Un contribuente e il suo avvocato del lavoro affrontano uno dei meccanismi fiscali più fraintesi del sistema italiano — con i dati ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e del MEF alla mano.
Citt. — Contribuente, dipendente privato, 42 anni. Ogni anno compila il 730 e ha sempre lasciato in bianco le caselle del “per mille”.
I. «Ho sempre lasciato tutto in bianco. Ho sbagliato?»
Citt. Avvocato, ogni anno mi arriva il 730 precompilato, lo firmo quasi senza guardare e lo mando. Sulle caselle del 5 e dell’8 per mille non metto mai nulla. Ho sbagliato?
Avv. Non ha sbagliato nel senso che non commettere alcuna violazione fiscale: la scelta è facoltativa. Ha però probabilmente ha fatto qualcosa di diverso da ciò che credeva di fare. Lasciare in bianco quelle caselle non significa rifiutarsi di destinare i propri soldi – significa, soprattutto per l’8 per mille, consentire che la propria quota venga distribuita comunque, seguendo le preferenze degli altri contribuenti.
Citt. Ma se non firmo, i miei soldi rimangono allo Stato, no?
Avv. No, e questo è il primo grande equivoco. I due meccanismi funzionano in modo molto diverso tra loro, e nessuno dei due funziona come lei immagina. Partiamo dall’inizio, con la base normativa.
II. «Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Sono soldi in più?»
Citt. Prima di tutto: questi soldi li pago io in più, oppure li devo già allo Stato?
Avv. Ottima domanda, e la risposta è fondamentale: li deve già. Sia il 5 per mille sia l’8 per mille sono frazioni dell’IRPEF — l’imposta sul reddito delle persone fisiche — che lei versa ogni anno. Non è un contributo aggiuntivo, non esce dalla sua borsetta. La scelta che le viene chiesta non riguarda quanto pagare, ma a chi andrà una quota di ciò che ha già pagato.
Avv. I due istituti trovano il loro fondamento normativo in fonti distinte. L’8 per mille affonda le radici nella Legge 20 maggio 1985, n. 222 , adottata in esecuzione dell’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 — il Concordato rivisto tra la Santa Sede e la Repubblica italiana. L’art. 47 di quella legge stabilisce che l’8‰ del gettito IRPEF complessivo viene ripartito tra Stato e confessioni religiose in base alle scelte espresse dai contribuenti. Il 5 per mille, invece, nasce molto più tardi: prima in via sperimentale con la Legge 266/2005 , poi stabilizzato con la Legge 205/2017 e disciplinato organicamente dal Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 .
Citt. Quindi sono due leggi diverse, due meccanismi diversi?
Avv. Esattamente. E le differenze non sono dettagli tecnici: cambiano radicalmente chi riceve i soldi, quanto riceve, e — soprattutto — cosa succede quando lei non firma. Entriamo nel dettaglio dell’8 per mille, che è quello più insidioso.
III. L’8 per mille: «Il mio silenzio vale quanto una firma?»
III.1 — Il meccanismo di calcolo
Avv. L’8 per mille si calcola applicando l’aliquota dello 0,8% all’ intero gettito IRPEF liquidato in un dato anno su base nazionale — non solo a quello dei contribuenti che firmano. Per darle un’idea: la ripartizione del 2025, riferita all’anno di imposta 2021, ha per base un totale di 1.476.964.759 euro . Questa somma viene poi distribuita tra i soggetti beneficiari in proporzione alle scelte espresse.
Citt. E se non esprimo la scelta, quella mia quota chi la prende?
Avv. La prendono gli stessi soggetti che hanno già ricevuto le firme degli altri contribuenti, nella medesima proporzione. Questo è il cuore del meccanismo, ed è scritto nero su bianco nell’art. 47 della L. 222/1985
ART. 47, L. 222/1985 — Testo di riferimento
«La somma di cui all’articolo 46 viene ripartita, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, tra lo Stato e la Chiesa cattolica nella proporzione risultante dal rapporto tra le scelte espresse e il totale delle scelte espresse.»
Le successive intese con le altre confessioni religiose replicano il medesimo schema. Le scelte inespresse seguono proporzionalmente quelle espresse.
Citt. Aspetti — se capisco bene, non è che rimango neutrale: il mio silenzio viene convertito in un voto a favore di chi ha già preso più firme?
Avv. Esattamente. In termini tecnici si parla di «attribuzione indiretta coattiva»: il contribuente silente non esprime una scelta, ma il sistema la effettua per lui, amplificando proporzionalmente le preferenze di chi ha firmato. Lei non vota, ma finanzia comunque — in proporzione alle scelte degli altri.
