Notaio e antiriciclaggio: adeguata verifica rafforzata e obbligo di segnalazione nelle compravendite immobiliari con società estere.

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Una recente Sentenza del Tribunale di Roma pubblicata nel febbraio 2026 affronta con rigore i doveri del notaio in materia di antiriciclaggio. La decisione ha rideterminato le sanzioni irrogate a un notaio per omessa adeguata verifica della clientela e per omessa segnalazione di operazione sospetta. Il caso offre spunti di grande rilievo pratico per tutti i professionisti soggetti al d.lgs. n. 231/2007.

1. I fatti della vicenda

1.1 Il procedimento sanzionatorio

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva emesso un decreto-ingiunzione nei confronti di un notaio. La sanzione complessiva ammontava a circa 270.000 euro. Si trattava di due distinte tipologie di violazioni del d.lgs. n. 231/2007.

La prima violazione riguardava l’omessa adeguata verifica della clientela. La sanzione per questa voce era pari a circa 13.000 euro. Si riferiva a numerosi atti notarili di compravendita immobiliare.

La seconda violazione riguardava l’omessa segnalazione di operazione sospetta. La sanzione per questa voce ammontava a circa 255.000 euro. Si riferiva a due rogiti notarili di importo superiore a 3.000.000 di euro.

1.2 Le operazioni contestate

Le compravendite interessate avevano per oggetto immobili di pregio. Gli immobili erano ubicati in Toscana. Le parti acquirenti erano società con sede in Paesi extra UE.

Alcune società avevano sede negli Stati Uniti d’America. Altre avevano sede nelle Isole Vergini Britanniche. Un’altra ancora aveva sede a Singapore. Si trattava in tutti i casi di Paesi non equivalenti ai Paesi UE quanto alla normativa antiriciclaggio.

In diverse operazioni erano presenti anche trust. I trust rendevano ancora più opaca la struttura dei soggetti acquirenti. In alcuni casi la stessa persona fisica compariva sia come procuratore del venditore sia come procuratore dell’acquirente.

1.3 Le carenze documentali accertate

Per ciascuna operazione contestata erano state rilevate omissioni gravi. Il notaio non aveva acquisito documenti idonei ad attestare la capacità economica dei titolari effettivi. Non aveva verificato l’origine dei fondi impiegati per l’acquisto.

Non risultava documentata alcuna indagine autonoma e ragionata sulla coerenza delle operazioni. Il professionista si era limitato alle dichiarazioni rese dai rappresentanti delle società acquirenti. Non aveva effettuato alcuna verifica di fonti terze indipendenti.

2. Le questioni giuridiche affrontate

2.1 La decadenza del potere sanzionatorio

Il professionista aveva eccepito l’estinzione del potere sanzionatorio. La censura faceva leva sull’art. 69 d.lgs. n. 231/2007. Tale norma prevede un termine biennale per la conclusione del procedimento sanzionatorio.

Il termine decorre dalla ricezione della contestazione da parte dell’amministrazione procedente. Nel caso di specie la contestazione era stata ricevuta il 24 dicembre 2018. Il termine sarebbe ordinariamente scaduto il 24 giugno 2021. Poiché l’opponente aveva chiesto di essere sentito, il termine si era però prolungato di ulteriori sei mesi.

2.2 La sospensione Covid-19

La difesa contestava l’applicabilità della sospensione disposta durante l’emergenza sanitaria. Il Giudice ha invece ritenuto applicabile l’art. 103 del d.l. n. 18/2020. Tale norma ha sospeso i termini dei procedimenti amministrativi. Il periodo sospeso andava dal 23 febbraio al 15 aprile 2020. Si trattava complessivamente di 52 giorni.

Il decreto sanzionatorio era stato emesso il 26 giugno 2021. Il termine biennale, prorogato di sei mesi e sospeso per 52 giorni, risultava rispettato. Il Tribunale ha pertanto rigettato l’eccezione di decadenza.

