Antiriciclaggio attività a basso rischio

Antiriciclaggio attività a basso rischio

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6190 del 9 aprile 2024, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti dell’applicazione della normativa antiriciclaggio ai professionisti, annullando una sanzione di 2.000 euro irrogata per omessa acquisizione e verifica dei dati identificativi della clientela. La decisione rappresenta un precedente significativo per la valutazione del rischio effettivo nelle prestazioni professionali e per l’applicazione proporzionata delle sanzioni amministrative, per attività a basso rischio.

Il Caso: consulenza professionale e rischio antiriciclaggio

La vicenda ha origine da un’ispezione del nucleo di polizia economico finanziaria molisana, presso lo studio di un professionista (commercialista), relativa al periodo 2015 – 2017. L’accertamento sanzionatorio si riferiva a tre posizioni di clientela per le quali il professionista aveva prestato diverse tipologie di servizi: consulenza di parte in un giudizio civile per la ricostruzione di rapporti bancari, attività di consulenza contrattuale come responsabile amministrativo di progetto, e assistenza nella costituzione di un’associazione con incarico di segretario e tesoriere.

Il decreto sanzionatorio, emesso ai sensi dell’articolo 56 del D.Lgs. 231/2007, contestava l’omessa acquisizione e verifica dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, nonché la mancata verifica tempestiva dell’identità ed effettività del cliente e della natura e scopi dell’operazione.

La Difesa: attività a basso rischio e verifica semplificata

Il professionista ha opposto il decreto sanzionatorio sostenendo che le prestazioni riguardavano attività a rischio riciclaggio poco significativo e che le parti erano state adeguatamente verificate in conformità alla normativa. In particolare, ha evidenziato come le verifiche sulla clientela fossero state eseguite secondo gli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 231/2007 con identificazione dei titolari effettivi e acquisizione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto.

L’amministrazione convenuta ha replicato che la mancanza della prova degli adempimenti disposti dalla normativa antiriciclaggio compiuti all’epoca dell’instaurazione del rapporto professionale legittimava la sanzione irrogata, dovendosi ritenere con ragionevole certezza la condotta omissiva del ricorrente.

La decisione del Tribunale: valutazione del rischio concreto

Il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione, annullando il decreto sanzionatorio sulla base di una valutazione approfondita del rischio effettivo delle operazioni contestate. La decisione si fonda su diversi elementi chiave che meritano particolare attenzione.

Analisi delle singole prestazioni professionali

Il giudice ha esaminato dettagliatamente ciascuna delle tre posizioni contestate, evidenziando come tutte si caratterizzassero per un rischio antiriciclaggio molto basso o pressoché inesistente:

  1. Per la consulenza aziendale con compenso di 2.000 euro per la ricostruzione di rapporti bancari in un giudizio civile, il Tribunale ha osservato che la pendenza del giudizio civile lasciava presumere che le parti fossero ben identificate negli atti del procedimento, configurandosi evidentemente un’attività a rischio riciclaggio non significativo.
  2. Relativamente all’attività di consulenza contrattuale per la predisposizione della documentazione amministrativa di progetto, il giudice ha rilevato come l’impresa fosse stata presentata con ogni utile dato identificativo (documenti soci, documenti amministratori, visure e certificazioni), trattandosi anche in questo caso di attività a rischio riciclaggio basso o poco significativo.
  3. Per l’assistenza nella fase costitutiva dell’associazione, il Tribunale ha sottolineato che il ricorrente risultava essere anche tesoriere e segretario dell’associazione, partecipando con i soci fondatori alla fase costitutiva con conseguente identificazione di tutti i soggetti coinvolti da parte del Notaio, trattandosi di associazione riconosciuta iscritta al registro regionale con tutti i dati degli associati, configurandosi anche in questo caso un’attività a basso rischio riciclaggio.

Il Principio della proporzionalità nella normativa antiriciclaggio

La sentenza introduce un principio fondamentale nell’applicazione della normativa antiriciclaggio: la necessità di verificare in concreto la responsabilità dell’incolpato rispetto al comportamento tenuto e all’effettivo rischio antiriciclaggio in relazione alle singole attività compiute. Il Tribunale ha evidenziato come dall’evoluzione normativa introdotta dal D.Lgs. 90/2017 e dalla ratio che pervade la normativa antiriciclaggio emerga l’esigenza di una valutazione concreta del rischio.

Questa impostazione trova conferma nella giurisprudenza più recente, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 18129 del 27 novembre 2024, che ha precisato come nella determinazione della sanzione per violazioni antiriciclaggio debbano essere valutate circostanze attenuanti quali l’assenza di precedenti violazioni, l’assenza di specifici motivi di rischio e il limitato numero delle infrazioni rispetto ai fascicoli verificati.

