Antiriciclaggio: favor rei e retroattività della Legge più favorevole.

Favor rei sanzioni antiriciclaggio

Evoluzione giurisprudenziale e principi consolidati. Sanzioni antiriciclaggio

Introduzione al principio del favor rei

La disciplina delle sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio ha subito una profonda trasformazione con l’introduzione del principio del favor rei, che rappresenta una significativa deroga al tradizionale principio del tempus regit actum. Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Roma, pubblicata nel marzo 2022, ha contribuito a consolidare questo orientamento giurisprudenziale, affrontando questioni di estrema rilevanza per tutti gli operatori soggetti alla normativa antiriciclaggio.

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina originaria

Il D.Lgs. n. 231 del 2007 ha rappresentato per anni il pilastro della normativa antiriciclaggio italiana, stabilendo un regime sanzionatorio caratterizzato dall’applicazione del principio generale del tempus regit actum. Secondo tale principio, le violazioni venivano sanzionate secondo la disciplina vigente al momento della commissione del fatto, senza possibilità di applicazione retroattiva di normative successive più favorevoli.

L’innovazione del D.Lgs. 90/2017. Il favor rei

Il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 ha introdotto una rivoluzionaria modifica attraverso l’articolo 69 del D.Lgs. n. 231 del 2007, che stabilisce espressamente: “Per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole“.

I fatti della vicenda giurisprudenziale

Il contesto processuale

La controversia esaminata dalla Corte d’Appello di Roma riguardava un procedimento amministrativo conclusosi prima dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’articolo 69. Il MEF aveva irrogato una sanzione amministrativa per violazione della normativa antiriciclaggio, ma il soggetto sanzionato aveva impugnato il provvedimento sostenendo l’applicabilità della disciplina più favorevole introdotta dalla riforma del 2017.

Le questioni procedurali

Il caso presentava le caratteristiche tipiche dei procedimenti di transizione normativa: fatti commessi sotto la vigenza della disciplina previgente, procedimento amministrativo avviato secondo le regole del tempo, ma decisione giurisdizionale adottata quando era già in vigore la nuova disciplina più favorevole.

Le eccezioni dell’amministrazione

Contestazione dell’applicabilità retroattiva

L’amministrazione aveva sostenuto che la norma in questione non trovasse applicazione alle sanzioni già irrogate, argomentando che i fatti illeciti commessi prima dell’entrata in vigore del provvedimento legislativo rimanevano comunque soggetti alla normativa vigente al momento del fatto, secondo il consolidato principio del tempus regit actum.

Questioni interpretative

Erano state inoltre sollevate questioni relative all’interpretazione sistematica della riforma, con particolare riferimento al rapporto tra il nuovo articolo 69 e le altre disposizioni del decreto, nonché ai profili di coordinamento con la disciplina generale delle sanzioni amministrative.

La decisione della Corte d’Appello

L’argomentazione giuridica

La Corte d’Appello di Roma ha accolto le ragioni del ricorrente, affermando con chiarezza che la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 90 del 2017 trova applicazione anche ai procedimenti pendenti di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata nella vigenza della precedente normativa.

Il giudice ha evidenziato come “con chiarezza, all’art. 69 del vigente testo normativo risulta posto, in via generale, il principio del favor rei, consentendo anche per le sanzioni amministrative correlate alla normativa antiriciclaggio l’immediata applicazione della normativa sopravvenuta, se più favorevole, così derogando al principio generale sino ad oggi ritenuto per le sanzioni amministrative del tempus regit actum“.

La ratio della pronuncia

La Corte ha chiarito che “la lettera dell’art. 69 citato appare perspicua nel disciplinare appositamente la sorte delle condotte illecite poste in essere precedentemente alla sua entrata in vigore ma ancora pendenti, ribadendo bensì il principio della loro soggezione alla disciplina vigente al momento della commissione del fatto, ma solamente quando questa sia più favorevole al soggetto sanzionato”.

L’orientamento giurisprudenziale consolidato

La giurisprudenza di legittimità

La giurisprudenza di legittimità ha consolidato questo orientamento attraverso numerose pronunce. La Cassazione Civile, sentenza n. 3301 del 5 febbraio 2019, ha chiarito che “la previsione di retroattività della legge più favorevole contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 69, introdotto dal D.Lgs. n. 90 del 2017, si applica anche alle violazioni per le quali sia già stata emessa ordinanza sanzionatoria, purché il provvedimento non sia divenuto definitivo per esaurimento della fase di impugnazione giurisdizionale”.

