La vicenda processuale
La sentenza del Tribunale di Roma pubblicata nell’ottobre 2018 affronta una questione di particolare complessità in materia di antiriciclaggio, riguardante l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette a carico dei commercialisti che tengono la contabilità per conto di terzi.
Il caso trae origine da un controllo antiriciclaggio della Guardia di Finanza presso lo studio professionale di un dottore commercialista che prestava servizi di tenuta delle scritture contabili per diverse aziende del comprensorio. L’attività ispettiva aveva evidenziato irregolarità nella gestione del conto “cassa e monete nazionali” di una società assistita, con anomalie che gli ispettori ritenevano indicative di possibili operazioni di riciclaggio.
Le irregolarità contabili riscontrate
Saldi negativi persistenti
La prima anomalia riguardava la presenza di saldi negativi persistenti nel conto cassa, situazione tecnicamente impossibile poiché la cassa non può evidenziare saldi negativi. Tale circostanza permaneva dal 2010 fino al dicembre 2011, con importi rilevanti che denotavano una gestione contabile non conforme ai principi di corretta tenuta delle scritture.
Movimentazioni concentrate e anomale
Gli ispettori avevano rilevato contabilizzazioni concentrate in singole date, con operazioni di incasso clienti e pagamento fornitori registrate simultaneamente per importi significativi. Nel periodo tra gennaio 2010 e marzo 2012, le annotazioni risultavano distribuite su 130 pagine con una media di 100 contabilizzazioni per pagina, evidenziando un’intensità di movimentazione sospetta.
Operazioni potenzialmente elusive
Particolare attenzione era stata rivolta a operazioni che sembravano finalizzate ad occultare pagamenti in denaro contante superiori alla soglia antiriciclaggio allora vigente di 5.000 euro, attraverso modalità di registrazione che coinvolgevano gli stessi interlocutori commerciali in pari data.
Le questioni giuridiche affrontate
L’ambito di applicazione dell’obbligo di segnalazione
Il commercialista aveva eccepito che l’obbligo di segnalazione non si estendesse alle singole annotazioni contabili, richiamando il chiarimento dell’Ufficio Italiano Cambi che escludeva dall’obbligo di adeguata verifica i singoli movimenti contabili derivanti da contratti di consulenza a compenso fisso annuale.
Il Tribunale ha respinto tale interpretazione, chiarendo che l’articolo 41 del decreto legislativo 231/2007 prevede un obbligo di segnalazione estremamente ampio, che si estende a tutte le operazioni delle quali gli operatori abbiano conoscenza in ragione del proprio ufficio, senza specificare le modalità o l’occasione dalle quali scaturisca tale conoscenza.
La ratio della normativa antiriciclaggio
Il giudice ha evidenziato come la finalità della norma sia quella di coinvolgere tutti i soggetti che, in ragione del proprio incarico, abbiano informazioni di possibili operazioni di riciclaggio, imponendo loro di trasmettere le informazioni all’autorità competente. Tale finalità sarebbe frustrata se l’obbligo fosse limitato alle sole operazioni poste in essere direttamente dal professionista, escludendo quelle transitate sotto la sua conoscenza ufficiale.
La decisione del Tribunale
L’accoglimento parziale del ricorso
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la sussistenza della violazione ma riducendo significativamente l’importo della sanzione. La decisione si è fondata sul principio che l’obbligo di segnalazione sussiste indipendentemente da ogni indagine circa l’effettiva consistenza dei sospetti, poiché il compito di valutare tale consistenza non spetta all’intermediario.
La rideterminazione della sanzione
Elemento di particolare interesse è la rideterminazione della sanzione operata dal Giudice. Pur confermando la violazione, il Tribunale ha ritenuto più corretto applicare una percentuale ridotta, considerando la ridotta offensività della condotta connessa ad operazioni che si manifestavano attraverso operazioni simmetriche attive e passive “a somma zero”.
La sanzione è stata ridotta dal 10% al 2% dell’entità complessiva delle movimentazioni, passando da circa 240.000 euro a 48.000 euro, tenendo conto dell’assenza di un responsabile solidale, della non provata partecipazione psichica del professionista e della mancata emergenza di contestazioni criminose di riciclaggio.