2.3 La contestata riqualificazione giuridica

L’opponente sosteneva che l’Autorità amministrativa avesse irrogato sanzioni diverse da quelle contestate dalla Guardia di Finanza. Si deduceva una violazione del diritto di difesa. Si eccepiva la nullità del provvedimento.

Il Tribunale ha respinto anche questa censura. La riqualificazione giuridica non comporta violazione del contraddittorio. Il fatto storico-materiale contestato era rimasto invariato. L’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 231/2007 non descrive una fattispecie di illecito diversa da quella del comma 1. Si tratta solo di una diversa commisurazione della sanzione in presenza di aggravanti.

2.4 L’eccesso di delega della Guardia di Finanza

Un ulteriore motivo pregiudiziale riguardava la delega conferita agli ufficiali incaricati dell’ispezione. Si sosteneva un eccesso di delega rispetto ai poteri conferiti dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Il Tribunale ha dichiarato irrilevante la questione. Il principio di tassatività delle nullità procedimentali non prevede alcuna nullità per tale vizio. Il professionista aveva comunque potuto esercitare tutte le proprie facoltà difensive.

3. Le eccezioni di merito: deduzioni e controdeduzioni

3.1 La tesi del professionista sull’adeguata verifica

Il notaio sosteneva di aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica. Affermava di aver acquisito le dichiarazioni rese dai rappresentanti delle società. Evidenziava la conoscenza personale di alcuni soggetti coinvolti nelle operazioni.

Sottolineava la apparente liceità di tutte le operazioni. Si trattava di semplici compravendite immobiliari. Sosteneva che l’utilizzo di trust e società statunitensi fosse un fatto notorio nella gestione di patrimoni familiari. Richiamava l’impossibilità di acquisire ulteriori informazioni per i limiti imposti dal diritto straniero.

3.2 Le controdeduzioni del Tribunale sull’adeguata verifica

Il Tribunale ha ritenuto le giustificazioni del tutto inidonee. Le autodichiarazioni del cliente non sostituiscono l’obbligo di adeguata verifica. Occorre acquisire documentazione oggettiva e svolgere indagini autonome.

La conoscenza personale del cliente è giuridicamente irrilevante. Anche una persona nota può porre in essere operazioni di riciclaggio. L’approccio basato sul rischio impone una valutazione obiettiva e documentata, indipendente dal convincimento soggettivo del professionista.

La presenza di società con sede in Paesi non equivalenti imponeva una verifica rafforzata. L’impossibilità di acquisire informazioni non esonera dall’obbligo. Al contrario, quella impossibilità avrebbe dovuto far scattare l’obbligo di astensione o, per l’Ufficiale rogante, l’obbligo di segnalazione ai sensi dell’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 231/2007.

3.3 La tesi del professionista sull’omessa segnalazione

Per l’operazione relativa all’immobile di pregio a Firenze, il notaio sosteneva l’assenza di elementi di sospetto. L’acquirente era una società con sede nelle Isole Vergini Britanniche. Il professionista riconosceva la provenienza extra UE. Tuttavia riteneva di aver adempiuto agli obblighi acquisendo le dichiarazioni del cliente.

Sosteneva che il decreto ministeriale del 1° aprile 2015, di aggiornamento della black list, fosse successivo alle operazioni. Eccepiva dunque la non applicabilità della classificazione di Paese non collaborante. Affermava inoltre che la conoscenza personale di chi aveva introdotto il cliente fosse sufficiente a escludere il sospetto.

3.4 Le controdeduzioni del Tribunale sulla segnalazione

Il Tribunale ha respinto tutte le difese in punto di merito. Le Isole Vergini Britanniche comparivano già nella black list del decreto del 4 maggio 1999. Il decreto del 2015 era solo un aggiornamento. La norma primaria (art. 20, comma 7-bis, d.lgs. n. 231/2007) già imponeva cautele per i Paesi non collaboranti.

Lo stesso professionista aveva annotato nella scheda antiriciclaggio la provenienza da Paese non collaborativo. Eppure non aveva tratto le dovute conseguenze. La conoscenza del soggetto che aveva introdotto il cliente non costituisce circostanza giuridicamente rilevante ai fini dell’obbligo di collaborazione attiva.

