Antiriciclaggio: basta la conoscenza personale ?

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Commercialisti: analisi Sentenza del Tribunale di Roma

Premessa

La normativa antiriciclaggio rappresenta uno dei pilastri fondamentali nella lotta contro i fenomeni criminali legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Per i professionisti, in particolare i commercialisti, gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2007 costituiscono un aspetto cruciale dell’attività quotidiana che richiede massima attenzione e scrupoloso rispetto.

Il caso esaminato dal Tribunale di Roma

Una importante Sentenza del Tribunale di Roma pubblicata nell’ottobre 2022 ha affrontato una questione di particolare rilevanza pratica per tutti i professionisti soggetti alla disciplina antiriciclaggio: la validità della conoscenza personale del cliente come strumento per assolvere agli obblighi di identificazione formale.

I protagonisti della vicenda

Il caso ha visto protagonista un commercialista sottoposto a controllo da parte della Guardia di Finanza per verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2021. Durante l’ispezione, gli operanti riscontrarono irregolarità nell’identificazione di alcuni clienti, in particolare la mancanza di documenti di identità per prestazioni professionali regolarmente fatturate.

L’accertamento delle violazioni

La Guardia di Finanza accertò che il professionista non aveva acquisito né esibito i documenti di identità di un cliente per il quale risultava una prestazione professionale documentata da fattura di oltre 5.000 euro. Questa omissione comportò l’applicazione di una sanzione amministrativa di 2.000 euro da parte del MEF per violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Le difese del commercialista

L’eccezione sul contraddittorio

Il professionista sanzionato sollevò diverse eccezioni nel ricorso di opposizione. Innanzitutto, contestò l’assenza di contraddittorio durante la verifica ispettiva, sostenendo di non aver avuto la possibilità di dimostrare l’osservanza delle procedure seguite per la verifica della clientela.

La questione dei termini procedimentali

Una seconda eccezione riguardava la presunta violazione dei termini procedimentali, con il commercialista che sosteneva l’avvenuta notificazione del provvedimento sanzionatorio oltre i termini previsti dalla legge.

La conoscenza personale come giustificazione

L’aspetto più interessante del caso riguardava la difesa basata sulla conoscenza personale dei clienti. Il commercialista affermava di aver organizzato adeguate procedure di verifica e sosteneva che la conoscenza era garantita dai rapporti pluriennali intrattenuti con i clienti, uno dei quali era noto per ragioni familiari e professionali, l’altro per aver condiviso esperienze professionali.

La decisione del Tribunale

Rigetto dell’eccezione procedurale

Il Tribunale ha chiarito che l’omessa instaurazione del contraddittorio durante la verifica non costituiva motivo valido di opposizione. Inoltre, tale eccezione era contraddetta dal verbale di contestazione della Guardia di Finanza, che gode di fede probatoria privilegiata secondo l’articolo 2700 del codice civile.

L’Importanza delle dichiarazioni spontanee

Il giudice ha evidenziato come il verbale documentasse chiaramente la richiesta rivolta al professionista di spiegare l’assenza di documenti aggiornati e la sua risposta: “prendo atto di quanto esposto nel presente p.v. di contestazione e mi riservo di controllare se i documenti dei n. 2 soggetti possano essere stati scansionati, non ho altro da aggiungere”.

Chiarimenti sui termini di legge

Il Tribunale ha corretto l’interpretazione errata del ricorrente riguardo ai termini procedimentali, precisando che l’articolo 14 della legge n. 689/1981 si riferisce al termine per la contestazione della violazione, non per l’irrogazione della sanzione. Il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio in materia antiriciclaggio è di due anni dalla ricezione della contestazione.

Il principio fondamentale: l’inadeguatezza della conoscenza personale

L’interpretazione rigorosa della norma

Il cuore della decisione riguarda l’interpretazione dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2007, che prevede specifiche modalità per l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Il Tribunale ha stabilito che la norma richiede l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da fonte affidabile e indipendente.

Il carattere cogente degli obblighi

Il giudice ha sottolineato che accettare la conoscenza personale come modalità di verifica significherebbe rimettere l’adempimento dell’obbligo alle valutazioni soggettive del professionista obbligato, svuotando di significato una norma che ha carattere imperativo ed è finalizzata ad anticipare la tutela dell’ordinamento dal fenomeno del riciclaggio.