L’applicazione d’ufficio

Particolarmente significativo è il principio secondo cui le norme sopravvenute più favorevoli devono essere applicate anche d’ufficio dal Giudice. La Cassazione Civile, ordinanza n. 27703 del 29 ottobre 2019, ha stabilito che “l’applicazione dello ius superveniens più favorevole al trasgressore in materia di violazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio è applicabile anche in assenza di uno specifico motivo di ricorso sulla determinazione quantitativa della sanzione”.

I principi generali stabiliti

Il favor rei nelle sanzioni antiriciclaggio

La pronuncia ha stabilito definitivamente che in materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio trova applicazione il principio del favor rei, che consente l’applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta più favorevole. Questo principio rappresenta una significativa deroga al tradizionale tempus regit actum.

L’ambito di applicazione temporale

Il principio si applica non solo ai procedimenti ancora in corso presso l’amministrazione, ma anche a quelli pendenti in sede giurisdizionale, purché il provvedimento sanzionatorio non sia ancora divenuto definitivo. Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, “in deroga al principio del tempus regit actum proprio delle sanzioni amministrative, l’art. 69 del D.Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017, introduce il principio del favor rei, consentendo l’applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole anche ai procedimenti pendenti”.

La valutazione comparativa

La comparazione tra i diversi regimi sanzionatori non può limitarsi al mero raffronto tra i minimi e i massimi edittali, ma deve fondarsi sull’individuazione del regime complessivamente più favorevole. La Cassazione Civile, ordinanza n. 11594 del 30 aprile 2024, ha precisato che tale valutazione deve essere “fondata sull’individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per il sanzionato, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico e, in particolare, alle circostanze individuate nell’art. 67 del D.Lgs. n. 231 del 2007”.

La disciplina sanzionatoria attuale

I nuovi parametri sanzionatori

Il D.Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017, ha introdotto un sistema sanzionatorio più articolato e generalmente più favorevole. Per citare un esempio circa il divieto imposto circa la soglia massima dell’utilizzo del denaro contante, l’articolo 63 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 3.000 a 50.000 euro, con possibilità di quintuplicazione per importi superiori a 250.000 euro.

I criteri di graduazione

L’articolo 67 del D.Lgs. n. 231 del 2007 stabilisce i criteri per l’applicazione delle sanzioni, prevedendo la valutazione di circostanze quali la gravità e durata della violazione, il grado di responsabilità, la capacità finanziaria del trasgressore, l’entità del vantaggio ottenuto e l’entità del pregiudizio cagionato a terzi.

Le sanzioni ridotte

Per le violazioni di minore gravità, l’articolo 63, comma 1-bis, prevede che “per le violazioni di cui all’articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l’entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell’importo trasferito in violazione della predetta disposizione”, purché ricorrano le circostanze di minore gravità accertate ai sensi dell’articolo 67.

Le implicazioni pratiche per i professionisti

Per i soggetti obbligati

La pronuncia ha importanti ricadute per tutti i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio. I professionisti che abbiano ricevuto sanzioni sotto la vigenza della disciplina previgente possono beneficiare dell’applicazione della normativa più favorevole, purché il procedimento non sia ancora definitivamente concluso.

Per l’amministrazione procedente

L’amministrazione è tenuta ad applicare d’ufficio la disciplina più favorevole, anche in sede di opposizione giurisdizionale. Questo comporta un obbligo di ricalcolo delle sanzioni secondo i nuovi parametri introdotti dal D.Lgs. n. 90 del 2017, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito.

Per i professionisti del Diritto

Gli avvocati e i consulenti legali devono prestare particolare attenzione alla valutazione dei casi pendenti, verificando l’applicabilità della disciplina più favorevole e sollevando tempestivamente le relative eccezioni, pur nella consapevolezza che il principio opera anche d’ufficio.

