti fiduciari consolidati nel tempo. La normativa antiriciclaggio impone adempimenti formali specifici che devono essere rispettati indipendentemente dalla natura del rapporto professionale.

La collaborazione con le autorità

Il principio della collaborazione con le autorità assume rilevanza centrale nella determinazione della sanzione. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato l’orientamento secondo cui la condotta collaborativa del trasgressore, manifestata attraverso l’ammissione delle violazioni e la disponibilità al confronto con gli organi di controllo, costituisce elemento di attenuazione della responsabilità.

Utilità delle memorie difensive antiriciclaggio

La sentenza conferma inoltre che la valutazione della gravità delle violazioni, per la quale possono essere utili gli scritti difensivi e nelle memorie antiriciclaggio, deve essere condotta secondo criteri oggettivi, considerando la sistematicità delle condotte omissive, l’elemento soggettivo della violazione e il grado di collaborazione prestato. Questo approccio trova riscontro nella giurisprudenza più recente, come evidenziato dalla Corte d’appello civile di Roma, che ha precisato come l’Amministrazione debba necessariamente valorizzare tutti i criteri previsti dalla normativa nella determinazione delle sanzioni.

Inadempienza parziale agli obblighi

Un ulteriore principio emerso riguarda la distinzione tra inadempienza parziale e totale agli obblighi di verifica. La giurisprudenza riconosce che quando si tratti di inadempienza parziale, caratterizzata da una condotta comunque collaborativa del professionista, la sanzione può essere ridotta al minimo edittale, anche in presenza di violazioni qualificate come gravi o sistematiche.

Massimizzazione della Sentenza

In materia di sanzioni amministrative per violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dal decreto legislativo n. 231/2007, la mera conoscenza personale dei clienti e l’esistenza di rapporti fiduciari consolidati nel tempo non escludono la responsabilità del professionista per l’omesso adempimento degli obblighi formali di verifica e registrazione. Le sanzioni antiriciclaggio possono essere ridotte al minimo edittale quando si tratti di inadempienza parziale e non totale, tenendo conto della condotta collaborativa del trasgressore che abbia ammesso le violazioni e della conoscenza effettiva dei clienti, pur in presenza di carenze nelle formalità richieste dalla legge.

Implicazioni pratiche per i professionisti

La decisione del Tribunale di Roma si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato che richiede ai professionisti il rispetto rigoroso degli adempimenti antiriciclaggio, indipendentemente dalla natura dei rapporti con la clientela. La giurisprudenza più recente ha chiarito che l’adeguata verifica non rappresenta un adempimento isolato ma risulta strumentale all’obbligo di segnalazione, poiché solo disponendo di informazioni complete sui clienti il professionista può individuare operazioni sospette.

La condotta collaborativa

La sentenza evidenzia l’importanza della collaborazione con le autorità di controllo come elemento di attenuazione della responsabilità. Questo principio trova applicazione anche nei casi più complessi, come dimostrato dalla giurisprudenza del Tribunale di Roma, che ha riconosciuto come la motivazione del provvedimento sanzionatorio risulti adeguata quando riporti dettagliatamente i fatti accertati e la condotta collaborativa del professionista possa incidere sulla quantificazione della sanzione.

Le novità del d.lgs. 90/2017

L’evoluzione normativa introdotta dal decreto legislativo n. 90/2017 ha modificato il sistema sanzionatorio in senso potenzialmente più favorevole, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, che ha applicato retroattivamente le nuove disposizioni più favorevoli conformemente al principio del favor rei.

Criteri di valutazione della gravità

La determinazione della gravità delle violazioni antiriciclaggio segue criteri specifici che la giurisprudenza ha progressivamente definito. La giurisprudenza di merito ha chiarito che quando sia attribuita una fascia di rischio alta nella scheda di valutazione, l’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica rafforzata non può ritenersi sufficiente attraverso la mera consegna di visure aggiornate, ma richiede misure più penetranti e specifiche.

La valutazione deve considerare la pluralità delle violazioni, la loro sistematicità e il contesto operativo del professionista. Come evidenziato dalla giurisprudenza più recente, le circostanze attenuanti quali l’assenza di precedenti violazioni e il limitato numero delle infrazioni non escludono l’illecito ma consentono la qualificazione della violazione nell’ambito della fattispecie base meno grave.

Prospettive future

La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un punto di equilibrio tra il rigore richiesto dalla normativa antiriciclaggio e la necessità di una valutazione proporzionata delle violazioni. L’orientamento giurisprudenziale consolidato richiede ai professionisti un approccio sistematico agli adempimenti antiriciclaggio, ma riconosce l’importanza della collaborazione e della buona fede nell’attenuazione delle sanzioni.

L’evoluzione della giurisprudenza

L’evoluzione della giurisprudenza dimostra una crescente attenzione alla proporzionalità delle sanzioni e alla valutazione delle circostanze specifiche di ogni caso. La giurisprudenza di legittimità ha confermato che nella quantificazione delle sanzioni l’autorità deve valutare il numero limitato delle infrazioni, l’assenza di un modus operandi abituale e la mancanza di precedenti violazioni.

Approccio bilanciato

Questo approccio bilanciato consente ai professionisti di comprendere che, pur dovendo rispettare rigorosamente gli obblighi normativi, la collaborazione con le autorità e la dimostrazione della buona fede possono incidere significativamente sulla determinazione delle sanzioni, favorendo soluzioni proporzionate e ragionevoli anche in presenza di violazioni accertate.