4. La normativa di riferimento

4.1 Gli obblighi di adeguata verifica

L’art. 18 d.lgs. n. 231/2007 (nella versione ratione temporis) imponeva l’identificazione del cliente e del titolare effettivo. Imponeva inoltre di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale. Era previsto il monitoraggio costante dell’operazione.

L’art. 19 d.lgs. n. 231/2007 prescriveva, per le persone giuridiche e i trust, l’adozione di misure adeguate per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Richiedeva la verifica della compatibilità dell’operazione con il profilo di rischio del cliente.

L’art. 20 d.lgs. n. 231/2007 disciplinava l’approccio basato sul rischio. Gli obblighi di adeguata verifica vanno assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente. Tra i criteri di valutazione: la natura giuridica del cliente, l’area geografica di residenza o sede, la tipologia e l’ammontare dell’operazione.

4.2 L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

L’art. 41 d.lgs. n. 231/2007 (ora art. 35, nella versione aggiornata dal d.lgs. n. 90/2017) prevede che i soggetti obbligati inviino segnalazione all’UIF quando sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso operazioni di riciclaggio. Il sospetto si desume dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni e da qualsiasi altra circostanza.

L’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 231/2007 prevede una regola di chiusura fondamentale. Nei casi in cui l’astensione non sia possibile — perché sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto — permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta. Il notaio, tenuto per legge a ricevere l’atto, non può esimersi dalla segnalazione invocando l’impossibilità di astenersi.

4.3 Il sistema sanzionatorio

L’art. 56 d.lgs. n. 231/2007 sanziona la violazione degli obblighi di adeguata verifica. La sanzione base è contenuta. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche si applica la sanzione qualificata del comma 2.

L’art. 58 d.lgs. n. 231/2007 sanziona la violazione dell’obbligo di segnalazione. Il comma 2, introdotto dal d.lgs. n. 90/2017, prevede per violazioni gravi una sanzione pecuniaria da 30.000 a 300.000 euro. La gravità è determinata in base a: intensità dell’elemento soggettivo, grado di collaborazione con le autorità, rilevanza degli indizi di sospetto, reiterazione dei comportamenti.

L’art. 58, comma 5, d.lgs. n. 231/2007 introduce un principio di assorbimento. Quando dall’omessa adeguata verifica deriva, come conseguenza immediata e diretta, la violazione dell’obbligo di segnalazione, si applica la sola sanzione più grave. Le due sanzioni non si cumulano.

L’art. 67 d.lgs. n. 231/2007 fissa i criteri per la commisurazione della sanzione. Si considerano: gravità e durata della violazione, grado di responsabilità, capacità finanziaria, entità del vantaggio ottenuto, livello di cooperazione, adozione di procedure interne di mitigazione del rischio, precedenti violazioni.

4.4 Le Linee Guida del Consiglio Nazionale del Notariato

Le Linee Guida CNN in materia di adeguata verifica della clientela, approvate il 4 aprile 2014, costituiscono un riferimento fondamentale. Il professionista deve essere in grado di dimostrare di aver adottato misure adeguate all’entità del rischio. Deve conservare traccia scritta dell’iter logico che lo ha indotto a ritenere non sussistenti i presupposti per la segnalazione.

Le stesse linee guida prescrivono di considerare la ragionevolezza e la coerenza della prestazione. Rilevano il profilo economico-patrimoniale del cliente, eventuali clausole contrattuali che ostacolino l’identificazione, la presenza di strutture artificiosamente complesse. L’operatività con fondi provenienti dall’estero, specie da Paesi a rischio, è espressamente segnalata come elemento di anomalia.

4.5 Il d.m. Giustizia del 16 aprile 2010

Il decreto ministeriale del 16 aprile 2010 individua gli indicatori di anomalia per i notai. Tra quelli richiamati dalla Sentenza in esame: il cliente riluttante a fornire informazioni comunemente acquisite (indicatore 2); transazioni finanziarie di notevole importo non giustificate dall’attività del cliente (indicatore 8.6); investimento in beni immobili in assenza di legami con la località (indicatore 20).

La Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 individua ulteriori schemi di comportamento anomalo. Tra questi: soggetti residenti in Paesi a rischio, società con capitale trasferito in breve tempo, strutture opache riconducibili a trust o international business company, trasferimento di somme a favore di società estere in Paesi a rischio.

5. La decisione del Tribunale

5.1 Il rigetto delle eccezioni pregiudiziali

Il Tribunale di Roma ha respinto tutte le eccezioni pregiudiziali. Il termine biennale per la conclusione del procedimento risultava rispettato. La sospensione Covid era applicabile anche ai procedimenti sanzionatori amministrativi. La riqualificazione giuridica non aveva violato il diritto di difesa. L’eccesso di delega non produceva nullità procedimentali rilevanti.

5.2 La conferma delle violazioni nel merito

Nel merito il Tribunale ha confermato la sussistenza di tutte le violazioni contestate. Per gli atti con acquirenti di diritto statunitense le verifiche erano state largamente inadeguate. Il professionista si era limitato alle dichiarazioni dei rappresentanti senza condurre alcuna indagine autonoma.

Per gli atti con trust coinvolti la valutazione doveva essere ancora più approfondita. La presenza del trust avrebbe imposto l’attribuzione di un profilo di rischio elevato. Nessuna misura adeguata risultava invece posta in campo dal professionista.

Per l’atto con la società con sede nelle Isole Vergini Britanniche, la violazione era doppia. Era contestata sia l’omessa adeguata verifica sia l’omessa segnalazione. Il Tribunale ha confermato entrambe le violazioni.

5.3 La rideterminazione delle sanzioni

Il Tribunale ha rideterminato significativamente le sanzioni. Per l’omessa adeguata verifica della clientela la sanzione è stata fissata a circa 10.000 euro. Tale riduzione ha considerato che le verifiche non erano del tutto omesse, ma solo largamente inadeguate.

Per l’omessa segnalazione di operazione sospetta la sanzione è stata determinata a circa 90.000 euro. La riduzione rispetto ai circa 250.000 euro originari ha considerato: si trattava di persona fisica e non di struttura complessa; non risultavano precedenti violazioni analoghe; il notaio aveva effettuato segnalazioni per altre operazioni. L’ingente valore dell’operazione non segnalata e il numero di indici di sospetto non considerati hanno comunque giustificato una sanzione significativa.

In applicazione dell’art. 58, comma 5, d.lgs. n. 231/2007, per i rogiti ove l’omessa verifica era causa diretta dell’omessa segnalazione, è stata applicata la sola sanzione più grave. Il totale delle sanzioni rideterminate ammonta complessivamente a circa 100.000 euro.

6. Le argomentazioni del Giudice e i principi generali

6.1 L’obbligo di verifica non si esaurisce nelle dichiarazioni del cliente

Il Tribunale ha affermato con chiarezza un principio fondamentale. Le autodichiarazioni del cliente non sostituiscono l’obbligo di adeguata verifica. Il professionista deve acquisire documentazione proveniente da fonti terze e indipendenti. Deve essere in grado di dimostrare, in sede ispettiva, l’adeguatezza delle misure adottate.

La semplice acquisizione del documento identificativo del rappresentante non assolve agli obblighi. Occorre verificare la struttura di controllo delle società. Inoltre, è necessario accertare la capacità economica del titolare effettivo. Occorre documentare la coerenza dell’operazione con il profilo del cliente.

6.2 L’approccio basato sul rischio

La normativa antiriciclaggio impone un approccio basato sul rischio. La valutazione deve essere proporzionale alla rischiosità dell’operazione. La presenza di società estere con sede in Paesi non equivalenti determina automaticamente un profilo di rischio elevato.

