Le nuove sanzioni antiriciclaggio. Come le sentenze di merito hanno recepito questa modifica di legge introdotta dal D.lgs. 90/2017?

Nuove sanzioni antiriciclaggio

Le novità importanti introdotte dalla normativa attualmente in vigore d.lgs. 90/2017, che ha modificato in modo importante quanto previsto in origine dal decreto 231/2007. Sanzioni antiriciclaggio.

La rivoluzione normativa del decreto legislativo 90/2017

La disciplina antiriciclaggio italiana, con le relative sanzioni antiriciclaggio, ha subito una trasformazione epocale con l’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha profondamente modificato il sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Questa riforma ha rappresentato un vero e proprio spartiacque nella materia, introducendo principi innovativi che hanno reso la normativa significativamente più favorevole ai soggetti incolpati.

Il nuovo quadro normativo: principi fondamentali

L’innovazione dell’articolo 69: il favor rei nelle sanzioni antiriciclaggio.

La modifica più rivoluzionaria introdotta dal decreto legislativo 90/2017 è rappresentata dall’articolo 69 del decreto 231/2007, che ha stabilito il principio della successione di leggi nel tempo. Questa disposizione prevede espressamente che “per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l’applicabilità dell’istituto del pagamento in misura ridotta”.

La deroga al principio di irretroattività

Questo principio rappresenta una deroga significativa al principio generale dell’irretroattività delle sanzioni amministrative, introducendo nella materia antiriciclaggio il favor rei tipico del diritto penale. Come evidenziato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 11594 del 30 aprile 2024, “è stato introdotto un regime normativo che deroga al principio generale secondo cui tale retroattività – previste per le sanzioni penali dall’art. 2, comma 3, c.p. – non opera nella materia delle sanzioni amministrative”.

Il nuovo sistema sanzioni antiriciclaggio: modifiche strutturali

Le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica

L’articolo 56 del decreto 231/2007 disciplina l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro per le violazioni base. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione varia da 2.500 euro a 50.000 euro.

Le sanzioni antiriciclaggio per l’omessa segnalazione di operazioni sospette

Una delle modifiche più significative riguarda l’articolo 58 del decreto 231/2007, che disciplina l’inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. La sanzione base è stata fissata a 3.000 euro, mentre per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, l’importo varia da 30.000 euro a 300.000 euro.

Le sanzioni antiriciclaggio per le limitazioni all’uso del contante

L’articolo 63 del decreto 231/2007 ha ridefinito le sanzioni per le violazioni delle limitazioni all’uso del contante, prevedendo importi da 3.000 euro a 50.000 euro, quintuplicati per importi superiori a 250.000 euro.

L’applicazione giurisprudenziale: l’accoglimento del principio del favor rei nell’applicazione sanzioni antiriciclaggio.

La giurisprudenza di legittimità

La Corte di Cassazione ha consolidato l’applicazione del principio del favor rei in materia antiriciclaggio. Con ordinanza n. 24476 del 9 agosto 2022, la Suprema Corte ha chiarito che “agli illeciti amministrativi sanzionati dal Decreto Legislativo n. 231 del 2007 commessi prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 90 del 2017 deve essere applicata, solo se più favorevole, la disciplina sanzionatoria dettata da tale ultimo D.Lgs.”.

I criteri per la valutazione comparativa

La giurisprudenza ha sviluppato criteri specifici per valutare quale regime sanzionatorio risulti più favorevole. Come precisato dalla Cassazione, “tale comparazione deve fondarsi sull’individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico”.

Casi giurisprudenziali significativi: l’applicazione pratica del nuovo regime

Violazioni delle limitazioni all’uso del contante

Un caso emblematico dell’applicazione del nuovo regime è rappresentato dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma, sentenza febbraio 2025, che ha rideterminato una sanzione da 9.800 euro a 3.000 euro. La Corte ha evidenziato che “alla data in cui è stata emessa l’ordinanza di ingiunzione (luglio 2018) erano già vigenti le modifiche al d.lgs. 231/2007 introdotte dal d.lgs. 90/2017” e che “era dunque applicabile il più favorevole trattamento sanzionatorio”.

Violazioni dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette per Notai

La giurisprudenza di merito ha affrontato numerosi casi riguardanti notai sanzionati per omessa segnalazione di operazioni sospette. Il Tribunale di Roma, con sentenza del luglio 2024, ha applicato il nuovo sistema sanzionatorio, evidenziando che “l’art. 5 d.lgs. 90/2017 ha riscritto l’art. 58 d.lgs. 231/2007 in tema di sanzioni, modificando il trattamento sanzionatorio in senso potenzialmente più favorevole all’incolpato”.

Violazioni per commercialisti

Un caso particolarmente significativo riguarda un commercialista sanzionato per omessa segnalazione di operazioni sospette. Il Tribunale di Roma, con sentenza del novembre 2024, ha ridotto la sanzione da 123.000 euro a 30.000 euro, applicando il regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal decreto legislativo 90/2017.

