Un caso rappresentativo di controllo antiriciclaggio
Il decreto sanzionatorio emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rappresenta un caso significativo nell’applicazione della normativa antiriciclaggio ai professionisti. La vicenda trattata si seguito illustra come l’autorità amministrativa abbia valutato con maggiore moderazione rispetto alla Guardia di Finanza le violazioni contestate, applicando sanzioni sensibilmente inferiori a quelle inizialmente ipotizzate.
Il controllo della Guardia di Finanza: accertamenti e contestazioni
Le violazioni accertate
Durante un controllo antiriciclaggio presso lo studio professionale di un commercialista, i militari della Guardia di Finanza accertavano due tipologie di violazioni della normativa antiriciclaggio.
1) Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela
I controlli hanno evidenziato carenze nell’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 231/2007. In particolare, per tre clienti societari su quattro esaminati, il professionista non aveva predisposto alcun fascicolo contenente la documentazione antiriciclaggio, mentre per il quarto cliente la documentazione risultava incompleta e non conforme alle disposizioni normative.
2) Violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette
E’ stata contestata l’omessa segnalazione all’UIF di operazioni ritenute anomale, relative a finanziamenti per circa 2,5 milioni di euro erogati da un soggetto residente alle Bermuda a favore di una società italiana, attraverso bonifici provenienti da conti correnti esteri francesi alimentati da somme giacenti presso istituti di credito delle Isole Bermuda.
Le sanzioni inizialmente ipotizzate
I verbalizzanti avevano inizialmente qualificato entrambe le violazioni come “gravi”, ipotizzando l’applicazione delle sanzioni previste per le fattispecie aggravate:
A-per la violazione dell’articolo 56, comma 2: sanzione da 2.500 a 50.000 euro
B-per la violazione dell’articolo 58, comma 2: sanzione da 30.000 a 300.000 euro
Le argomentazioni difensive del commercialista
Sulla violazione degli obblighi di adeguata verifica
Il professionista ha sostenuto di aver comunque effettuato le verifiche necessarie, utilizzando un software antiriciclaggio denominato “omissis” e di aver archiviato digitalmente tutti i documenti necessari. Ha precisato che l’omessa stampa dei fascicoli cartacei non comportava necessariamente l’inadempimento sostanziale degli obblighi di verifica.
Sulla violazione degli obblighi di segnalazione
Relativamente all’omessa segnalazione, il commercialista ha fornito dettagliate spiegazioni sulla provenienza dei fondi, dimostrando che si trattava di stipendi e pensioni percepiti dal marito della socia, dirigente di azienda con sede alle Bermuda. Ha inoltre evidenziato che le Bermuda erano state rimosse dalla lista UE dei paesi “non collaborativi” e che i bonifici transitavano attraverso conti francesi, sottoposti alla medesima normativa europea.
La decisione del MEF: una valutazione più equilibrata
Riqualificazione delle violazioni
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha operato una significativa riqualificazione delle violazioni contestate, discostandosi dalla valutazione iniziale della guardia di finanza:
1) Per l’adeguata verifica della clientela
La violazione è stata confermata e qualificata come “grave” ai sensi dell’articolo 56, comma 2, con applicazione di una sanzione di 5.000 euro, ben al di sotto del massimo edittale.
2) Per la segnalazione di operazioni sospette
La violazione è stata riqualificata come “non grave” ai sensi dell’articolo 58, comma 1, con applicazione della sanzione fissa di 3.000 euro anziché della sanzione variabile prevista per le violazioni gravi.
I criteri di valutazione applicati
Il MEF ha motivato la propria decisione considerando diversi elementi attenuanti:
– l’assenza di precedenti violazioni della normativa antiriciclaggio
– la capacità finanziaria limitata del professionista
– il carattere episodico delle infrazioni rilevate
– il grado di collaborazione prestato durante i controlli
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “nella determinazione della sanzione per omessa segnalazione di operazioni sospette devono essere valutate, ai fini della riduzione, circostanze quali la non quantificabilità dell’importo delle operazioni non segnalate e del conseguente pregiudizio, l’assenza di precedenti violazioni e il comportamento pienamente collaborativo del trasgressore”.
Il meccanismo di riduzione delle sanzioni
L’articolo 68 del decreto 231/2007
Il decreto sanzionatorio mantiene aperta la possibilità di un’ulteriore riduzione delle sanzioni attraverso il meccanismo previsto dall’articolo 68 del decreto legislativo 231/2007. Questa disposizione consente al destinatario del decreto di richiedere il pagamento in misura ridotta pari a un terzo dell’importo irrogato.
Nel caso specifico, la sanzione complessiva di 8.000 euro potrebbe essere ulteriormente ridotta a circa 5.333 euro, purché la richiesta venga presentata prima della scadenza del termine per l’impugnazione (trenta giorni) e il soggetto non si sia già avvalso della medesima facoltà nei cinque anni precedenti.
Profili giurisprudenziali: l’orientamento dei tribunali
L’adeguata verifica della clientela
La giurisprudenza ha chiarito che “grava sul professionista obbligato l’onere di provare l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, non essendo onere della pubblica amministrazione dimostrare il contrario”. Inoltre, “la mancata compilazione del modulo di identificazione e adeguata verifica della clientela configura violazione oggettiva dell’obbligo di cui all’art. 56 del D.lgs. n. 231/2007, in quanto impedisce l’adeguata profilazione del cliente e la valutazione del rischio specifico”.
L’obbligo di segnalazione
Quanto all’obbligo di segnalazione, i tribunali hanno precisato che “l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall’art. 35 del D.lgs. n. 231/2007 non presuppone in capo al professionista obbligato l’acquisizione di alcuna certezza in ordine alla provenienza delittuosa dei fondi o alla finalità illecita delle operazioni, essendo sufficiente un mero giudizio di ragionevole possibilità che un’operazione di riciclaggio sia in corso”.
Considerazioni conclusive: un approccio proporzionato
L’importanza della valutazione caso per caso
Il decreto sanzionatorio analizzato dimostra come l’autorità amministrativa applichi un approccio proporzionato nella valutazione delle violazioni antiriciclaggio, tenendo conto delle specificità del caso concreto e delle circostanze attenuanti. La significativa riduzione delle sanzioni rispetto a quelle inizialmente ipotizzate evidenzia l’importanza di una difesa tecnica adeguata e della collaborazione con l’autorità procedente. La predisposizione di adeguate memorie antiriciclaggio assume un ruolo fondamentale nella difesa consentendo, spesso, di evitare il lungo e incerto contenzioso nelle aule di Giustizia.
Le prospettive per i professionisti
Per i professionisti soggetti alla normativa antiriciclaggio, il caso illustra l’importanza di:
– mantenere una documentazione completa e aggiornata delle verifiche effettuate
– prestare particolare attenzione alle operazioni che presentano elementi di anomalia
– collaborare attivamente durante i controlli ispettivi
– valutare attentamente l’opportunità di ricorrere al meccanismo di riduzione delle sanzioni previsto dall’articolo 68
La vicenda conferma inoltre che, pur in presenza di violazioni accertate, l’autorità amministrativa è in grado di operare una valutazione equilibrata delle circostanze del caso, applicando sanzioni proporzionate alla gravità effettiva delle condotte contestate.











