Antiriciclaggio: gli indicatori di anomalia

Il 12 maggio 2023, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha emanato nuovi indicatori di anomalia, fondamentali per i soggetti obbligati nell’identificazione delle operazioni sospette ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera e), del Decreto Legislativo 231/2007. Questo provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2024 e rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

L’importanza della nuova normativa

L’adeguamento normativo intervenuto ha come obiettivo principale quello di fornire uno strumento sistematico per la rilevazione delle anomalie nelle transazioni economiche. La scelta di mantenere una struttura unica di indicatori evita ripetizioni che caratterizzavano le disposizioni precedenti, semplificando così le procedure per le diverse categorie di soggetti obbligati primi tra tutti, oltre agli intermediari finanziari, i commercialisti (oggetto di controlli meno frequenti ma significativi). Questo approccio permette di ottimizzare l’efficacia delle segnalazioni e garantire una maggiore coerenza nella loro applicazione.

Evoluzione degli indicatori

Il nuovo provvedimento introduce 34 indicatori e 400 sub-indici, frutto di un’evoluzione continua rispetto ai modelli precedenti. Nonostante il numero di indicatori sia significativo, non è di per sé decisivo. Infatti, il recente provvedimento include 434 elementi tra indicatori e sub-indici, consentendo tale inclusione in virtù dell’eliminazione di 562 punti di attenzione presenti nelle precedenti normative. Ciò consente ai soggetti obbligati di concentrarsi su segnali più rilevanti e aggiornati nel contesto del riciclaggio.

Criterio di selezione

Uno degli aspetti fondamentali della nuova normativa è il criterio di selezione basato sull’ “attività concretamente svolta”. Non è un concetto nuovo, essendo già presente negli indicatori del 2010 e del 2011, ma oggi stimola a considerare un maggior numero di anomalie, tenendo conto del cambiamento dei fenomeni economici nel tempo. L’aggiornamento degli indicatori tiene conto delle operatività rilevanti e circoscrive maggiormente le anomalie, evitando così segnalazioni di operazioni sospette prive di significato. In questo modo, la normativa cerca di irrobustire gli elementi necessari per giustificare una contestazione di omessa segnalazione.

Struttura degli indicatori e sub-indici

Ogni indicatore è articolato in sub-indici che illustrano esempi pratici di situazioni da valutare. È importante sottolineare che né gli indicatori né i sub-indici sono esaustivi; si tratta di un quadro di riferimento che può essere integrato da ulteriori fattispecie non contemplate. Le circostanze oggettive e soggettive devono essere analizzate con attenzione e contestualizzate per determinare se un’attività debba essere considerata sospetta.

Elementi non sufficienti per la segnalazione

Non tutte le operazioni riconducibili a comportamenti descritti negli indicatori possono/devono automaticamente portare a una segnalazione di operazioni sospette (SOS). Elementi come la semplice decisione di estinguere un rapporto, la ricezione di una richiesta da parte delle autorità o l’uso di operazioni in contante non costituiscono di per sé motivi sufficienti per avanzare una SOS. Al contrario, è necessaria una valutazione approfondita delle operazioni evidenziate dalle procedure informatiche, accompagnata dalla descrizione delle circostanze soggettive e oggettive unite alle valutazioni effettuate.

Processo valutativo

Per evitare l’irrogazione di sanzioni, il processo valutativo deve essere scrupoloso e sistematico. In primo luogo, è necessario eseguire una valutazione del rischio, comprendendo la natura e la complessità dell’operazione in questione. A seguire, l’adeguata verifica dei clienti e delle operazioni deve essere effettuata secondo i protocolli stabiliti. Infine, la conservazione della documentazione è cruciale, poiché costituisce la base per future verifiche da parte delle autorità competenti.

Significato degli indicatori

La mera ricorrenza di indicatori di anomalia non è sufficiente per giustificare l’invio di una SOS. Il soggetto obbligato deve dimostrare che l’operazione presenta profili soggettivi e oggettivi tali da generare un concreto sospetto. Allo stesso modo, va sottolineato che l’elenco degli indicatori e dei relativi sub-indici non è vincolante. È sempre possibile che situazioni non specificatamente menzionate possano contenere elementi idonei a giustificare una SOS.

Non è concesso escludere a priori la possibilità che un’operazione possa risultare sospetta. Al contrario, anche nel caso in cui più indicatori risultassero applicabili, ciò non sarebbe sufficiente a classificare l’operazione come sospetta.

Gli indicatori più rilevanti per il commercialisti

Indicatore n. 20 – Operatività anomale in ambito fiscale e societario

Operatività con profili fiscali o societari che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l’origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l’attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l’intestazione a favore o per l’intervento di terzi.

Indicatore n. 20.1 (rischio falsa fatturazione)

Emissione di fatture non coerenti con l’attività svolta dal soggetto ovvero connesse al trasferimento di beni o servizi a prezzi del tutto diversi rispetto a quelli di mercato, specie qualora la documentazione presentata a corredo delle stesse risulti del tutto carente, incoerente o inattendibile.

Indicatore n. 20.2 (rischio falsa fatturazione)

Operatività contraddistinta dall’emissione o ricezione di fatture aventi un’unica controparte ovvero un limitato numero di controparti ricorrenti, specie se ubicate all’estero, ovvero controparti che comunque sembrano inesistenti o fittizie.

