La normativa antiriciclaggio italiana, disciplinata dal Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, rappresenta uno dei pilastri fondamentali nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questa disciplina impone specifici obblighi ai professionisti, tra cui i commercialisti, che si trovano in prima linea nell’identificazione e segnalazione di operazioni sospette.
I fatti della vicenda giudiziaria
Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata nel luglio 2022, ha affrontato una questione di particolare rilevanza pratica riguardante l’applicazione dell’istituto della prescrizione nelle sanzioni amministrative antiriciclaggio. La vicenda ha coinvolto un commercialista che aveva ricevuto sanzione amministrativa, in seguito a decreto del Mef, pari a 75.000 euro per violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette.
Il professionista si era trovato al centro di un procedimento sanzionatorio avviato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per presunte violazioni degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all’articolo 58 del decreto legislativo 231/2007 in materia di segnalazione di operazioni sospette.
Le eccezioni processuali sollevate
Il commercialista aveva articolato la propria difesa su molteplici profili, evidenziando criticità sia di carattere procedurale che sostanziale. Le eccezioni principali riguardavano la decadenza del procedimento sanzionatorio per il decorso del termine biennale previsto dall’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 231/2007.
Particolare attenzione meritava l’eccezione relativa all’estinzione del procedimento per prescrizione quinquennale ai sensi dell’articolo 28 della legge 689/1981, che costituisce il cuore della questione giuridica affrontata dal Tribunale.
Il professionista aveva inoltre contestato l’inesistenza della violazione, sostenendo che i fatti erano antecedenti all’applicabilità della normativa antiriciclaggio ai professionisti e che mancavano elementi di sospetto concreto in ordine alle operazioni contestate.
L’analisi del Tribunale sui termini procedimentali
Il termine biennale per la conclusione del procedimento
Il Giudice ha fornito importanti chiarimenti sulla decorrenza del termine di due anni previsto per la conclusione del procedimento sanzionatorio. L’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 231/2007 stabilisce che il termine decorre dalla data di ricezione della contestazione notificata dagli organi accertatori all’amministrazione procedente.
Il Tribunale ha precisato che è sufficiente l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione entro il termine previsto, non essendo necessaria la successiva notifica. Inoltre, ha riconosciuto l’applicabilità della sospensione dei termini disposta durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha comportato la non computabilità del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
L’inapplicabilità della Legge sul procedimento amministrativo
Una questione di particolare interesse teorico e pratico riguardava l’eventuale applicabilità dei termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 sui procedimenti amministrativi. Il Tribunale ha chiarito definitivamente che tale normativa non trova applicazione ai procedimenti sanzionatori disciplinati dalla legge 689/1981.
La motivazione risiede nel fatto che la legge sulle sanzioni amministrative “costituisce un sistema di norme organico e compiuto, delineante un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi e i cui tempi sono regolati in modo da non consentire il rispetto di un termine così breve” come quello previsto dalla legge generale sul procedimento amministrativo.
La prescrizione quinquennale: aspetti sostanziali
Natura giuridica della prescrizione
Il punto centrale della decisione riguarda la qualificazione giuridica della prescrizione quinquennale prevista dall’articolo 28 della legge 689/1981. Il Tribunale ha stabilito con chiarezza che tale termine “non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decorso comporta l’estinzione del diritto alla riscossione”.
Questa distinzione assume rilevanza fondamentale perché la natura sostanziale della prescrizione comporta l’estinzione definitiva del diritto dell’amministrazione a riscuotere la sanzione, diversamente da quanto accadrebbe con un termine meramente procedimentale la cui inosservanza non precluderebbe l’esercizio del potere sanzionatorio.
Decorrenza del termine di prescrizione
L’articolo 28 della legge 689/1981 stabilisce che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Il Tribunale ha precisato che il termine decorre dal momento della commissione del fatto illecito, non da quello dell’eventuale accertamento o contestazione. Nel caso specifico, le condotte contestate si riferivano ad operazioni relative agli anni 2005, 2006 e 2007, e il termine di prescrizione doveva considerarsi decorso al momento della contestazione avvenuta oltre cinque anni dopo.
L’interruzione della prescrizione
La disciplina dell’interruzione della prescrizione segue le norme del codice civile, come espressamente previsto dall’articolo 28 della legge 689/1981. Nel caso esaminato, il Tribunale ha verificato l’assenza di atti interruttivi nel quinquennio successivo alla commissione delle presunte violazioni.
Gli orientamenti giurisprudenziali consolidati
La giurisprudenza di legittimità
La Corte di Cassazione ha consolidato l’orientamento secondo cui la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative ha natura sostanziale. Come evidenziato nella sentenza in esame, la Suprema Corte ha chiarito che “resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione”.
L’applicazione nei procedimenti antiriciclaggio
La giurisprudenza di merito ha sviluppato un orientamento uniforme sull’applicazione della prescrizione quinquennale nei procedimenti antiriciclaggio. Come emerge dalla Corte d’appello civile Roma sentenza n. 2256 del 09 aprile 2025, “l’atto interruttivo della prescrizione notificato a uno dei coobbligati in solido produce effetti nei confronti di tutti gli altri coobbligati ai sensi dell’art. 1310 c.c., richiamato dall’art. 28 L. 689/81”.
I profili applicativi per i professionisti
Gli obblighi dei commercialisti
I commercialisti sono soggetti agli obblighi previsti dal decreto legislativo 231/2007 in qualità di professionisti tenuti alla collaborazione attiva nella prevenzione del riciclaggio. L’articolo 58 prevede sanzioni specifiche per l’omessa segnalazione di operazioni sospette.
La giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di segnalazione non presuppone la certezza dell’illiceità delle operazioni, ma è sufficiente un ragionevole sospetto basato su elementi oggettivi. Come evidenziato nella sentenza del Tribunale civile Roma del maggio 2024, “al professionista non è richiesta un’attività investigativa, ma una valutazione complessiva degli elementi di sospetto oggettivamente emergenti dall’operazione”.
La responsabilità personale del professionista
Un aspetto di particolare rilevanza emerge dalla Corte d’appello civile Roma sentenza n. del novembre 2024, che ha chiarito come “il soggetto tenuto alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 231/2007 è il singolo professionista che ha svolto in concreto l’attività richiesta dal cliente, e non lo studio associato nell’ambito del quale opera”.
La determinazione delle sanzioni
I criteri di commisurazione
La determinazione delle sanzioni amministrative in materia antiriciclaggio segue i criteri generali dell’articolo 11 della legge 689/1981, che prevede la valutazione della gravità della violazione, dell’opera svolta dal trasgressore e delle sue condizioni personali ed economiche.
L’articolo 67 del decreto legislativo 231/2007 specifica ulteriori criteri per l’applicazione delle sanzioni, tra cui la gravità e durata della violazione, il grado di responsabilità, la capacità finanziaria del responsabile e il livello di cooperazione prestato.
L’applicazione del principio di proporzionalità
La giurisprudenza ha sviluppato un approccio equilibrato nella determinazione delle sanzioni, come evidenziato nella Corte d’appello civile Roma sentenza n. 2443 del 17 aprile 2025, che ha stabilito che “la sanzione deve essere commisurata in modo da risultare afflittiva ma non tale da assorbire l’intero reddito netto annuo del trasgressore”.
Le implicazioni procedurali
Il termine per la contestazione
Un aspetto procedurale di rilievo riguarda il termine di novanta giorni per la contestazione della violazione previsto dall’articolo 14 della legge 689/1981. La sentenza del Tribunale civile Roma n. 18129 del 27 novembre 2024 ha chiarito che “il termine di novanta giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione decorre dalla data di accertamento dell’illecito e non dalla data di emissione del decreto sanzionatorio”.
La competenza giurisdizionale
L’articolo 65 del decreto legislativo 231/2007 stabilisce che i decreti sanzionatori sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, con competenza esclusiva del Tribunale di Roma per le sanzioni irrogate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Massima giurisprudenziale
In materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio, la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 28 della legge 689/1981 ha natura sostanziale e comporta l’estinzione del diritto alla riscossione. Il termine decorre dal giorno della commissione della violazione e la sua interruzione è regolata dalle norme del codice civile. L’inutile decorso del termine quinquennale preclude definitivamente l’esercizio del potere sanzionatorio dell’amministrazione, indipendentemente dalla gravità della violazione contestata.
Rilevanza pratica per i professionisti
La tutela dei diritti del contribuente
La sentenza assume particolare rilevanza per i professionisti soggetti alla normativa antiriciclaggio, fornendo certezza interpretativa su un aspetto fondamentale della disciplina sanzionatoria. La natura sostanziale della prescrizione quinquennale costituisce una garanzia importante per i soggetti obbligati, limitando nel tempo l’esposizione al rischio sanzionatorio.
L’importanza della tempestività nell’azione amministrativa
Dal punto di vista dell’amministrazione, la decisione sottolinea l’importanza di agire tempestivamente nell’esercizio del potere sanzionatorio. Il decorso del termine quinquennale comporta l’estinzione definitiva del diritto alla riscossione, senza possibilità di recupero anche in presenza di violazioni accertate.
Le strategie difensive
Per i professionisti coinvolti in procedimenti sanzionatori antiriciclaggio, l’eccezione di prescrizione quinquennale rappresenta uno strumento difensivo di primaria importanza. La verifica della decorrenza del termine dalla commissione del fatto e l’assenza di atti interruttivi costituiscono elementi essenziali della strategia processuale.
Esito del giudizio e implicazioni
La soccombenza è del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Tribunale ha accolto l’opposizione per prescrizione quinquennale, annullando il decreto sanzionatorio da 75.000 euro. Le spese legali sono state compensate, considerando che l’accoglimento dell’opposizione è avvenuto per una questione di puro diritto e di carattere preliminare.
L’assorbimento delle altre eccezioni per prescrizione ha evitato la valutazione di merito delle questioni sostanziali, confermando l’efficacia della natura sostanziale del termine quinquennale come strumento di definizione anticipata del contenzioso.
Conclusioni e prospettive
La pronuncia del Tribunale di Roma conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato sulla natura sostanziale della prescrizione nelle sanzioni amministrative antiriciclaggio. Questa certezza interpretativa assume particolare valore in un settore caratterizzato da crescente complessità normativa e da un’intensa attività sanzionatoria da parte delle autorità competenti.
La decisione fornisce inoltre importanti chiarimenti sui rapporti tra la disciplina speciale delle sanzioni antiriciclaggio e la normativa generale sui procedimenti amministrativi, confermando l’autonomia del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 689/1981.
Importante precedente in materia antiriciclaggio
Per i professionisti del settore, la sentenza rappresenta un importante precedente che rafforza le garanzie procedurali e sostanziali nel rapporto con l’amministrazione sanzionatrice, evidenziando l’importanza di una difesa tecnica qualificata nella tutela dei propri diritti.