Verifica semplificata per attività a basso rischio

Il Tribunale ha riconosciuto che in tutti i tre casi esaminati si trattava di attività a basso rischio antiriciclaggio per le quali il ricorrente era tenuto ad una verifica semplificata della clientela. Tale verifica, in base alla documentazione allegata e già in precedenza esibita nel procedimento amministrativo, è stata ritenuta sufficientemente adempiuta.

Questa conclusione si allinea con l’orientamento giurisprudenziale consolidato che riconosce la necessità di graduare gli obblighi di verifica in base al rischio effettivo dell’operazione. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 6683 del 25 ottobre 2024, ha chiarito che l’obbligo di adeguata verifica della clientela per gli avvocati non si applica alle transazioni che si configurano come strumenti negoziali di risoluzione di controversie, quando tali atti risultano riconducibili ad attività latamente contenziosa.

Implicazioni per la pratica professionale

La decisione del Tribunale di Roma ha importanti implicazioni pratiche per i professionisti soggetti alla normativa antiriciclaggio. La sentenza stabilisce che il comportamento in concreto tenuto dal professionista e la sostanziale insussistenza del rischio antiriciclaggio nei casi esaminati non hanno integrato alcuna lesione rilevante del bene-interesse tutelato dalle norme sanzionatorie.

Criteri di valutazione del rischio

La sentenza fornisce criteri concreti per la valutazione del rischio antiriciclaggio nelle prestazioni professionali. Il Giudice ha evidenziato come elementi quali la pendenza di un giudizio civile, l’attività di un Notaio rogante, o la predisposizione di documentazione con ogni dato identificativo dell’impresa e dei soci/amministratori possano garantire una sufficiente verifica anche in presenza di procedure semplificate.

Questo approccio trova riscontro nella giurisprudenza più recente, come nella sentenza del Tribunale di Roma n. 18547 del 4 dicembre 2024, che ha precisato come l’obbligo di segnalazione non sussista quando le circostanze specifiche dell’operazione, quali i rapporti familiari tra le parti, la solidità finanziaria dei soggetti coinvolti e la trasparenza delle modalità di pagamento, escludano ragionevolmente il carattere sospetto dell’operazione.

Onere probatorio e documentazione

La sentenza chiarisce che l’onere probatorio relativo all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio grava sul professionista, ma deve essere valutato in relazione al rischio concreto dell’operazione. La mancanza della documentazione probante la registrazione del cliente e l’acquisizione delle informazioni sulla natura e lo scopo del rapporto non costituisce automaticamente violazione quando il contesto operativo garantisca comunque un’adeguata identificazione dei soggetti coinvolti.

Evoluzione normativa e giurisprudenziale

La decisione si inserisce in un contesto di evoluzione normativa caratterizzato dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 90/2017, che ha riscritto il sistema sanzionatorio prevedendo la sanzione minima di 2.000,00 euro per l’omessa acquisizione di dati identificativi e informazioni sul cliente. Il Tribunale ha sottolineato come questa evoluzione normativa rifletta una ratio di proporzionalità che richiede la verifica in concreto della responsabilità dell’incolpato.

La giurisprudenza successiva ha confermato questo orientamento. La sentenza del Tribunale di Roma n. 14466 del 24 settembre 2024 ha precisato che nella determinazione dell’ammontare della sanzione amministrativa, il giudice può operare una rimodulazione della stessa tenendo conto di circostanze attenuanti quali la minore intensità dell’elemento soggettivo di colpa e l’interpretazione in buona fede delle regole tecniche di settore.

Conclusioni e prospettive

La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un importante precedente per l’applicazione proporzionata della normativa antiriciclaggio ai professionisti. La decisione stabilisce che l’irrogazione di sanzioni deve essere preceduta da una valutazione concreta del rischio effettivo dell’operazione e del comportamento tenuto dal professionista, non potendosi prescindere dalla natura specifica dell’attività svolta.

Il principio affermato dalla sentenza trova conferma nell’orientamento giurisprudenziale più recente, che riconosce la necessità di graduare gli obblighi antiriciclaggio in base al rischio concreto e di valutare le circostanze specifiche di ciascun caso. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2443 del 17 aprile 2025, ha confermato che nella determinazione della sanzione amministrativa il giudice deve applicare i criteri di valutazione della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione delle conseguenze e delle condizioni economiche del trasgressore.

Per i professionisti, la sentenza offre importanti indicazioni operative: l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio deve essere commisurato al rischio effettivo dell’operazione, la documentazione deve essere adeguata al contesto specifico dell’attività svolta, e la valutazione delle sanzioni deve tenere conto della proporzionalità tra violazione e misura afflittiva. Questo approccio garantisce un equilibrio tra le esigenze di prevenzione del riciclaggio e la tutela dell’attività professionale, evitando applicazioni meccaniche della normativa che non tengano conto della realtà operativa dei diversi settori professionali.