Memorie antiriciclaggio a difesa.

memorie antiriciclaggio

Come preparare la risposta al P.V. C. della Guardia di Finanza ?

Memorie difensive in risposta al PV.C. della Guardia di Finanza.

Premessa

Memorie antiriciclaggio In seguito all’ispezione effettuata dalla Guardia di Finanza e alla contestazione ricevuta, si rende necessario o, meglio, decisamente opportuno, presentare memorie a difesa del presunto responsabile della violazione, al fine di chiarire la posizione e evidenziare l’assenza di violazioni degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, il D.lgs.231/2007.

Il quadro normativo

Il D.lgs. n. 231 del 2007 e successive modifiche e integrazioni disciplina la materia del contrasto al riciclaggio e stabilisce gli obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette e conservazione della documentazione acquisita. È importante sottolineare che tali obblighi sono soggetti a interpretazioni spesso complesse, e la loro applicazione può risultare difficile soprattutto per i professionisti che non dispongono di risorse tecniche e umane paragonabili a quelle delle istituzioni finanziarie.

Fatti specifici e analisi della contestazione

La contestazione, in genere, avviene sulla base di presunti inadempimenti riguardanti:
1. Mancata segnalazione di operazioni sospette, punita dalle sanzioni previste dall’art.58 del D.lgs.231/2007.
2. Inadeguata o carente verifica della clientela, punita dalle sanzioni previste dall’art.56 del D.lgs.231/2007.
3. Mancata conservazione della documentazione, punita dalle sanzioni previste dall’art.57 del D.lgs.231/2007.

Contenuto delle memorie

Nel contesto delle memorie, è bene evidenziare come le operazione esaminate siano state gestite nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Le procedure di adeguata verifica sono state attuate con la massima diligenza, seguendo le indicazioni delle autorità competenti e utilizzando strumenti di compliance adeguati.

Ogni cliente è stato sottoposto a una valutazione approfondita, considerando fattori come la tipologia di attività, la provenienza dei fondi e i rischi associati.

Non vi è stata alcuna operazione che potesse ragionevolmente suscitare sospetti di riciclaggio.

È opportuno ribadire che, qualora tale possibilità fosse emersa, il professionista avrebbe provveduto a effettuare la necessaria segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia, in conformità agli obblighi di legge; a tal fine, è opportuno dimostrare di aver richiesto e ottenuto le credenziali per poter trasmettere la segnalazione in argomento.

Difficoltà nell’interpretazione normativa

È importante notare che l’evoluzione delle normative, delle regole tecniche e delle linee guida ha generato una certa confusione, complicando l’interpretazione e l’applicazione pratica degli obblighi antiriciclaggio. La mancanza di chiarezza su taluni aspetti regolamentari ha portato a un’interpretazione potenzialmente errata delle norme da parte degli organi di vigilanza, rendendo difficile per i professionisti identificare tempestivamente comportamenti da segnalare. È quindi fondamentale considerare il contesto in cui sono avvenuti i fatti.

Richiesta di archiviazione o riclassificazione

Alla luce di quanto esposto, le memorie devono terminare con la richiesta dell’archiviazione del processo verbale di contestazione, giustificata dalla manifesta assenza di responsabilità in merito alle presunte violazioni o dall’intervenuta prescrizione per gli illeciti contestati.

In subordine, è corretto chiede la riclassificazione delle accuse su di un livello di gravità inferiore, qualora si ritenesse sussistere la possibile presenza di errori superficiali, come quelli che si possono commettere nella compilazione della documentazione.

Elementi probatori a supporto

A supporto della memoria difensiva devono essere allegati documenti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
– Copie di tutte le comunicazioni effettuate con clienti, inclusi i contratti e le informazioni necessarie per l’adeguata verifica, qualora non già acquisite dagli operanti;
– Protocolli interni utilizzati per la gestione della compliance antiriciclaggio.

– Altra documentazione non acquisita in sede di verifica.
– Documentazione attestante le attività di formazione dei dipendenti sull’argomento.

Richiesta di audizione presso l’autorità procedente.

In sede di memorie è possibile chiedere di essere sentiti dal Ministero per ulteriori precisazioni; tranne casi particolari è una facoltà che sconsiglio di esercitare, in quanto sortisce l’effetto di prolungare di sei mesi i termini per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione da parte del Mef, anche qualora la richiesta venga in seguito ritirata.

Conclusioni

Le memorie possono essere redatte senza il patrocinio di un avvocato, ma si tratta di una eventualità che deve essere valutata attentamente, per non rischiare di ignorare la possibilità di sollevare eccezioni talvolta difficili da comprendere. Le memorie devono essere presentate entro trenta giorni dalla notifica del P.V.C.