Indicatore n. 20.3 (rischio falsa fatturazione)

Pagamento di fatture relative a transazioni commerciali poste in essere da nominativi diversi da quelli cui le fatture sono intestate o a cui le merci sono spedite, specie se residenti in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

Indicatore n. 20.4 (rischio falsa fatturazione)

Pagamento di fatture realizzato con modalità che non agevolano la chiara identificazione della provenienza dei fondi (ad es. tramite conti di corrispondenza e rapporti a essi assimilabili) o che comportano l’intervento ripetuto di terzi estranei all’operatività.

Indicatore n. 20.5 (rischio falsa fatturazione)

Assenza nei magazzini societari della merce risultante negli inventari ovvero nelle liste rimanenze fornite dal soggetto o risultanti dalla documentazione contabile per ammontare significativo.

Indicatore n. 20.6 (rischio sottrazione fraudolenta ai pagamenti)

Operazioni di disposizione di beni aziendali realizzate in data anteriore alla liquidazione volontaria o all’accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza che, per le modalità esecutive, appaiono volte a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori mantenendone direttamente o indirettamente il possesso.

Indicatore n.20.7 (rischio sottrazione fraudolenta ai pagamenti)

Cessioni di beni aziendali, aziende o rami d’azienda, anche nell’ambito di operazioni straordinarie, con cedente una società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da pendenze tributarie per importi ingenti e cessionario una società facente capo a nominativi notoriamente contigui ai titolari effettivi della cedente, specie se la cedente è neocostituita, inattiva o operante in altro settore e se le transazioni appaiono simulate o avvengono senza corrispettivo o a un prezzo irrisorio.

Indicatore n. 20.8 (rischio apporto risorse provenienti da riciclaggio)

Improvviso ripianamento della posizione debitoria di un soggetto in difficoltà economica o finanziaria, specie se attraverso la ricezione di disponibilità provenienti da paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero strumenti (contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o altri beni di elevato rilevante valore) del tutto inusuali o incoerenti.

Indicatore n. 20.9 (rischio sottrazione fraudolenta ai pagamenti)

Trasferimento della sede legale all’estero da parte di società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da ingenti debiti tributari ovvero assoggettata a procedimenti amministrativi o giurisdizionali o a procedure stragiudiziali volte al soddisfacimento di pretese creditorie o tributarie, specie ove permanga sul territorio nazionale l’organizzazione funzionale allo svolgimento dell’attività economica.

Indicatore n. 20.10 (costituzione enti con anomalie)

Costituzione simultanea di numerosi enti o società da parte della medesima persona fisica o giuridica, specie quando intervengano soggetti di età particolarmente giovane o molto avanzata (ad es. minore di 25 anni o maggiore di 75) o soggetti residenti in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

Indicatore n. 20.11 (rischio falsa fatturazione)

Operatività di società aventi elevati volumi d’affari pur in assenza di strutture organizzative reali funzionali allo svolgimento di un’attività economica effettiva e prive di adeguata capitalizzazione, con scarsi o nulli affidamenti bancari e bassa redditività (c.d. cartiere).

Indicatore n. 20.12 (rischio riciclaggio)

Richiesta di operatività non coerente con l’attività commerciale sottostante o finalizzata a rappresentare in modo del tutto distorto la situazione economico patrimoniale del soggetto.

Indicatore n. 20.13 (rischio riciclaggio)

Richiesta di operatività da parte di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative che sottende finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell’ente.

Indicatore n. 20.14 (imprese apri-chiudi, rischio falsa fatturazione)

Operatività riferibile a società, specie se cooperative, poste in liquidazione dopo alcune annualità dall’avvio dell’attività cui subentrano altre società, già costituite ma in precedenza non operative, specie se non risultano depositati i bilanci delle società poste in liquidazione o se queste hanno operato sistematicamente in perdita o senza evidenziare costi connessi a immobilizzazioni o beni strumentali.

Indicatore n. 20.15 (assenza di deleghe per versamenti)

Operatività di imprese o enti caratterizzata dall’assenza di deleghe per il versamento di imposte e contributi ovvero dall’addebito.

Conclusioni

Il Provvedimento UIF del 12 maggio 2023 rappresenta un’importante evoluzione nel campo dell’antiriciclaggio, introducendo indicatori che permettono una maggiore precisione e attualità nel monitoraggio delle operazioni sospette. Attraverso una strutturazione più chiara e coerente, la UIF si propone di facilitare il compito dei soggetti obbligati, migliorando al contempo la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento delle attività illecite. Una corretta applicazione degli indicatori, unitamente a una rigorosa valutazione delle operazioni, è essenziale per garantire l’integrità del sistema finanziario; tuttavia, la presenza di indicatori di anomalia non deve essere intesa come condizione necessaria o sufficiente per far scattare l’obbligo di una S.O.S., in quanto l’esame dovrebbe essere condotto in modo più accurato e non limitato alla constatazione o assenza di un’anomalia riconducibile a suddetti indici. Il rischio di subire l’applicazione di sanzioni antiriciclaggio, anche di estrema rilevanza, pone gli operatori spesso in difficoltà di fronte a tali vicende.