La massima giurisprudenziale

La sentenza può essere massimata nel seguente principio di diritto: In materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio, l’art. 69 del D.Lgs. n. 231 del 2007, introdotto dal D.Lgs. n. 90 del 2017, prevede espressamente la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale dell’irretroattività in materia di sanzioni amministrative. Tale principio trova applicazione anche ai procedimenti pendenti di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata nella vigenza della precedente normativa, dovendo il giudice applicare d’ufficio il regime sanzionatorio complessivamente più favorevole al trasgressore.

L’attività del soggetto sanzionato

Dalla sentenza emerge che il ricorrente svolgeva attività professionale soggetta agli obblighi della normativa antiriciclaggio, senza ulteriori specificazioni che potrebbero compromettere la riservatezza del caso specifico.

Sviluppi giurisprudenziali recenti

L’evoluzione della giurisprudenza di merito

La giurisprudenza di merito ha progressivamente consolidato l’applicazione del principio del favor rei. La giurisprudenza più recente ha confermato che “trova applicazione il principio del favor rei introdotto nell’art. 69 del D.Lgs. n. 231/2007 a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. n. 90/2017, anche ai procedimenti pendenti di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata nella vigenza di una norma precedente”.

Le applicazioni concrete

Numerose pronunce hanno dato concreta applicazione al principio, riducendo significativamente le sanzioni irrogate. La giurisprudenza di appello ha stabilito che “il trattamento sanzionatorio più favorevole deve essere applicato qualora la norma sia vigente al momento dell’emissione dell’ordinanza di ingiunzione o, comunque, in sede di opposizione giurisdizionale”.

I limiti del principio

Le eccezioni normative

Non tutte le sanzioni amministrative beneficiano del principio del favor rei. La giurisprudenza più recente ha chiarito che “le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB per violazione della normativa antiriciclaggio non hanno natura sostanzialmente penale e non si applica il principio del favor rei di cui all’art. 2 cod. pen., ma il principio generale del tempus regit actum”.

La valutazione caso per caso

L’applicazione del principio richiede sempre una valutazione specifica delle circostanze concrete, non potendosi procedere automaticamente alla riduzione delle sanzioni senza un’adeguata analisi comparativa dei regimi normativi applicabili.

Le procedure di definizione agevolata

L’istituto del pagamento in misura ridotta

L’articolo 68 del D.Lgs. n. 231 del 2007 prevede la possibilità, per il destinatario del decreto sanzionatorio, di chiedere il pagamento della sanzione in misura ridotta, con una riduzione pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata, purché non si sia già avvalso della stessa facoltà nei cinque anni precedenti.

L’applicazione retroattiva

Il comma 5 dell’articolo 68 stabilisce espressamente che “le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, garantendo così l’applicazione retroattiva dell’istituto.

La soccombenza e le spese di giudizio

La sentenza della Corte d’Appello di Roma ha visto la soccombenza del MEF, che è stato condannato al rimborso delle spese di lite del grado di appello in favore del ricorrente, liquidate in euro 5.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge. Questo esito processuale riflette il consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole all’applicazione del principio del favor rei.

Conclusioni e prospettive future

La pronuncia della Corte d’Appello di Roma rappresenta un importante tassello nell’evoluzione della giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio. L’affermazione del principio del favor rei costituisce una significativa tutela per i soggetti obbligati, garantendo l’applicazione della disciplina più favorevole anche in presenza di procedimenti già avviati sotto la vigenza della normativa previgente.

Orientamento consolidato

Questo orientamento, ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, impone agli operatori del diritto una particolare attenzione nella valutazione dei casi pendenti, mentre per l’amministrazione comporta l’obbligo di una costante verifica dell’applicabilità della disciplina più favorevole.

La sentenza conferma inoltre l’importanza di una corretta interpretazione delle norme di successione nel tempo, che in materia sanzionatoria deve sempre essere orientata verso la massima tutela dei diritti del soggetto sanzionato, in coerenza con i principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione amministrativa.

Evoluzione normativa

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di antiriciclaggio continua a rappresentare una sfida per tutti gli operatori del settore, richiedendo un costante aggiornamento professionale e una particolare attenzione alle dinamiche di successione delle leggi nel tempo, sempre più caratterizzate dall’applicazione di principi di favor rei che trovano la loro ratio nella tutela dei diritti fondamentali della persona e nell’esigenza di proporzionalità delle sanzioni amministrative.