Per le operazioni ad alto rischio è richiesta la verifica rafforzata. Il professionista deve graduare proporzionalmente le informazioni richieste al cliente. Non basta l’apparente liceità dell’operazione per escludere il rischio di riciclaggio.

6.3 L’impossibilità di acquisire informazioni aggrava l’obbligo

Un passaggio decisivo della motivazione riguarda l’impossibilità di acquisire informazioni. Quando la struttura societaria è opaca per limiti imposti dal diritto straniero, il professionista non è esonerato dagli obblighi. Al contrario, quella impossibilità costituisce essa stessa un elemento di sospetto. Impone la segnalazione all’UIF ai sensi dell’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 231/2007.

6.4 La segnalazione non è una denuncia di reato

Il Tribunale ha ribadito con forza il principio consolidato. L’obbligo di segnalazione non presuppone la certezza di un reato sottostante. Non richiede indizi di provenienza delittuosa dei fondi. È sufficiente la presenza di elementi di anomalia oggettivi e soggettivi.

La segnalazione ha una funzione di filtro preventivo. Attiva le verifiche di competenza dell’UIF, della DIA e della Guardia di Finanza. L’UIF può anche archiviare in via amministrativa la segnalazione. La funzione dell’obbligo è preventiva, non repressiva.

6.5 La conoscenza personale del cliente non esonera dal controllo

La Sentenza affronta espressamente la questione della conoscenza personale del cliente. Il Giudice ha ribadito che essa è giuridicamente irrilevante. La valutazione del rischio deve essere obiettiva. Deve estendersi alla provenienza del denaro e alla capacità economica dell’autore effettivo delle operazioni.

Il principio è stato espresso con chiarezza dalla Cassazione, Sez. 2, 11 settembre 2024, n. 24396: in presenza di elementi di anomalia dell’operazione, un approfondimento la cui omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l’ha posta in essere.

7. La giurisprudenza correlata

7.1 Cassazione, Sez. 2, n. 2759 del 4 febbraio 2025

La pronuncia riguardava un notaio che aveva rogato delibere di aumento di capitale con partecipazione di una società scozzese. La Corte ha confermato l’obbligo di segnalazione. Ha chiarito che l’impossibilità di individuare il titolare effettivo della società straniera — per i limiti imposti dal diritto anglosassone — aggravava anziché attenuare l’obbligo. Ha ribadito la sufficienza della colpa ai fini della responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 3, legge n. 689/1981.

7.2 Cassazione, Sez. 2, n. 24396 dell’11 settembre 2024

La pronuncia ha affermato: l’obbligo di approfondimento in presenza di elementi di anomalia non può essere giustificato dalla conoscenza personale del soggetto. Deve estendersi alla provenienza del denaro e alla capacità economica dell’autore delle operazioni. La mera liceità dell’operazione finale non supera la presunzione di irregolarità derivante dagli indici di anomalia.

7.3 Cassazione, Sez. 2, n. 29395 del 14 novembre 2024

La pronuncia ha ribadito il principio consolidato. L’obbligo di segnalazione non è subordinato all’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio. Non dipende dal convincimento personale dell’operatore sull’estraneità delle operazioni ad attività delittuosa. Si fonda su un giudizio obiettivo sulla idoneità delle operazioni ad eludere le disposizioni antiriciclaggio.

7.4 Cassazione, Sez. 2, n. 20647 dell’8 agosto 2018

Pronuncia fondamentale in materia. Ha affermato che la segnalazione non è subordinata all’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio. Ha chiarito che le operazioni che per caratteristiche, entità, natura o qualsiasi altra circostanza inducano a ritenere possibile la provenienza da reati ex artt. 648-bis e 648-ter c.p. devono essere segnalate. La segnalazione opera come filtro, potendo concludersi anche in archiviazione prima di qualsiasi indagine di polizia giudiziaria.

7.5 Cassazione, Sez. 6, n. 20159 del 25 luglio 2019

La pronuncia ha chiarito la decorrenza del termine biennale per la conclusione del procedimento sanzionatorio. Il dies a quo coincide con il momento in cui l’amministrazione procedente ha ricevuto la notificazione della contestazione della violazione. Non dipende dalla data delle operazioni né dalla data dell’ispezione della Guardia di Finanza.