Violazioni per promotori finanziari

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza dell’ aprile 2024, ha rideterminato una sanzione per un promotore finanziario da 1.150.000 euro a 62.500 euro, evidenziando che “il d.lgs. 25.5.2017, n. 90, entrato in vigore il 4.7.2017, con cui è stato novellato il d.lgs. n. 231/2007, ha rimodulato le sanzioni amministrative comminate per le violazioni in tema di normativa antiriciclaggio in senso molto più favorevole al reo”.

L’applicazione del principio di proporzionalità

Il criterio delle dimensioni del soggetto obbligato

La giurisprudenza ha sviluppato un importante principio di proporzionalità nell’applicazione delle sanzioni. Il Tribunale di Roma, con sentenza del settembre 2025, ha ridotto una sanzione da 72.000 euro a 32.000 euro, sottolineando che “nell’irrogazione della sanzione l’amministrazione doveva considerare il disposto di cui comma 2 art. 2 d.lgs. n. 231/2007, secondo cui l’applicazione delle misure sanzionatorie deve tenere conto della peculiarità dell’attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati”.

La differenziazione tra professionisti e istituti strutturati

I giudici di merito hanno evidenziato la necessità di differenziare il trattamento sanzionatorio tra singoli professionisti e soggetti maggiormente strutturati. Come osservato dal Tribunale di Roma, “si tratta un’attività resa da un singolo professionista e la sanzione applicata appare sproporzionata rispetto alla realtà professionale e alle dimensioni dello studio, verosimilmente non in grado di predisporre una procedura antiriciclaggio paragonabile a quella adottabile da altri soggetti maggiormente strutturati (quali le banche e gli istituti di credito)”.

L’esonero per gli avvocati: un caso particolare

L’esclusione per attività giudiziali

Un aspetto particolarmente rilevante emerso dalla giurisprudenza riguarda l’esonero degli avvocati dagli obblighi antiriciclaggio quando svolgono attività di assistenza e rappresentanza giudiziale. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza dell’ ottobre 2024, ha annullato una sanzione irrogata a un avvocato, stabilendo che l’esonero si estende a tutte le attività prodromiche o conseguenti al procedimento giudiziale.

L’interpretazione delle regole tecniche

La giurisprudenza ha chiarito che “sono escluse dalle operazioni di cui all’art. 3, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 231 del 2007 l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione e la negoziazione assistita, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni”.

L’istituto del pagamento in misura ridotta

La disciplina dell’articolo 68

L’articolo 68 del decreto 231/2007 ha introdotto l’istituto del pagamento in misura ridotta, che consente al destinatario del decreto sanzionatorio di richiedere una riduzione pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. Questo istituto non è ammesso qualora il destinatario si sia già avvalso della stessa facoltà nei cinque anni precedenti.

L’applicazione retroattiva dell’istituto

Un aspetto particolarmente innovativo è che l’articolo 69 prevede espressamente l’applicabilità retroattiva dell’istituto del pagamento in misura ridotta anche per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017.

La valutazione della gravità delle violazioni

I criteri dell’articolo 67

L’articolo 67 del decreto 231/2007 stabilisce i criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendo che le autorità competenti considerino ogni circostanza rilevante, tenendo conto di diversi fattori: la gravità e durata della violazione, il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica, la capacità finanziaria del responsabile, l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate, l’entità del pregiudizio cagionato a terzi, il livello di cooperazione con le autorità, l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio, e le precedenti violazioni.

La riduzione per violazioni di minore gravità

Un aspetto particolarmente innovativo è rappresentato dal comma 2 dell’articolo 67, che prevede la possibilità di ridurre la sanzione da un terzo a due terzi per le violazioni ritenute di minore gravità.

L’impatto sui diversi professionisti

Notai

I notai rappresentano una categoria particolarmente coinvolta dalle modifiche normative. La giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette scatta in presenza di operazioni che presentino caratteristiche anomale, senza che sia necessario che il professionista abbia acquisito indizi circa la provenienza delittuosa dei fondi.

La Cassazione, con ordinanza del febbraio 2025, ha confermato che “l’obbligo di segnalazione a carico del notaio scatta in presenza di operazioni sospette e anomale in base ai parametri oggettivi o soggettivi indicati dal decreto antiriciclaggio e non presuppone necessariamente che il notaio abbia acquisito e che comunque sia in possesso di indizi circa la provenienza delittuosa dei beni e dei diritti oggetto di trasferimento”.

Commercialisti

Per i commercialisti, la giurisprudenza ha stabilito criteri specifici per valutare l’obbligo di segnalazione. La riluttanza o reticenza del cliente in ordine alle modalità di pagamento di fatture di ingente importo costituisce un elemento ragionevolmente idoneo all’insorgenza del sospetto, integrante anche un tipizzato indice di anomalia.

Avvocati

Gli avvocati beneficiano di un regime particolare, essendo esonerati dagli obblighi antiriciclaggio quando svolgono attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario. Questo esonero si estende a tutte le attività prodromiche o conseguenti al procedimento giudiziale.

