Antiriciclaggio: quando il rischio basso giustifica l’annullamento delle sanzioni?

Rischio sanzioni antiriciclaggio

Una recente sentenza del Tribunale civile di Roma emessa nel mese di aprile 2024 (Sent. 104/B) ha stabilito un importante precedente in materia di sanzioni antiriciclaggio, annullando un decreto sanzionatorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze per sproporzione della sanzione rispetto al rischio effettivo delle operazioni contestate. La decisione offre significativi spunti di riflessione sui criteri di valutazione del rischio nelle attività professionali soggette alla normativa antiriciclaggio.

Analisi della vicenda: fatti e questioni giuridiche

Il contesto dell’accertamento

La vicenda ha origine da un’ispezione della Polizia Tributaria presso lo studio di un professionista, relativa al periodo da gennaio 2015 a febbraio 2017. L’accertamento sanzionatorio si riferiva a tre posizioni di clientela per le quali il professionista aveva svolto diverse attività:

Prima posizione: prestazione di attività di consulente di parte in un giudizio civile, procedendo alla ricostruzione di rapporti bancari per un compenso di 2.000 euro.

Seconda posizione: assunzione dell’incarico di responsabile amministrativo di progetto, svolgendo attività di consulenza contrattuale per la predisposizione della documentazione amministrativa.

Terza posizione: assistenza alla costituzione di un’associazione, assumendo l’incarico di segretario e tesoriere all’interno della stessa.

Le contestazioni del MEF

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva irrogato una sanzione di 2.000 euro per violazione dell’articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 231/2007, contestando l’omessa acquisizione e verifica dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
L’amministrazione sosteneva che all’interno dei fascicoli oggetto dell’indagine mancava la documentazione probante la registrazione del cliente e l’acquisizione delle informazioni sulla natura e lo scopo del rapporto, documentazione fornita soltanto dopo l’accesso dei militi e su loro richiesta.

Le argomentazioni del professionista

Il professionista opponeva che in tutti i casi contestati le prestazioni inerivano ad attività a rischio riciclaggio poco significativo e che le parti erano state adeguatamente verificate in conformità alla relativa normativa. Sosteneva inoltre che le verifiche sulla clientela erano state tutte eseguite secondo gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 231/2007 con identificazione dei titolari effettivi e acquisizione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto.

Esame della decisione: argomentazioni del Giudice

Valutazione del rischio concreto

Il Tribunale ha condotto un’analisi approfondita delle singole operazioni contestate, evidenziando come in tutti i tre casi si trattasse di attività a basso rischio antiriciclaggio per:

La consulenza aziendale

La pendenza di un giudizio civile lasciava presumere che le parti fossero ben identificate negli atti del procedimento, vertendosi evidentemente in un’attività a rischio riciclaggio non significativo.

L’attività di consulenza contrattuale

Si trattava di predisposizione di documentazione amministrativa con ogni utile dato identificativo dell’impresa, anche in tal caso vertendosi in ambito di attività a rischio riciclaggio basso.

Assistenza nella costituzione dell’associazione

Il professionista risultava essere anche tesoriere e segretario dell’associazione, partecipando con i soci fondatori alla fase costitutiva con conseguente identificazione di tutti i soggetti coinvolti da parte del Notaio, trattandosi di associazione riconosciuta iscritta al registro regionale.

Principio della proporzionalità

Il giudice ha evidenziato che il decreto legislativo 90 del 2017 ha modificato il titolo V del decreto legislativo 231 del 2007, prevedendo la sanzione di 2.000 euro in caso di comportamento consistito nell’omessa acquisizione di dati identificativi e informazioni sul cliente.

Dall’evoluzione normativa e dalla ratio che pervade la normativa antiriciclaggio, il Tribunale ha stabilito che occorre verificare in concreto la responsabilità dell’incolpato rispetto al comportamento tenuto e all’effettivo rischio antiriciclaggio in relazione alle singole attività compiute.

Valutazione della lesione del bene tutelato

Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, l’omessa acquisizione e verifica dei dati identificativi costituisce violazione oggettiva dell’articolo 56 del decreto legislativo 231/2007. Tuttavia, nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento concreto tenuto dal professionista e la sostanziale insussistenza del rischio antiriciclaggio nei tre casi esaminati non avessero integrato alcuna lesione rilevante del bene-interesse tutelato dalle norme sanzionatorie.

Principi generali estratti dalla Sentenza

Principio della valutazione del rischio concreto

La normativa antiriciclaggio deve essere applicata tenendo conto del rischio effettivo delle singole operazioni. Non è sufficiente la mera violazione formale degli obblighi di verifica se questa non comporta una lesione sostanziale del bene giuridico tutelato.