8. I principi di diritto stabiliti dalla Sentenza

8.1 Primo principio: verifica rafforzata nelle operazioni con Paesi non equivalenti

Il notaio che rogita atti di compravendita immobiliare con acquirenti aventi sede in Paesi che non garantiscono standard normativi antiriciclaggio equivalenti a quelli dell’Unione Europea è tenuto a una verifica rafforzata della clientela. Tale verifica deve includere l’acquisizione di documentazione oggettiva sulla capacità economica del titolare effettivo e sull’origine dei fondi. Non è sufficiente fare affidamento sulle sole dichiarazioni del cliente o del suo rappresentante.

8.2 Secondo principio: irrilevanza della conoscenza personale del cliente

La conoscenza personale del cliente o del soggetto che lo ha introdotto allo studio non costituisce circostanza giuridicamente rilevante ai fini degli obblighi di collaborazione attiva. Il professionista deve svolgere una valutazione obiettiva basata su documentazione e su indagini autonome. La valutazione soggettiva di assenza di rischio non sostituisce la valutazione oggettiva imposta dalla legge.

8.3 Terzo principio: l’impossibilità informativa aggrava l’obbligo

L’impossibilità di acquisire informazioni sul titolare effettivo di una società estera, per i limiti di segretezza imposti dal diritto straniero, non esonera il notaio dagli obblighi di collaborazione attiva. Al contrario, tale impossibilità costituisce di per sé un ulteriore elemento di anomalia. Impone al notaio — ove non possa astenersi dal ricevere l’atto — di dare immediata segnalazione all’UIF.

8.4 Quarto principio: la segnalazione non equivale a denuncia

L’obbligo di segnalazione di operazione sospetta ha natura formale. Si configura come condotta di pericolo. Non presuppone la certezza della commissione di un reato né la disponibilità di elementi indizianti. È sufficiente la presenza di anomalie oggettive che, sulla base di un giudizio tecnico obiettivo, rendano l’operazione idonea a eludere le disposizioni di contrasto al riciclaggio.

8.5 Quinto principio: applicazione della sospensione Covid ai procedimenti sanzionatori

La sospensione dei termini procedimentali disposta dall’art. 103 del d.l. n. 18/2020 si applica anche ai procedimenti sanzionatori amministrativi in materia di antiriciclaggio. Il riferimento ai termini ‘perentori’ contenuto nella norma comprende anche il termine biennale per la conclusione del procedimento ex art. 69, comma 2, d.lgs. n. 231/2007. Tale termine ha natura procedimentale, oltre che sostanziale.

9. Le implicazioni pratiche per i notai

9.1 Il fascicolo di adeguata verifica

Il professionista deve costruire un fascicolo documentato per ciascuna operazione. Il fascicolo deve contenere le fonti di informazione utilizzate. Deve documentare le ricerche condotte. Deve tracciare l’iter logico della valutazione del rischio.

È opportuno conservare il fascicolo nel rispetto delle previsioni sull’adeguata verifica della clientela notaio. In sede ispettiva, la mancanza di documentazione è di per sé prova dell’inadempimento.

9.2 L’approccio al rischio nelle operazioni internazionali

Le operazioni con società estere richiedono un’analisi sistematica. Occorre verificare il Paese di sede della società acquirente. Occorre controllare se quel Paese compare nelle liste dei Paesi non equivalenti o nelle black list.

La presenza di trust impone verifiche ancora più approfondite. Il beneficiario del trust deve essere identificato. La struttura di controllo deve essere compresa. L’origine dei fondi deve essere documentata.

9.3 Quando effettuare la segnalazione

La segnalazione deve essere effettuata ogni volta che sono presenti indici di anomalia oggettivi. Non occorre attendere la certezza del reato. Non occorre aspettare l’esito di indagini penali. Il notaio deve operare un giudizio tecnico ex ante sulla idoneità dell’operazione ad eludere le norme antiriciclaggio.