L’abrogazione di alcune fattispecie di illecito in tema sanzioni anririciclaggio.

L’onere probatorio dell’amministrazione

Un aspetto particolarmente rilevante emerso dalla giurisprudenza riguarda l’abrogazione di alcune fattispecie di illecito per effetto del decreto legislativo 90/2017. Il Tribunale di Roma ha stabilito che “grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare la permanenza delle fattispecie di illecito contestate, non essendo sufficiente il mero richiamo alle norme previgenti in presenza di una estesa modifica normativa”.

Il principio di legalità

Come evidenziato dal Tribunale di Roma, “il ricorrente non può essere sanzionato per i fatti asseritamente rientranti nelle suddette fattispecie restandone indimostrata l’attuale rilevanza in termini di illecito”.

La valutazione comparativa dei regimi sanzionatori

Il divieto di combinazione

Un principio importante stabilito dalla giurisprudenza è che non è consentito procedere ad una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, dovendo applicarsi integralmente quella delle due discipline che, nel suo complesso, risulti più vantaggiosa in relazione alla vicenda concreta.

L’apprezzamento in concreto

La Cassazione ha chiarito che l’individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole richiede una comparazione fondata sull’individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico.

Le procedure sanzionatorie e le competenze

Il procedimento sanzionatorio

L’articolo 65 del decreto 231/2007 disciplina il procedimento sanzionatorio, stabilendo le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze e delle autorità di vigilanza di settore. Il procedimento deve rispettare i principi del contraddittorio e della trasparenza, garantendo agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori.

Le misure ulteriori

L’articolo 66 del decreto 231/2007 prevede misure ulteriori in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, inclusa la pubblicazione del decreto sanzionatorio sul sito web del Ministero dell’economia e delle finanze per un periodo di cinque anni.

L’evoluzione interpretativa della giurisprudenza. Sanzioni antiriciclaggio

Il consolidamento dei principi

La giurisprudenza di merito ha consolidato un orientamento interpretativo che privilegia l’applicazione equilibrata delle sanzioni, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti obbligati e delle circostanze concrete delle violazioni. Questo approccio ha portato a significative riduzioni delle sanzioni in molti casi, dimostrando l’efficacia del nuovo sistema normativo.

La tutela dei diritti dei soggetti obbligati

L’evoluzione della disciplina antiriciclaggio continua a essere caratterizzata dalla ricerca di un equilibrio tra l’esigenza di contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e la necessità di garantire un trattamento equo e proporzionato ai soggetti obbligati.

Le prospettive future

L’applicazione uniforme dei principi

La giurisprudenza di merito ha dimostrato una sostanziale uniformità nell’applicazione dei principi introdotti dal decreto legislativo 90/2017, garantendo certezza del diritto e prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie.

La valorizzazione del principio di proporzionalità

Un aspetto particolarmente apprezzabile dell’evoluzione giurisprudenziale è la valorizzazione del principio di proporzionalità, che ha consentito di adeguare le sanzioni alle specifiche caratteristiche dei soggetti obbligati e delle violazioni commesse.

Conclusioni

Le modifiche introdotte dal decreto legislativo 90/2017 hanno rappresentato una svolta significativa nella disciplina antiriciclaggio italiana, introducendo principi di maggiore equità e proporzionalità nel sistema sanzionatorio. L’introduzione del principio del favor rei ha consentito l’applicazione retroattiva della normativa più favorevole, beneficiando numerosi soggetti che erano stati sanzionati sotto la vigenza del regime precedente.

La giurisprudenza

La giurisprudenza di merito ha accolto favorevolmente queste innovazioni, sviluppando un orientamento interpretativo che privilegia l’applicazione equilibrata delle sanzioni, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti obbligati e delle circostanze concrete delle violazioni. Questo approccio ha portato a significative riduzioni delle sanzioni in molti casi, dimostrando l’efficacia del nuovo sistema normativo.

Importanza del decreto legislativo 90/2017

L’evoluzione della disciplina antiriciclaggio continua a essere caratterizzata dalla ricerca di un equilibrio tra l’esigenza di contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e la necessità di garantire un trattamento equo e proporzionato ai soggetti obbligati. Le modifiche introdotte dal decreto legislativo 90/2017 rappresentano un passo importante in questa direzione, offrendo strumenti più raffinati per l’applicazione delle sanzioni e maggiori garanzie per i soggetti coinvolti.

La prassi

La prassi applicativa dimostra che il nuovo sistema sanzionatorio ha raggiunto l’obiettivo di rendere più equilibrata la disciplina antiriciclaggio, mantenendo al contempo l’efficacia deterrente necessaria per il contrasto ai fenomeni criminali. L’applicazione del principio del favor rei e dei criteri di proporzionalità ha consentito di correggere le distorsioni del sistema precedente, garantendo un trattamento più equo e rispettoso dei diritti dei soggetti obbligati.