Nuove istruzioni UIF sulle segnalazioni sospette: cosa cambia per i professionisti dal 1° luglio 2026?
Con il provvedimento del 18 dicembre 2025, l’Unità di Informazione Finanziaria ha aggiornato le istruzioni in materia di segnalazione delle operazioni sospette. Le nuove disposizioni, operative dal 1° luglio 2026, sostituiscono integralmente quelle del 2011 e introducono un principio chiaro: i sistemi di intelligenza artificiale possono assistere nell’analisi delle operazioni, ma la decisione di segnalare resta una responsabilità umana. Cosa comporta in concreto per chi è soggetto agli obblighi del decreto legislativo 231/2007?
Perché la UIF ha frenato l’uso dell’intelligenza artificiale nelle segnalazioni?
Negli ultimi anni molti intermediari finanziari e, in misura minore, alcuni studi professionali hanno adottato software basati su algoritmi di machine learning per individuare le operazioni potenzialmente sospette. Questi strumenti analizzano i flussi transazionali, li confrontano con gli indicatori di anomalia della Banca d’Italia e, nei casi più avanzati, generano segnalazioni in modo semi-automatico.
Il problema rilevato dalla UIF è la qualità. Molte segnalazioni prodotte da sistemi automatizzati risultano standardizzate, prive di una contestualizzazione reale e costruite su descrizioni generiche che non riflettono la conoscenza concreta del cliente da parte del soggetto segnalante. Il risultato è un volume crescente di segnalazioni a basso valore informativo che appesantisce il sistema senza contribuire alla prevenzione del riciclaggio.
Cosa prevedono le nuove istruzioni per il referente SOS?
Le nuove istruzioni rafforzano significativamente il ruolo del referente per le segnalazioni di operazioni sospette. Il referente deve essere formalmente nominato, deve possedere competenze adeguate alla complessità dell’organizzazione in cui opera e, soprattutto, non può limitarsi a validare automaticamente le indicazioni fornite da un sistema informatico.
Il referente SOS deve esaminare personalmente la documentazione, verificare la coerenza delle operazioni contestate con il profilo economico del cliente e formulare un giudizio motivato. Questo significa che la segnalazione deve essere il risultato di una valutazione individuale e documentata, non di un processo meccanico. Per i professionisti che operano in forma individuale o in studi di dimensioni ridotte — commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, agenti immobiliari — il referente SOS coincide nella maggior parte dei casi con il titolare dello studio: la responsabilità è diretta e non delegabile.
Quali rischi corre chi non si adegua alle nuove istruzioni?
Il termine per l’adeguamento è già scaduto. Chi non ha aggiornato le proprie procedure interne si trova in una situazione di non conformità che può emergere in occasione del primo accesso ispettivo della Guardia di Finanza. Le verifiche includono regolarmente l’esame delle procedure adottate per la gestione delle segnalazioni, e la mancata ricezione del provvedimento non costituisce una giustificazione valida.
Le sanzioni antiriciclaggio previste dal sistema normativo italiano colpiscono sia l’omessa segnalazione sia la segnalazione carente o tardiva. Per una singola violazione dell’obbligo di segnalazione le sanzioni partono da 3.000 euro e possono raggiungere i 300.000 euro. In sede ispettiva la Guardia di Finanza può contestare più violazioni, relative a più clienti e a più periodi: l’importo complessivo può raggiungere cifre molto elevate.
Come deve procedere il professionista che non si è ancora adeguato?
Il primo passo è la revisione delle procedure interne per la gestione delle segnalazioni. Se lo studio utilizza un software per lo screening delle operazioni, occorre verificare che il processo preveda sempre un passaggio di valutazione umana prima dell’invio della segnalazione alla UIF. Se lo studio gestisce gli obblighi manualmente, è comunque necessario formalizzare la procedura per iscritto e documentare i criteri adottati per la valutazione delle operazioni.
Il secondo passo è la nomina o l’aggiornamento del referente SOS, con la formalizzazione delle competenze e delle responsabilità attribuite. Il terzo è la formazione del personale coinvolto: le nuove istruzioni richiedono che tutti i soggetti che partecipano al processo di valutazione siano consapevoli dei criteri e degli indicatori applicabili.
Il provvedimento del 18 dicembre 2025 segna un cambio di paradigma. L’antiriciclaggio non è un compito delegabile a un algoritmo: è una responsabilità professionale che richiede giudizio, conoscenza del cliente e documentazione puntuale. Il professionista che si adegua tempestivamente protegge sé stesso; chi ritarda si espone a contestazioni che, come dimostra la giurisprudenza recente in materia di decadenza dal potere sanzionatorio, richiedono in seguito una difesa tecnica tempestiva per essere efficacemente contrastate.