Per una analisi approfondita del sistema sanzionatorio e dei controlli antiriciclaggio per professionisti è opportuno consultare le fonti specializzate e aggiornare costantemente le proprie procedure interne.

9.4 La formazione continua

La materia antiriciclaggio è in continua evoluzione. Le linee guida vengono aggiornate. La giurisprudenza chiarisce i contorni degli obblighi. La normativa europea introduce nuovi presidi.

Il professionista deve mantenersi aggiornato. Deve partecipare a corsi di formazione specifici. Deve implementare procedure interne adeguate alle dimensioni del proprio studio.

10. La soccombenza e le spese di giudizio

10.1 L’esito del giudizio

Il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente l’opposizione proposta dal notaio. Ha rideterminato in complessivi circa 100.000 euro la sanzione dovuta. Di questi, circa 10.000 euro per la violazione degli obblighi di adeguata verifica. Circa 90.000 euro per la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

L’opposizione era stata proposta avverso un decreto-ingiunzione che quantificava la sanzione in circa 268.000 euro. La riduzione complessivamente ottenuta è di circa 168.000 euro. Le violazioni contestate sono state tuttavia confermate nella loro sussistenza.

10.2 La compensazione delle spese

Il Giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese del grado tra le parti. La decisione è motivata dalla consistente riduzione dell’importo della sanzione. Entrambe le parti risultano parzialmente soccombenti. L’opponente ha ottenuto una significativa riduzione della sanzione ma ha visto confermate le violazioni. L’amministrazione ha visto confermate le violazioni ma non la quantificazione della sanzione originaria.

La compensazione delle spese è conseguenza diretta della reciproca soccombenza. Non è stato posto a carico di alcuna parte il pagamento delle spese processuali.

11. Massima giurisprudenziale

In materia di antiriciclaggio — adeguata verifica rafforzata:

In materia di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il notaio che rogita atti di compravendita immobiliare partecipati da società con sede in Paesi che non garantiscono standard normativi equivalenti a quelli dell’Unione Europea in materia di prevenzione del riciclaggio è tenuto a effettuare una verifica rafforzata della clientela. Tale verifica deve comprendere l’acquisizione di documentazione oggettiva sulla capacità economica del titolare effettivo, sulla struttura di proprietà e controllo della società acquirente e sull’origine dei fondi impiegati per l’acquisto. Non è sufficiente fare affidamento sulle sole dichiarazioni del rappresentante della società né sulla conoscenza personale del soggetto intervenuto in atto, non configurando tali elementi circostanze giuridicamente rilevanti ai fini dell’assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva.

In materia di antiriciclaggio — obbligo di segnalazione

La presenza di molteplici elementi di anomalia — quali la sede della società acquirente in Paese non collaborante inserito nelle black list, l’impossibilità di acquisire informazioni sulla struttura di controllo e sul titolare effettivo, l’assenza di legami tra gli acquirenti e la località di ubicazione degli immobili, l’elevato valore dell’operazione e il comportamento del cliente che rifiuta di fornire informazioni sull’origine dei fondi — impone al notaio l’obbligo di segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria ai sensi dell’art. 41 d.lgs. n. 231/2007, avendo tale adempimento natura di filtro preventivo e non richiedendo la certezza della commissione di un reato. L’impossibilità di acquisire le informazioni necessarie per la verifica rafforzata, lungi dall’esonerare il professionista dagli obblighi di collaborazione attiva, costituisce ulteriore elemento che impone la segnalazione.

In materia di antiriciclaggio — sospensione Covid e termini procedimentali

La sospensione dei termini procedimentali disposta dall’art. 103, comma 1, del d.l. n. 18/2020, avente ad oggetto i termini ‘perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi’, si applica anche al termine biennale per la conclusione del procedimento sanzionatorio antiriciclaggio previsto dall’art. 69, comma 2, d.lgs. n. 231/2007, atteso che detto termine ha innegabilmente natura procedimentale, oltre che sostanziale.