Omessa SOS di un Commercialista.

Analisi della Sentenza 20416/2018 del Tribunale di Roma.

Responsabilità dei professionisti per mancata SOS.


Omessa SOS di un Commercialista. La Sentenza 20416 del Tribunale di Roma offre uno spaccato interessante sulle responsabilità dei professionisti, in particolare dei dottori commercialisti, in materia di segnalazione di operazioni sospette (SOS) ai sensi del d.lgs. 231/2007.


I punti chiave della vicenda

Contesto dell’indagine:

L’indagine della Guardia di Finanza, su ordine dell’UIF, mirava a verificare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte del commercialista, in particolare nella tenuta delle scritture contabili di una società.

Le anomalie riscontrato dagli operanti.

Le anomalie riscontrate nelle registrazioni contabili, come saldi di cassa negativi e operazioni concentrate in determinate date, avevano portato alla contestazione dell’omessa SOS.

La difesa del commercialista.

  1. Il commercialista ha giustificato le anomalie con giroconti tra cassa e banca e con la difficoltà di ottenere la documentazione necessaria dal cliente.
  2. Ha contestato l’errata applicazione delle norme e l’indeterminatezza delle contestazioni, sostenendo che le anomalie contabili non costituissero di per sé operazioni sospette di riciclaggio.

La decisione del Tribunale.

Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, ridimensionando la sanzione.

Le motivazioni. Il Tribunale:

  1. Ha riconosciuto che, sebbene le annotazioni contabili fossero superficiali, non potevano essere automaticamente qualificate come “operatività sospetta”.
  2. Ha sottolineato la necessità di un nesso causale chiaro tra le anomalie riscontrate e il sospetto di riciclaggio, nesso che nel caso specifico non era stato adeguatamente dimostrato.
  3. Il Tribunale ha sottolineato la differenza tra irregolarità contabili e operazioni sospette di riciclaggio. Le irregolarità contabili possono portare a sanzioni amministrative, ma non implicano necessariamente attività di riciclaggio.
  4. Il Tribunale, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha considerato la ridotta offensività della condotta del commercialista, la mancanza di prove di una sua partecipazione psichica e l’assenza di contestazioni penali di riciclaggio nei confronti del cliente.

Implicazioni per i professionisti:

  • La sentenza ribadisce l’obbligo dei professionisti di segnalare operazioni sospette, ma chiarisce che tale obbligo non si estende a mere irregolarità contabili.
  • È fondamentale che le segnalazioni siano basate su “motivi ragionevoli per sospettare” un’attività di riciclaggio, e non su semplici anomalie formali.
  • La sentenza sottolinea l’importanza di una valutazione caso per caso, tenendo conto del contesto specifico e della natura delle operazioni.

L’obbligo di SOS.

La sentenza ha chiarito, perciò, come il legislatore non richieda per l’obbligo di SOS una conoscenza diretta delle operazioni sospette, ma piuttosto un dovere di ogni professionista di essere attento alle anomalie che emergono nell’esercizio della propria funzione.

L’esistenza di sospetto del fenomeno di riciclaggio.

Nella vicenda in esame il Giudice ha affermato che il commercialista ha l’obbligo di segnalare senza necessità di verificare ulteriormente l’esistenza di sospetti fenomeni di riciclaggio. Tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto che la condotta del professionista, pur presentando delle omissioni, fosse da considerarsi di ridotta offensività, complice l’assenza di contestazioni penali dirette nei confronti del cliente e la mancata dimostrazione della consapevole partecipazione del dottore commercialista.

Conclusioni.

In conclusione, il Tribunale, nell’esercizio del potere discrezionale relativo alla scelta della sanzione, ha ritenuto di adottare un approccio più clemente, ridimensionando le sanzioni antiriciclaggio originariamente inflitte dal Ministero.

L’importanza dell’analisi del caso concreto.

Questa decisione sottolinea l’importanza di un’analisi fondata su criteri oggettivi e misurabili, distinguendo tra l’obbligo di segnalazione e la correttezza delle scritture contabili, senza confondere l’una con l’altra.