La vicenda si conclude con la riduzione della sanzione al professionista da da 10.000 a 2.500 euro
La normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) impone ai professionisti obblighi stringenti in materia di adeguata verifica della clientela. Il mancato rispetto di tali prescrizioni espone il soggetto obbligato a pesanti sanzioni amministrative, che possono tuttavia essere ridimensionate dal Giudice quando ricorrono specifiche circostanze attenuanti.
Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata nel marzo 2026, ha offerto un esempio significativo di tale possibilità, riducendo la sanzione irrogata a un dottore commercialista da 10.000 euro a soli 2.500 euro. Il provvedimento costituisce un precedente di rilievo per tutti i soggetti obbligati, in quanto delinea con chiarezza sia il contenuto sostanziale degli obblighi di verifica, sia i criteri che il Giudice può valorizzare in sede di commisurazione della sanzione.
I fatti della vicenda
La Guardia di Finanza, su delega del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, aveva condotto un controllo ispettivo antiriciclaggio presso lo studio di un dottore commercialista. L’attività ispettiva aveva fatto emergere un quadro di carenze diffuse nella gestione degli adempimenti previsti dal d.lgs. 231/2007.
In particolare, il raffronto tra le fatture emesse e i fascicoli antiriciclaggio consegnati agli operanti consentiva di riscontrare due ordini di criticità. Per dodici clienti risultava del tutto omessa l’istituzione del fascicolo antiriciclaggio. Per ulteriori ventisette clienti i fascicoli presentavano lacune di varia natura: documenti identificativi scaduti e mai aggiornati, schede di profilazione non revisionate a seguito di mutamenti nella compagine societaria, visure camerali assenti, modulistica in bianco o mancante, e soprattutto assenza di documentazione attestante la valutazione del rischio e l’adeguata verifica.
Sulla base di tali riscontri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva emesso un decreto-ingiunzione con il quale irrogava al professionista una sanzione amministrativa di 10.000 euro per violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 18 e seguenti del d.lgs. 231/2007. Il commercialista proponeva opposizione alla sanzione amministrativa dinanzi al Tribunale di Roma.
Le eccezioni sollevate dall’opponente
Mancata audizione preventiva
Con il primo motivo di opposizione, il ricorrente lamentava l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione del diritto di difesa, denunciando la mancata audizione preventiva che aveva ritualmente richiesto in sede amministrativa. Secondo la prospettazione difensiva, la peculiare afflittività economica della sanzione avrebbe configurato una misura di natura sostanzialmente penale, con conseguente applicazione delle garanzie previste dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Contraddittorietà del verbale di contestazione
Con il secondo motivo, il professionista evidenziava una presunta contraddittorietà nel processo verbale di accertamento: a suo dire, l’omessa istituzione del fascicolo sarebbe stata contestata per cinque clienti e non per dodici. Affermava altresì che lo studio era in fase di riorganizzazione delle procedure antiriciclaggio e che i fascicoli erano stati istituiti in formato elettronico, ma che gli operanti avrebbero ritenuto inadeguato tale strumento di conservazione.
Documentazione in possesso del professionista
Con il terzo motivo, il commercialista sosteneva di possedere la documentazione segnalata come mancante dalla Guardia di Finanza, pur non avendola inserita nei fascicoli. Contestava inoltre che la legge imponesse la formazione di una specifica scheda di valutazione del rischio e negava l’obbligo di aggiornare il documento identificativo alla sua scadenza, ritenendolo necessario solo ai fini dello svolgimento dell’incarico professionale.
Sproporzione della sanzione
Con l’ultimo motivo, il ricorrente invocava la sproporzione della sanzione rispetto alla propria condizione economico-reddituale, evidenziando una capacità finanziaria non elevata come attestata dallo stesso verbale ispettivo.
La decisione del Tribunale
Sulla mancata audizione
Il Tribunale ha respinto la prima eccezione richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità. In tema di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata audizione dell’interessato in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, giacché il giudizio di opposizione investe il rapporto sostanziale e non l’atto amministrativo. Gli argomenti che l’interessato avrebbe potuto far valere in sede di audizione possono essere pienamente prospettati dinanzi al Giudice ordinario. Il principio è stato affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 1786 del 28 gennaio 2010 e successivamente ribadito dalla Cassazione civile, Sezione VI, con l’ordinanza n. 21146 del 7 agosto 2019.
Il Giudice ha inoltre osservato che, trattandosi di procedimento amministrativo e non giurisdizionale, e risultando comunque garantito il contraddittorio attraverso le osservazioni scritte presentate all’autorità procedente, la paventata lesione del diritto di difesa e la violazione della CEDU non risultavano configurabili.