Principio della verifica semplificata

Per le attività a basso rischio antiriciclaggio, è sufficiente una verifica semplificata della clientela. Come stabilito dalla giurisprudenza, la mancata compilazione del modulo antiriciclaggio impedisce una adeguata profilazione del cliente, ma tale principio deve essere bilanciato con la valutazione del rischio concreto.

Principio della proporzionalità della sanzione

La sanzione deve essere proporzionata non solo alla violazione formale, ma anche al rischio effettivo e alla lesione del bene giuridico tutelato. Quando il rischio è molto basso o pressoché inesistente, la sanzione può risultare sproporzionata.

Principio della ratio della normativa

La finalità della normativa antiriciclaggio è la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Quando tale finalità non è messa in pericolo dalle condotte contestate, la sanzione antiriciclaggio può risultare ingiustificata.

Massima giurisprudenziale

In materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio, la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dal decreto legislativo 231/2007 deve essere valutata non solo sotto il profilo formale, ma anche in relazione al rischio concreto di riciclaggio delle singole operazioni e alla lesione effettiva del bene giuridico tutelato.

Attività professionali

Quando le attività professionali si caratterizzano per un rischio antiriciclaggio molto basso o pressoché inesistente, e la verifica della clientela risulta garantita da altri elementi oggettivi quali la pendenza di procedimenti giudiziari, l’intervento di pubblici ufficiali o la predisposizione di documentazione con dati identificativi completi, il comportamento del professionista non integra alcuna lesione rilevante del bene-interesse tutelato dalle norme sanzionatorie, giustificando l’annullamento del decreto sanzionatorio per sproporzione della sanzione rispetto al disvalore concreto della condotta. La ratio della normativa antiriciclaggio impone una valutazione sostanziale e non meramente formale delle violazioni, dovendo essere verificata in concreto la responsabilità dell’incolpato rispetto al comportamento tenuto e all’effettivo rischio antiriciclaggio in relazione alle singole attività compiute.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per i Professionisti

La sentenza offre importanti indicazioni per i professionisti soggetti alla normativa antiriciclaggio:

  • Valutazione del rischio: È fondamentale valutare il rischio concreto di ciascuna operazione, non limitandosi agli adempimenti formali
  • Documentazione del rischio: Occorre documentare adeguatamente la valutazione del rischio effettuata
  • Verifica proporzionata: Per le attività a basso rischio può essere sufficiente una verifica semplificata
  • Elementi oggettivi: La presenza di elementi oggettivi di garanzia (procedimenti giudiziari, intervento di pubblici ufficiali) può essere valorizzata

Per l’Amministrazione

La decisione evidenzia la necessità per l’amministrazione di:

  • Valutazione sostanziale: Non limitarsi alla verifica formale degli adempimenti ma valutare il rischio concreto, prima di emettere un decreto sanzionatorio
  • Proporzionalità: Calibrare le sanzioni in relazione al rischio effettivo e alla lesione del bene tutelato
  • Motivazione rafforzata: Motivare adeguatamente la sanzione in relazione al rischio specifico dell’operazione

Evoluzione Giurisprudenziale

La sentenza si inserisce in un orientamento che vede i giudici sempre più attenti alla valutazione sostanziale delle violazioni antiriciclaggio. Come evidenziato dalla giurisprudenza più recente, nella determinazione dell’ammontare della sanzione amministrativa, il giudice può operare una rimodulazione tenendo conto di circostanze attenuanti.

Aspetti procedurali

Soccombenza e spese processuali

La sentenza ha visto la soccombenza totale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in 125 euro per esborsi e 1.800 euro per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. L’annullamento integrale del decreto sanzionatorio ha comportato la piena vittoria del professionista, che ha ottenuto non solo l’esonero dalla sanzione ma anche il rimborso delle spese legali sostenute.

Criteri di liquidazione spese

Il Tribunale ha liquidato le spese tenendo conto del valore della causa, dell’attività processuale e difensiva concretamente espletata e dei parametri aggiornati del decreto ministeriale 55/2014, applicando criteri di proporzionalità anche nella determinazione del quantum delle spese processuali.

Prospettive future

La decisione rappresenta un importante precedente per la valutazione delle sanzioni antiriciclaggio, confermando che il giudice può annullare integralmente il decreto sanzionatorio quando la violazione formale non comporti una lesione sostanziale del bene giuridico tutelato.

La sentenza costituisce quindi un equilibrato bilanciamento tra l’esigenza di garantire l’effettività della normativa antiriciclaggio e il principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative, offrendo agli operatori del settore criteri chiari per la valutazione del rischio concreto delle proprie attività professionali e per l’eventuale opposizione a sanzioni ritenute sproporzionate rispetto al disvalore effettivo delle condotte contestate.