L’obbligo di conservazione documentale

Particolare attenzione è stata dedicata all’articolo 31 del decreto legislativo n. 231 del 2007, che stabilisce l’obbligo di conservazione dei dati identificativi per consentire le analisi delle autorità competenti. La documentazione deve essere prontamente reperibile, requisito non soddisfatto dalla mera produzione tardiva dei documenti in sede di giudizio.

I principi giuridici consolidati

Obblighi formali non derogabili

La sentenza stabilisce chiaramente che gli obblighi di adeguata verifica della clientela non possono essere assolti mediante la mera conoscenza personale del cliente, richiedendosi sempre l’acquisizione formale di documenti da fonte affidabile e indipendente.

Valore probatorio dei verbali

I verbali della Guardia di Finanza mantengono fede probatoria privilegiata, e le dichiarazioni rese durante la loro redazione assumono particolare rilevanza nel successivo giudizio di opposizione.

Natura imperativa della disciplina

La normativa antiriciclaggio ha carattere cogente e non ammette deroghe basate su valutazioni soggettive del professionista, indipendentemente dalla durata o dalla natura dei rapporti con la clientela.

Aspetti procedurali rilevanti

Termini per la contestazione e la sanzione

La pronuncia chiarisce definitivamente che il termine di novanta giorni previsto dalla legge n. 689/1981 riguarda la contestazione della violazione, mentre per l’irrogazione della sanzione il termine è di due anni dalla ricezione della contestazione, come stabilito dall’articolo 69 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Diritto di assistenza legale

Il Tribunale ha ricordato l’importanza del diritto di assistenza legale durante gli accessi ispettivi, evidenziando che i militari sono tenuti a informare il soggetto ispezionato della possibilità di farsi assistere dal proprio legale.

Massima giurisprudenziale

“Gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio non possono essere assolti mediante la mera conoscenza personale del cliente, richiedendosi l’identificazione e la verifica dell’identità sulla base di documenti da fonte affidabile e indipendente. La documentazione deve essere prontamente reperibile al momento dell’accesso ispettivo. Le dichiarazioni rese durante la redazione del processo verbale di contestazione assumono particolare rilevanza probatoria nel successivo giudizio.”

Implicazioni pratiche per i professionisti

Necessità di procedure documentali rigorose

La sentenza evidenzia l’importanza per i commercialisti e gli altri professionisti obbligati di implementare procedure documentali rigorose, mantenendo sempre disponibile la documentazione identificativa della clientela.

Irrilevanza dei rapporti personali

Indipendentemente dalla durata e dalla natura dei rapporti professionali o personali con i clienti, rimane sempre necessario acquisire e conservare la documentazione identificativa prevista dalla legge.

Attenzione alle dichiarazioni durante i controlli

Le dichiarazioni rese durante i controlli ispettivi possono risultare decisive nel successivo giudizio, rendendo fondamentale l’assistenza legale durante tali procedure.

Soccombenza e spese processuali

La sentenza ha visto la soccombenza del ricorrente, con il rigetto dell’opposizione e la condanna al pagamento delle spese processuali in favore del MEF, liquidate in 600 euro per onorari professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con riduzione del 20% degli importi prevista dall’articolo 65, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007 per la difesa del Ministero tramite funzionari delegati.

Conclusioni e prospettive future

Questa pronuncia del Tribunale di Roma rappresenta un importante precedente per l’interpretazione rigorosa della normativa antiriciclaggio, confermando che la conoscenza personale del cliente non può mai sostituire l’adempimento formale degli obblighi di identificazione. La decisione sottolinea l’importanza strategica delle dichiarazioni rese durante i controlli ispettivi e la necessità per i professionisti di mantenere procedure documentali sempre aggiornate e conformi alla legge.

Per i commercialisti

Per i commercialisti e gli altri soggetti obbligati, emerge chiaramente la necessità di implementare sistemi di archiviazione documentale efficienti e di formare adeguatamente il personale sui requisiti normativi, indipendentemente dalla fiducia e dai rapporti consolidati con la clientela. La normativa antiriciclaggio non ammette eccezioni basate su valutazioni soggettive, richiedendo sempre il rispetto rigoroso delle procedure formali di identificazione e verifica.