Le osservazioni riportate nel P.V.C. della Guardia di Finanza
Nella mia esperienza professionale, recentemente e tra le tante altre osservazioni, mi è capitato spesso che gli operanti nel P.V.C., dopo la disamina del caso concreto e contestato, riportino frasi di questo tenore:
Dalle ricerche effettuate su fonti aperte è stato rilevato un articolo di stampa del quotidiano … (sito internet, n.d.r.) risalente al … (quattro anni prima del PVC, n.d.r.), nel quale emergono profili di criticità in ordine alla sopracitata società … Nello specifico, è stato evidenziato il contenuto di una segnalazione di … titolare di … che recita “vende… nonostante il diniego dell’autorizzazione all’emissione di fatture elettroniche … emettendo documenti peraltro fiscalmente difformi dalla normativa della fattura elettronica e quindi inutilizzabili e indetraibili dal possessore/fruitore”. Sempre dalla lettura della suddetta notizia stampa: “sembra che queste… siano state acquistate … (all’estero, n.d.r.)”, “si parla di operazioni dai risvolti oscuri…”, “…operazioni che tranquillamente si possono collocare nella categoria delle truffe”.
Conseguenze dai riscontri degli operanti
In esito al precedente riscontro, i militari proseguono con:
“si ritiene che il soggetto obbligato disponesse di tutti gli elementi e le informazioni che avrebbero dovuto indurlo ad innalzare il profilo di rischio del cliente, in quanto l’operatività rientra, dal punto di vista di una valutazione globale, nella fattispecie di cui al punto 5 del provvedimento emanato dalla Banca d’Italia in data 12.05.2023”.
Coinvolgimento del soggetto in procedimenti penali
Il soggetto cui è riferita l’operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d’affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.
Conclusioni nel P.V.C.
Prosegue il P.V.C.: Pertanto, il soggetto obbligato non ha correttamente adempiuto agli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231/2007 con riferimento alla prestazione occasionale intercorsa tra …omissis… e …omissis… per la …, avvenuta in data …. e registrata presso l’Agenzia delle Entrate in data …
Domande ricorrenti al professionista.
I militari, durante il primo accesso in studio, sono soliti porre domande di questo tenore:
n. 1: Può descriverci come è strutturato lo studio commercialista?
n. 2: Ci descriva puntualmente quali tipologie di attività espleta nel corso della propria attività professionale.
n. 3: Può descriverci le modalità con le quali adempie agli obblighi imposti dal d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 90/2017?
n. 4: Sempre in ordine ai predetti obblighi, come è organizzato lo studio? E’ stato predisposto un sistema di controllo in merito alla corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio?
n. 5: Vuole fornire indicazioni specifiche in ordine alla formazione propria e dei propri collaboratori in materia antiriciclaggio e in merito a corsi eventualmente frequentati? (art. 54 d.lgs. n. 231/2007).
Verbalizzazione delle risposte
È bene ricordare che ogni risposta sarà verbalizzata nel P.V.C., che potrà essere contestato, in seguito, solo con la procedura, alquanto ardua, di querela di falso.
Conclusioni
Pertanto, è superfluo aggiungere la necessità di non fornire risposte che potrebbero avere effetti irreversibili con sanzioni antiriciclaggio importanti, come ad esempio “non ho effettuato l’adeguata verifica in quanto non ritenevo necessario farla (ricordo che l’incarico di tenuta scritture contabili è sempre soggetto all’obbligo di adeguata verifica).











