Quando il sospetto di evasione fiscale non basta a fondare l’obbligo di segnalazione
La Sentenza della Corte d’Appello di Roma pubblicata a marzo 2026 ha affrontato una questione di grande rilievo sistematico per tutti i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio: può il mero sospetto di una futura evasione fiscale fondare l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 231/2007? La Corte ha risposto negativamente. Ha così tracciato un confine netto tra il sospetto generico di illiceità e il sospetto qualificato di riciclaggio, che il legislatore pone quale presupposto indefettibile dell’obbligo.
La pronuncia merita particolare attenzione per via dell’applicazione del principio della ragione più liquida. La Corte d’Appello non si è soffermata sulle numerose eccezioni procedurali e di circostanza sollevate dalla difesa — dalla violazione del contraddittorio al difetto di legittimazione passiva della persona fisica, dalla contestazione del perimetro soggettivo degli obblighi antiriciclaggio alla carenza di motivazione della pronuncia di primo grado. Ha scelto invece di concentrarsi sulla questione sostanziale assorbente: l’assenza ontologica del presupposto della segnalazione. In questo modo i giudici hanno enunciato un principio chiaro e inequivocabile, destinato a orientare la prassi applicativa ben oltre il caso concreto.
I fatti della vicenda
L’operazione contestata
La controversia traeva origine da una sanzione amministrativa pecuniaria di 210.000 euro, irrogata dal Ministero dell’economia e delle finanze per presunta violazione dell’art. 35 del d.lgs. 231/2007 in relazione a un’omessa segnalazione di operazione sospetta.
L’operazione al centro della contestazione consisteva nella cessione della totalità delle quote di una società anonima con sede nel Liechtenstein, proprietaria di un immobile situato in Italia. L’atto di cessione era stato stipulato in Svizzera nel novembre 2017, davanti a un notaio elvetico, per un corrispettivo complessivo di 1.825.000 euro. La cedente era una persona fisica residente in Svizzera. Gli acquirenti, invece, erano due persone fisiche di nazionalità russa e cittadinanza israeliana, non residenti in Italia. Il pagamento del prezzo era avvenuto mediante bonifico estero su estero.
Il ruolo dell’intermediario
L’intermediario sanzionato operava nel settore dell’intermediazione immobiliare. Secondo la ricostruzione difensiva, l’incarico originario di vendita dell’immobile non si era mai concretizzato e si era estinto nel tempo. Successivamente l’intermediario aveva ricevuto una manifestazione d’interesse all’acquisto delle quote della società proprietaria del bene e si era limitato a mettere in contatto le parti. L’attività svolta non si era dunque sostanziata in una mediazione immobiliare, bensì in una mera assistenza alla messa in relazione di soggetti per una compravendita di quote societarie.
La posizione del Ministero
Il Ministero dell’economia e delle finanze aveva valorizzato diversi elementi per fondare la pretesa sanzionatoria: la schermatura dell’immobile attraverso una società con sede in un paese a fiscalità privilegiata, la stipula dell’atto all’estero senza comunicazioni alle autorità italiane, i trasferimenti bancari internazionali e l’elevato importo del corrispettivo. Secondo l’amministrazione, l’operazione avrebbe potuto consentire di sottrarre il trasferimento dell’immobile alla tassazione italiana. Ciò sia con riguardo alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sia con riguardo alla tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni detenute all’estero.
Le eccezioni sollevate dalle parti
Le argomentazioni della difesa
La difesa degli appellanti si era articolata su otto motivi di gravame particolarmente ampi:
- Primo motivo: era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio. Il Tribunale aveva infatti pronunciato la sentenza il giorno successivo alla tardiva costituzione dell’amministrazione, senza concedere alcun termine per controdeduzioni.
- Secondo motivo: era stato contestato il presupposto soggettivo dell’obbligo antiriciclaggio. L’attività di messa in contatto per la cessione di quote societarie esulava dal perimetro dell’intermediazione immobiliare di cui all’art. 3, comma 5, lett. e) del d.lgs. 231/2007. Era stata inoltre eccepita l’inapplicabilità della normativa italiana per difetto di territorialità, considerato che tutti i soggetti coinvolti risiedevano all’estero e l’atto era stato rogitato in territorio svizzero.
- Terzo motivo: si lamentava la violazione del principio di tassatività e personalità degli illeciti amministrativi. Non era infatti rinvenibile alcuna disposizione che prevedesse sanzioni a carico delle persone fisiche operanti all’interno dei soggetti esercenti la mediazione immobiliare. L’unico soggetto obbligato sarebbe stata la società di intermediazione, non la sua rappresentante legale.