Sulla contraddittorietà del verbale
Anche il secondo motivo è stato disatteso. Il Tribunale ha accertato che il riferimento a cinque clienti contenuto in una pagina del verbale costituiva un evidente errore materiale, superato dalla tabella riepilogativa che elencava trentanove posizioni complessive, di cui le prime dodici con la dicitura “mancanza fascicolo antiriciclaggio”. Tale conclusione trovava conferma nell’elenco delle fatture emesse senza corrispondente fascicolo esibito, pari appunto a dodici.
Quanto all’asserita istituzione dei fascicoli in formato elettronico, il Giudice ha rilevato che il processo verbale di accertamento, facente fede fino a querela di falso ai sensi della consolidata giurisprudenza, non conteneva alcuna traccia di tale circostanza. Le uniche dichiarazioni verbalizzate riguardavano la difficoltà di reperire il carteggio cartaceo, non già l’esistenza di fascicoli informatici. Poiché la contestazione del contenuto del verbale non era stata tradotta in querela di falso, essa è rimasta priva di qualsiasi rilevanza processuale.
Sul contenuto degli obblighi di adeguata verifica
Il nucleo centrale della pronuncia riguarda la portata sostanziale degli obblighi antiriciclaggio. Il Tribunale ha chiarito con nettezza che l’adeguata verifica non si esaurisce nella semplice acquisizione del documento d’identità del cliente, ma richiede una completa profilazione sotto il profilo economico-finanziario, idonea a consentire la valutazione di coerenza e congruità di ogni successiva operazione con il profilo tracciato.
Sul piano normativo, il Giudice ha richiamato l’art. 15 del d.lgs. 231/2007, come vigente dal 4 luglio 2017, il quale prescrive che i soggetti obbligati adottino procedure oggettive e coerenti per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio, e che tale valutazione sia documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità competenti (comma 4). Ha poi valorizzato l’art. 18, comma 1, lettera d), che impone il controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la sua durata, comprensivo della verifica e dell’aggiornamento dei dati acquisiti.
Il Tribunale ha altresì richiamato l’art. 22 del d.lgs. 231/2007, che obbliga il cliente a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate, e impone al professionista, nel caso di persone giuridiche, di acquisire informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva. Le informazioni devono essere prontamente rese disponibili alle autorità ai sensi del comma 5-ter del medesimo articolo.
In applicazione degli artt. 31 e 32 del d.lgs. 231/2007, il sistema di conservazione deve prevenire qualsiasi perdita di dati, garantire la ricostruzione dell’operatività del cliente, assicurare l’accessibilità completa e tempestiva alle informazioni, la tempestiva acquisizione dei documenti con indicazione della relativa data, l’integrità e la non alterabilità dei dati, la trasparenza, completezza e chiarezza delle informazioni e il mantenimento della storicità.
Da queste premesse normative il Tribunale ha tratto una conclusione netta: la conclamata assenza della documentazione al momento dell’ispezione integra la violazione contestata, mentre è del tutto irrilevante che il professionista abbia esibito solo in un momento successivo i fascicoli mancanti e la documentazione carente. La trascuratezza nella gestione degli obblighi antiriciclaggio e l’inadeguatezza delle misure adottate dimostrano la violazione, non certo la dimenticanza addotta quale giustificazione.
Proporzionalità e riduzione della sanzione
Se le prime tre censure sono state integralmente rigettate, il Tribunale ha invece accolto il quarto motivo di opposizione relativo alla sproporzione della sanzione. Il Giudice ha premesso che, in presenza di violazioni qualificate da indici di gravità, pluralità e sistematicità ai sensi dell’art. 56, comma 2, del d.lgs. 231/2007, non era possibile applicare il minimo edittale previsto dal comma 1 della medesima disposizione.
Tuttavia, in applicazione dei criteri di cui all’art. 67 del d.lgs. 231/2007, il Tribunale ha ritenuto equo ridurre la sanzione da 10.000 a 2.500 euro, valorizzando quattro circostanze: la buona collaborazione prestata dal professionista in sede ispettiva; le effettive condizioni economico-finanziarie dell’obbligato; l’assenza di vantaggi derivanti al professionista dal mancato assolvimento degli obblighi; l’assenza di pregiudizi a carico di terzi riconducibili all’inadempimento.
La riduzione è significativa – pari al 75% dell’importo originariamente irrogato – e testimonia la sensibilità del Giudice nel dosare la risposta sanzionatoria anche a fronte di violazioni gravi e diffuse. Il Tribunale ha insomma dimostrato clemenza, pur confermando integralmente la sussistenza di tutte le irregolarità contestate.