I principi di diritto stabiliti
L’estensione dell’obbligo di segnalazione
La sentenza stabilisce che l’obbligo di segnalazione per i commercialisti si estende a tutte le operazioni delle quali vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, incluse quelle emerse dalla tenuta della contabilità, purché presentino carattere sospetto in relazione a possibili attività di riciclaggio.
Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l’obbligo di segnalazione a carico del responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo di operazioni che a suo avviso, sulla base dei parametri indicati dalla legge, potrebbero provenire da taluno dei reati indicati nell’articolo 648-bis del codice penale” non è subordinato all’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio, ma ad un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni ad essere strumento di elusione alle disposizioni antiriciclaggio.
La valutazione delle irregolarità contabili
Il Tribunale ha chiarito che le irregolarità nella tenuta delle scritture contabili possono costituire indici di anomalia rilevanti ai fini dell’obbligo di segnalazione, quando presentino caratteristiche tali da far sorgere ragionevoli sospetti circa la finalità delle operazioni sottostanti.
La presenza di saldi negativi persistenti, movimentazioni concentrate e modalità di registrazione potenzialmente elusive costituiscono elementi oggettivi che possono giustificare l’insorgenza dell’obbligo di segnalazione, indipendentemente dalla diretta partecipazione del professionista alle operazioni.
La massima giurisprudenziale
La sentenza può essere massimata nel seguente principio: in materia di antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette a carico dei commercialisti si estende alle operazioni delle quali vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni professionali, incluse quelle emerse dalla tenuta della contabilità per conto di terzi, quando le irregolarità nelle scritture contabili presentino caratteristiche oggettivamente anomale idonee a far sorgere ragionevoli sospetti circa possibili finalità di riciclaggio, indipendentemente dalla diretta partecipazione del professionista alle operazioni sottostanti.
L’attività del soggetto sanzionato
Dalla sentenza emerge chiaramente che il ricorrente svolgeva attività di dottore commercialista, prestando servizi di tenuta delle scritture contabili per diverse aziende del comprensorio, tra cui la società oggetto delle contestazioni.
L’esito del giudizio e le spese processuali
Il giudizio si è concluso con un parziale accoglimento del ricorso. Il Tribunale ha confermato la sussistenza della violazione dell’obbligo di segnalazione, ma ha significativamente ridotto l’importo della sanzione da 240.000 euro a 48.000 euro.
La soccombenza è risultata reciproca, con il MEF che ha visto confermata la violazione ma ridotta drasticamente la sanzione, e il ricorrente che ha ottenuto una significativa riduzione dell’importo dovuto pur non riuscendo ad ottenere l’annullamento completo del decreto.
Le spese processuali sono state compensate tra le parti, in considerazione della reciproca soccombenza e della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Riflessioni conclusive
La sentenza evidenzia la delicatezza del rapporto tra attività professionale del commercialista e obblighi antiriciclaggio, chiarendo che la tenuta della contabilità per conto di terzi non esonera dall’obbligo di segnalazione quando emergano elementi oggettivamente anomali.
La decisione sottolinea l’importanza di una valutazione complessiva delle operazioni e delle modalità di registrazione contabile, confermando che anche le irregolarità formali possono assumere rilevanza sostanziale quando si inseriscano in un contesto di potenziale elusione della normativa antiriciclaggio.
La significativa riduzione della sanzione operata dal giudice dimostra come, pur in presenza di violazioni accertate, il principio di proporzionalità debba guidare la determinazione dell’importo sanzionatorio, tenendo conto delle specificità del caso concreto e del grado di offensività della condotta. La predisposizione di memorie difensive antiriciclaggio, spesso non tenute nella dovuta considerazione, è di estrema importanza: esse possono indurre il MEF all’applicazione di una sanzione ridotta già al termine della fase amministrativa della vertenza e rappresentano indubbiamente la base di un futuro ricorso.