- Quarto motivo: era stato censurato il difetto di motivazione della sentenza di primo grado. Quest’ultima aveva utilizzato espressioni generiche e apodittiche — quali il riferimento alla “sospettosità intrinseca” dell’operazione o al carattere “scolastico” del caso — prive di un adeguato percorso argomentativo.
- Quinto e sesto motivo: contestavano nel merito i presupposti per la segnalazione. Difettavano motivi ragionevoli per sospettare un’ipotesi di riciclaggio e la Svizzera non era un paese ad elevato rischio. Inoltre, il prezzo corrispondeva al valore di mercato degli asset, la società proprietaria esisteva dal 1969 e non era stata costituita ad hoc, l’intestazione fiduciaria non era in sé illecita e gli eventuali profili fiscali erano estranei al perimetro di conoscibilità del mediatore.
- Settimo e ottavo motivo: contestavano la qualificazione della violazione come grave e l’esorbitanza della sanzione irrogata.
Le controdeduzioni dell’amministrazione
L’amministrazione aveva in primo luogo eccepito l’inammissibilità del gravame, ritenendo che gli appellanti si fossero limitati a reiterare le tesi difensive di primo grado.
Nel merito, sosteneva che l’operazione costituisse sostanzialmente un’intermediazione immobiliare, poiché l’effetto pratico della cessione delle quote era il trasferimento del bene. Quanto alla legittimazione della persona fisica, argomentava che in assenza di procedure interne la responsabilità ricadesse sull’organo di vertice. Infine, ribadiva la sussistenza di plurimi indicatori di anomalia: immobile di pregio, società veicolo in paese a fiscalità privilegiata, atto rogitato all’estero, pagamento con bonifico internazionale e possibile sottrazione alle imposte italiane per importi superiori alle soglie di rilevanza penale.
La decisione della Corte d’Appello
L’applicazione del principio della ragione più liquida
La Corte d’Appello di Roma ha ritenuto fondato l’appello, accogliendolo sulla base del principio della ragione più liquida. Questo approccio merita di essere evidenziato. La Corte non ha esaminato analiticamente ciascuna eccezione procedurale e di circostanza, pur giudicandole suggestive. Ha privilegiato invece la questione sostanziale assorbente, concentrandosi sul nucleo della controversia.
In relazione al primo motivo (violazione del contraddittorio), la Corte ha osservato che le garanzie di difesa erano state recuperate nel giudizio di secondo grado. Il vizio non avrebbe comunque reso necessaria la rimessione al primo Giudice. Un ragionamento analogo è stato svolto per il quarto motivo (difetto di motivazione). In virtù dell’effetto sostitutivo della sentenza d’appello e del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione, l’eventuale insufficienza motivazionale rendeva necessaria una rivalutazione integrale, non la semplice caducazione della sentenza.
L’assenza del reato presupposto: il cuore della decisione
La Corte ha individuato il punto dirimente nell’impossibilità di configurare, sulla base dello stesso impianto accusatorio del Ministero, un sospetto di riciclaggio o di provenienza illecita dei fondi.
Il ragionamento dei giudici muove dalla ricostruzione del contenuto dell’obbligo di segnalazione. L’art. 35 del d.lgs. 231/2007, come novellato dal d.lgs. 90/2017, impone di segnalare le operazioni quando si sappia, si sospetti o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oppure che i fondi provengano da attività criminosa. L’obbligo non scatta a fronte del sospetto di un qualsivoglia reato. Scatta solo quando il sospetto riguardi specificamente un’operazione di riciclaggio, di autoriciclaggio, di finanziamento del terrorismo o la provenienza illecita dei fondi.
La Corte ha quindi richiamato la nozione di riciclaggio contenuta sia nel codice penale (artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p.) sia nell’art. 2 del d.lgs. 231/2007. In entrambi i casi, il riciclaggio presuppone la previa commissione di un altro delitto — il cosiddetto reato presupposto — dal quale derivino i beni o il denaro successivamente oggetto di conversione, trasferimento, occultamento o dissimulazione. Senza un reato presupposto già consumato, il riciclaggio non può configurarsi nemmeno nella sua forma tentata.
