Analisi della Sentenza del Tribunale di Roma n. 15350/2022
La vicenda.
Nel caso oggetto di approfondimento, esamino la sentenza del Tribunale di Roma n. 15350/2022, concernente un ricorso presentato da un Notaio sanzionato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per presunte violazioni delle disposizioni antiriciclaggio previste dal decreto legislativo n. 231/2007.
La sanzione antiriciclaggio, di 9.000 euro, era stata inflitta in relazione all’omessa adeguata verifica della clientela e alla mancata segnalazione di operazione sospetta connessa a una compravendita immobiliare.
Motivi della sanzione.
I militari avevano dedotto che il bonifico per l’acquisto dell’immobile era stato effettuato da un soggetto diverso dal compratore, sollevando interrogativi sulla provenienza dei fondi e sull’identità del soggetto pagante.
Le generalità dell’operante non risultavano né dal bonifico, né dalla visura KYC (Know Your Customer), che era stata ottenuta dal Notaio solo successivamente a un’ispezione. È importante sottolineare che il KYC implica procedure obbligatorie per l’acquisizione di informazioni attendibili circa l’identità dei clienti.
Eccezione del ricorrente.
Il Notaio, in via preliminare, eccepiva la nullità del verbale redatto dai militari; il Tribunale, rigettando tale eccezione, evidenziava che, in sede di opposizione, era ammissibile contestare solo il decreto ministeriale di irrogazione della sanzione, e non il verbale di accertamento, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 689/1981.
Nel merito.
Un ulteriore punto di contesa era se il professionista avesse effettivamente violato gli obblighi di adeguata verifica della clientela, oltre che di mancata S.O.S..
A tale proposito il Tribunale ha chiarito che ove, secondo l’art. 58 comma 5, del d.lgs. 231/2007, modificato dal d.lgs. 90/2017, la responsabilità per la mancata segnalazione di operazione sospetta derivi direttamente dall’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica, possano essere attribuite al soggetto obbligato solo le sanzioni antiriciclaggio per la mancata segnalazione di operazione sospetta, come nel caso in esame, che assorbe così quella prevista dall’art.57 d.lgs.231/2007.
Quando sorge l’obbligo di segnalazione.
L’obbligo di segnalazione scatta quando il professionista ha motivi ragionevoli di sospettare che possano avvenire operazioni di riciclaggio, come delineato dall’art. 35 del d.lgs. 231/2007.
L’operazione sospetta.
La definizione di sospetto è più ampia e non richiede la certezza del reato. Tra le anomalie che avrebbero dovuto far scattare la segnalazione, il Tribunale ha messo in evidenza:
- il pagamento da parte di un terzo, l’assenza di chiarezza nei rapporti tra acquirente e pagatore
- l’incompatibilità del reddito dell’acquirente rispetto al valore dell’operazione,
- precedenti penali pubblicamente accessibili e fattori geografici a rischio.
Segnalazione e denuncia.
La segnalazione non deve essere confusa con una denuncia; essa rappresenta una valutazione cautelativa da parte del professionista, che deve basarsi su informazioni disponibili nella propria attività. Sebbene il Notaio dovesse considerare queste anomalie, il Tribunale ha chiarito che ciò non implicava l’esigenza di condurre indagini approfondite.
Conclusioni.
Malgrado la conferma della responsabilità per la mancata segnalazione, il Giudice ha accolto parzialmente le osservazioni del ricorrente, riducendo la sanzione antiriciclaggio, poiché il Ministero aveva violato il principio del favor rei, sancito dall’art. 69 del d.lgs. 231/2007.
Il principio del favor rei.
Questo principio stabilisce che le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 90/2017 debbano essere giudicate secondo la normativa sanzionatoria più favorevole, consentendo una comparazione tra i regimi normativi applicabili e garantendo una protezione adeguata al professionista coinvolto