I principi di diritto ricavabili dalla pronuncia
Dalla sentenza si ricavano diversi principi di carattere generale.
Primo luogo:
L’opposizione a sanzione amministrativa ha a oggetto il rapporto sostanziale e non l’atto: i vizi procedimentali, inclusa la mancata audizione, non determinano la nullità del provvedimento, potendo le difese essere integralmente riproposte in sede giurisdizionale.
Secondo luogo
Il processo verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza fa piena prova, fino a querela di falso, delle attività compiute, di quanto accaduto in presenza dei pubblici ufficiali e delle dichiarazioni ricevute. La contestazione del contenuto del verbale, se non tradotta in formale querela di falso, è priva di effetto.
Terzo luogo
L’adeguata verifica della clientela non è un adempimento formale circoscritto alla raccolta del documento di identità. Essa richiede la profilazione economico-finanziaria completa del cliente, la documentazione tracciabile della valutazione del rischio, l’aggiornamento costante dei dati per tutta la durata del rapporto professionale e, per i clienti persone giuridiche, l’individuazione e verifica del titolare effettivo. L’assenza di tale documentazione al momento dell’accertamento integra la violazione, senza possibilità di sanatoria mediante esibizione postuma.
Infine, la sanzione va commisurata secondo i criteri legali, con possibilità di riduzione anche rilevante quando la condotta del professionista non abbia prodotto vantaggi né pregiudizi e quando le condizioni soggettive dell’obbligato lo giustifichino.
Massima: in materia di antiriciclaggio, gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 18 e seguenti del d.lgs. 231/2007 impongono al professionista la completa profilazione economico-finanziaria del cliente, la documentazione della valutazione del rischio e il costante aggiornamento dei dati; l’assenza di tale documentazione al momento dell’accertamento configura la violazione, non essendo sanabile con l’esibizione postuma. La sanzione, pur escludendosi il minimo edittale in presenza di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, può essere significativamente ridotta valorizzando i criteri dell’art. 67 del d.lgs. 231/2007, quali la collaborazione prestata, l’assenza di vantaggi e pregiudizi e le condizioni economico-finanziarie dell’obbligato.
Soccombenza e spese di giudizio
L’esito del giudizio è di soccombenza reciproca. Il ricorrente è risultato soccombente sulla sussistenza delle violazioni, che il Tribunale ha integralmente confermato, rigettando i primi tre motivi di opposizione. Il Ministero convenuto è risultato soccombente sulla misura della sanzione, ridotta di tre quarti rispetto all’importo originariamente irrogato.
In considerazione della rilevante riduzione del quantum, il Giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Anche sotto questo profilo, il Tribunale ha adottato un approccio benevolo: la compensazione delle spese costituisce un ulteriore vantaggio per il professionista, che non è stato condannato a rimborsare le spese legali dell’amministrazione nonostante la conferma delle violazioni.
Conclusioni operative per i professionisti
La pronuncia in esame trasmette un messaggio duplice. Da un lato, conferma che i presidi antiriciclaggio devono essere concretamente efficaci e documentati: il fascicolo di ciascun cliente deve essere istituito tempestivamente, completo in ogni sua parte e costantemente aggiornato. Non è sufficiente possedere la documentazione: occorre che essa sia contenuta nel fascicolo ed esibibile al momento dell’ispezione. La valutazione del rischio deve essere formalizzata e tracciata, e per le società occorre sempre individuare e documentare il titolare effettivo.
Dall’altro lato, la sentenza dimostra che una difesa articolata e la collaborazione con l’autorità possono condurre a riduzioni significative della sanzione, anche quando la sussistenza delle violazioni non sia contestabile. La trasparenza del professionista, le sue condizioni economiche e l’assenza di danni a terzi sono fattori che il Giudice può e deve valorizzare in sede di commisurazione.
Va tuttavia sottolineato che l’esito favorevole ottenuto nel caso in esame non deve indurre a ritenere che analoga clemenza sarà riservata in ogni circostanza futura. Ogni procedimento si fonda sulle proprie peculiarità e la riduzione della sanzione non è automatica: dipende dalle circostanze concrete, dalla gravità delle omissioni e dal comportamento complessivo del professionista. In casi di violazioni analoghe per gravità e sistematicità, un diverso Giudice potrebbe non concedere la medesima benevolenza, specie in assenza dei fattori attenuanti che nel caso di specie hanno giustificato la riduzione. La lezione da trarre è chiara: investire nella corretta organizzazione dei presidi antiriciclaggio non è solo un obbligo di legge, ma rappresenta la migliore tutela preventiva contro il rischio sanzionatorio