Nel caso di specie, il Ministero non aveva prefigurato l’esistenza di alcun pregresso delitto il cui provento fosse stato poi oggetto di riciclaggio. Al contrario, l’ipotesi accusatoria era che la cessione delle quote avrebbe potuto costituire lo strumento per compiere un futuro reato fiscale, ovvero l’evasione delle imposte dovute. Il reato fiscale ipotizzato non era preesistente all’operazione ma si collocava a valle di essa: si sarebbe eventualmente perfezionato in un momento successivo, all’atto della scadenza degli obblighi impositivi e del loro mancato adempimento.
La Corte ha sottolineato la natura circolare e viziosa di tale ragionamento. Si pretendeva di configurare un sospetto di riciclaggio prima che fosse stato commesso il reato presupposto, oppure di qualificare come sospetta di riciclaggio l’operazione con la quale si sarebbe potuto compiere il reato fiscale presupposto. Tuttavia, poiché il riciclaggio presuppone ontologicamente la previa commissione di un delitto, un simile sospetto non poteva esistere al momento dell’operazione.
Inoltre, il Ministero non aveva neppure ipotizzato che i fondi utilizzati dagli acquirenti avessero provenienza illecita. Né aveva messo in discussione la legittima e risalente titolarità delle quote in capo alla cedente, cui erano pervenute per via ereditaria.
L’irrilevanza degli indicatori di anomalia in assenza del presupposto sostanziale
Conseguenza diretta di tale ragionamento è che la Corte ha dichiarato irrilevanti tutti i pretesi elementi di anomalia valorizzati dal Ministero e dal Tribunale. L’importo elevato del corrispettivo, la stipula dell’atto in Svizzera, il pagamento mediante bonifico estero su estero e la presenza di una società veicolo in Liechtenstein: nessuno di questi elementi poteva supplire all’assenza del presupposto sostanziale della segnalazione.
Ciascuno di tali fattori trovava infatti una spiegazione fisiologica nel contesto dell’operazione. La stipula in Svizzera era coerente con la residenza della cedente e il bonifico internazionale era compatibile con la residenza delle parti. Inoltre, la società proprietaria dell’immobile esisteva da decenni e non era stata costituita appositamente, mentre l’importo elevato, da solo, non poteva costituire un indice di anomalia ai fini antiriciclaggio.
I principi di diritto stabiliti dalla Sentenza
L’obbligo di segnalazione è circoscritto al riciclaggio e alla provenienza illecita dei fondi
L’obbligo di segnalazione previsto dall’art. 35 del d.lgs. 231/2007 non sorge per il sospetto di un qualsivoglia reato. Sorge solo quando vi siano elementi per sospettare un’operazione di riciclaggio, di autoriciclaggio, di finanziamento del terrorismo oppure la provenienza criminosa dei fondi o dei beni. Il sospetto di una futura evasione fiscale, in assenza di elementi sulla provenienza delittuosa della provvista, non integra il presupposto normativo della segnalazione.
Questo principio trova conferma nella giurisprudenza di legittimità consolidata. La Corte di Cassazione ha più volte precisato che l’obbligo di segnalazione è funzionale alla prevenzione del riciclaggio e non può essere esteso a qualsivoglia ipotesi di illiceità (cfr. Cass. civ. n. 23017/2009; Cass. civ. n. 9353/2007).
Il reato presupposto deve essere preesistente all’operazione segnalabile
Il riciclaggio, tanto nella nozione penalistica quanto nella definizione di cui all’art. 2 del d.lgs. 231/2007, presuppone la previa commissione di un delitto non colposo. Il denaro o i beni oggetto delle condotte di conversione, trasferimento, occultamento o dissimulazione devono provenire da un’attività criminosa già compiuta.
Non è possibile configurare un sospetto di riciclaggio quando il reato ipotizzato si colloca a valle dell’operazione, come eventuale conseguenza futura della stessa. In termini analoghi si è espressa la dottrina prevalente, che ha costantemente ribadito il nesso di derivazione causale tra il reato presupposto e i beni oggetto delle condotte di riciclaggio (art. 648-bis c.p.; art. 648-ter.1 c.p. per l’autoriciclaggio).
Le segnalazioni non possono essere generalizzate a tutta l’operatività contrattuale
La Sentenza della Corte d’Appello di Roma pubblicata a marzo 2026 chiarisce un ulteriore principio di portata generale: l’obbligo di segnalazione non può essere esteso indiscriminatamente a qualsiasi operazione che presenti elementi di complessità o internazionalità. La presenza di elementi quali la stipula all’estero, l’elevato importo del corrispettivo, il coinvolgimento di società estere o il pagamento mediante canali bancari internazionali non determina automaticamente l’obbligo di segnalazione quando manchi il collegamento con un’ipotesi di riciclaggio o con la provenienza criminosa dei fondi. Diversamente opinando, si finirebbe per trasformare l’obbligo di segnalazione in uno strumento di controllo generalizzato dell’attività contrattuale, ben al di là delle finalità preventive della normativa antiriciclaggio.
