Antiriciclaggio. Lo Ius superveniens

La nuova formulazione dell’art.58 D.lgs.231/2007

La vicenda

Antiriciclaggio. Lo Ius superveniens. La Sentenza del Tribunale di Roma n. 18821/2019 offre un’analisi approfondita sull’operato di un istituto bancario e di un suo funzionario in relazione all’omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette, in violazione dell’art. 41 del D.lgs. 231/07. La questione centrale riguarda la responsabilità nel non aver segnalato una serie di assegni emessi da un correntista, amministratore e socio unico di una società a favore di un’unica persona fisica, tutti di importo inferiore alla soglia di attenzione stabilita dalla normativa vigente.

Le eccezioni sollevate dai ricorrenti

1.Decorrenza dei termini per la contestazione, art.14 L.689/1981

Il Tribunale ha esaminato l’eccezione relativa alla tardività della contestazione ai sensi dell’art. 14 della Legge 689/1981. La disposizione prevede che la notifica dell’infrazione debba avvenire entro novanta giorni dalla completa conoscenza dei fatti da parte dell’Amministrazione. Il Giudice ha ribadito che il termine decorre solo quando l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha acquisito tutte le informazioni necessarie per valutare l’infrazione. In questo caso, è stato stabilito che la UIF non aveva a disposizione i dati sufficienti alla ricostruzione del contesto entro il termine contestato dai ricorrenti. Pertanto, l’eccezione è stata ritenuta infondata.

2.Motivazione del Decreto Sanzionatorio

Un’altra eccezione sollevata dai ricorrenti riguardava la presunta mancanza di motivazione nell’ordinanza-ingiunzione.

Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene il decreto fosse redatto in modo sintetico, esso illustrava adeguatamente i profili di sospetto che avevano giustificato l’irrogazione della sanzione. Il giudice ha sottolineato il Ministero aveva considerato le memorie difensive presentate dai ricorrenti, dimostrando così la coerenza dell’iter logico seguito e respingendo anche questa eccezione.

3.Obbligo di Segnalazione delle Operazioni Anomale

Nel merito, il Tribunale ha affrontato l’argomento dell’obbligo di segnalazione previsto dall’art. 41 del D.lgs. 231/07. I ricorrenti sostenevano che l’operazione non presentava caratteristiche sospette, in quanto il cliente era noto e il sistema GIANOS non aveva evidenziato anomalie. Tuttavia, il Tribunale ha argomentato che la combinazione di assegni emessi dal conto di una società, privi della clausola di non trasferibilità e a favore di un unico beneficiario, costituiva un indicatore di anomalia significativo. Secondo il Decalogo antiriciclaggio, il frazionamento di operazioni può essere un tentativo di eludere le normative di identificazione e registrazione.

Di conseguenza, il Tribunale ha confermato che esisteva l’obbligo di segnalazione anche in assenza di un’allerta automatica da parte del software.

4.Costituzionalità della Misura Sanzionatoria

Infine, si è esaminata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 57, comma 4, del d.lgs. 231/07, per la presunta mancanza di parametri chiari per la determinazione della sanzione.

Il Tribunale ha accolto l’applicazione dello ius superveniens, sottolineando che la modifica introdotta dal d.lgs. 90/2017 introduce misure sanzionatorie più favorevoli rispetto al regime previgente.

Il nuovo art.58 D.lgs.231/2007.

Il nuovo art. 58 stabilisce sanzioni pecuniarie ben definite, con un importo fisso di € 3.000,00 per le violazioni non gravi, e di un intervallo di sanzioni tra € 30.000,00 e 300.000,00 per violazioni più gravi; la norma previgente prevedeva, invece, sanzioni variabili nell’intervallo dall’1 a 40 percento del valore dell’operazione.

Conclusioni

Le sanzioni antiriciclaggio originariamente elevate, pertanto, sono state rideterminate in base alla normativa vigente, riconoscendo un trattamento più favorevole per il ricorrente.

La sentenza in oggetto sottolinea l’importanza della compliance normativa per gli istituti di credito e i loro funzionari, evidenziando come anche operazioni apparentemente ordinarie possano celare elementi di rischio significativi. La corretta applicazione delle normative antiriciclaggio non si limita alla mera osservanza procedurale, ma richiede una valutazione concreta e contestuale delle operazioni, strategicamente orientata alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio.

Il Tribunale ha messo in evidenza l’importanza di una motivazione adeguata nelle decisioni sanzionatorie, garantendo il diritto di difesa e la trasparenza amministrativa.