Questo principio riveste particolare importanza pratica per gli operatori non finanziari — mediatori immobiliari, professionisti, fiduciarie — che si trovano quotidianamente a gestire operazioni con elementi di estraneità o di significativa rilevanza economica. La pronuncia conferma che la valutazione del sospetto deve sempre essere ancorata al perimetro normativo degli artt. 2 e 35 del d.lgs. 231/2007 e non può fondarsi su un generico timore di illiceità sganciato dalla nozione di riciclaggio.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina in esame si fonda su un articolato complesso di norme. L’art. 35 del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017 in attuazione della IV direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE), prevede che i soggetti obbligati segnalino all’UIF le operazioni per le quali sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi provengano da attività criminosa. L’art. 2, comma 4, del medesimo decreto definisce il riciclaggio attraverso le condotte di conversione, trasferimento, occultamento, dissimulazione, acquisto, detenzione o utilizzazione di beni provenienti da un’attività criminosa.
L’art. 58 del d.lgs. 231/2007 disciplina le sanzioni per l’omessa segnalazione, prevedendo una sanzione base di 3.000 euro e, nei casi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime, una sanzione da 30.000 a 300.000 euro. La gravità è determinata tenendo conto di diversi parametri, tra cui l’intensità dell’elemento soggettivo, il grado di cooperazione con le autorità, la rilevanza dei motivi di sospetto e la presenza di carenze organizzative (art. 58, commi 1 e 2, d.lgs. 231/2007).
Il perimetro soggettivo degli obblighi è definito dall’art. 3 del d.lgs. 231/2007, che include, tra gli altri, gli agenti in affari in mediazione immobiliare iscritti al registro delle imprese ai sensi della legge 39/1989 (art. 3, comma 5, lett. e). La giurisprudenza ha progressivamente chiarito l’estensione di tale perimetro, confermando che esso si riferisce all’attività di intermediazione immobiliare e non a qualsiasi attività svolta dai soggetti in esso menzionati (cfr. Cass. civ. n. 8698/2017).
Soccombenza e spese di giudizio
La Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Roma pubblicata a maggio 2022, ha revocato l’ordinanza di ingiunzione che aveva irrogato la sanzione di 210.000 euro.
La soccombenza è stata posta integralmente a carico dell’amministrazione. Quest’ultima è stata condannata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in 8.000 euro per il giudizio di primo grado e in 9.000 euro per il giudizio d’appello, oltre spese generali e accessori di legge.
Conclusioni
La Sentenza della Corte d’Appello di Roma pubblicata a marzo 2026 rappresenta un precedente di grande rilievo nella delimitazione dei confini dell’obbligo di segnalazione antiriciclaggio. La Corte ha chiarito in modo inequivocabile che un possibile futuro reato di evasione fiscale non ancora attuato al momento della stipula dell’atto non integra il reato presupposto necessario per configurare un sospetto di riciclaggio. L’obbligo di segnalazione dell’operazione sospetta non sussiste quando il Ministero non abbia neppure ipotizzato la provenienza illecita dei fondi e abbia fondato la pretesa sanzionatoria esclusivamente sul timore di una futura condotta evasiva.
La pronuncia ammonisce gli interpreti e le autorità di vigilanza dal generalizzare l’obbligo di segnalazione all’intera operatività del mondo contrattuale, soltanto perché un’operazione sia svolta all’estero, presenti un importo rilevante e non usuale, coinvolga società estere o preveda trasferimenti bancari internazionali. Questi elementi, se non accompagnati da un collegamento concreto con un’ipotesi di riciclaggio o con fondi di provenienza criminosa, restano indicatori privi di autonoma valenza ai fini dell’art. 35 del d.lgs. 231/2007.
La decisione conferma un orientamento che si va consolidando nella giurisprudenza di merito ed è coerente con la ratio della normativa antiriciclaggio: il sistema di prevenzione è finalizzato a intercettare il riciclaggio dei proventi di attività criminose, non a supplire alle carenze degli strumenti di contrasto all’evasione fiscale.