III.2 — I dati: chi prende cosa
Avv. I numeri chiariscono meglio di qualsiasi spiegazione astratta. Questi sono i dati definitivi del MEF per la ripartizione 2024, riferita all’anno di imposta 2020:
Beneficiario
% scelte espresse
% su totale contrib.
Importo erogato (2024)
Chiesa Cattolica (CEI)
68,59%
28,67%
~ €990 milioni
Stato italiano
25,62%
~10,5%
~ €340 milioni
Tavola Valdese
3,04%
~1,2%
~ €40 milioni
Unione Buddhista Italiana
1,05%
~0,4%
~ €14 milioni
Altre confessioni
< 2%
< 1%
Residuale
TOTALE
100%
40,74%*
~ €1.320 milioni
* Solo il 40,74% dei contribuenti ha espresso una scelta valida. Il restante 59,26% — circa 24 milioni di persone — non ha firmato. Fonte: MEF — Dipartimento delle Finanze, luglio 2024; Il Sole 24 Ore.
Citt. Quindi la Chiesa cattolica prende quasi un miliardo, ma solo il 28% degli italiani l’ha scelta esplicitamente?
Avv. Corretto. Il 68,59% delle scelte espresse corrisponde al 28,67% del totale dei contribuenti — gli altri si trovano a co-finanziare la CEI pur non avendola indicata. In pratica, ogni firma ricevuta dalla CEI “vale” circa 2,5 firme effettive in termini economici, grazie all’amplificazione delle scelte inespresse. Ecco perché tutte le confessioni religiose investono ogni anno in campagne pubblicitarie per raccogliere firme: il ritorno economico è elevatissimo.
Citt. E la tendenza sta cambiando?
Avv. I dati provvisori lo confermano. Le scelte a favore della CEI erano al 70,37% delle firme espresse nel 2020, sono scese al 69,52% nel 2021 e al 67,28% nel 2022 . Crescono invece le scelte a favore dello Stato, dal 24% al 26,79% nello stesso periodo. La ripartizione 2025 (anno d’imposta 2021) vale in totale € 1.476.964.759 , con soli 16.687.453 firmatari su 41.497.318 contribuenti: il 40,21% .
Citt. Quindi c’è anche un modello diverso — alcune confessioni non prendono le quote dei silenti?
Avv. Sì: per espressa previsione normativa, le Assemblee di Dio in Italia e la Chiesa Apostolica in Italia hanno rinunciato alla quota delle scelte inespresse. Per questi due soggetti il meccanismo si avvicina a quello del 5 per mille: ricevono solo in base alle firme effettivamente raccolte. Il che dimostra che una scelta diversa era tecnicamente possibile sin dall’origine del sistema.
IV. Il 5 per mille: «Questo almeno rispetta la mia scelta?»
IV.1 — Struttura giuridica e differenze fondamentali
Citt. E il 5 per mille? Lì almeno se non firmo i miei soldi non vanno a nessuno?
Avv. Su questo punto il 5 per mille è strutturalmente più rispettoso della volontà del contribuente. Chi non firma, qui, non contribuisce al fondo distribuito: la propria quota rimane nella fiscalità generale. Ma il meccanismo presenta un’altra anomalia, altrettanto grave, che va nella direzione opposta: il tetto di spesa.
Avv. Il 5 per mille si calcola — almeno in teoria — sul gettito IRPEF dei soli contribuenti firmatari. Ma la Legge di Bilancio fissa ogni anno un importo massimo distribuibile. Se la somma delle scelte espresse supera quel tetto, gli importi vengono proporzionalmente ridotti : ogni ente riceve meno di quanto i contribuenti avrebbero voluto destinargli.
Citt. Quindi esprimo una scelta, ma non ho la garanzia che venga rispettata integralmente?
Avv. Esattamente. E nel 2024 questo paradosso si è materializzato in modo clamoroso. I dati dell’Agenzia delle Entrate e della Fondazione Terzjus ETS documentano:
IL PARADOSSO DEL TETTO — Anno finanziario 2024 (dati Agenzia delle Entrate)
Gettito IRPEF 2023 stimato: circa € 221,6 miliardi
5‰ teorico complessivo: circa € 1.108 milioni
Preferenze espresse (17,9 milioni di firmatari): circa € 603 milioni
Tetto massimo fissato per legge: € 525 milioni
Differenza NON EROGATA agli enti: circa € 79 milioni
Fonte: Agenzia delle Entrate, elenco beneficiari 5×1000 2024 (pubbl. 26/05/2025, agg. 13/02/2026); Fondazione Terzjus ETS, giugno 2025.
Citt. 79 milioni di euro che i cittadini hanno indicato esplicitamente, ma che non sono arrivati a destinazione?
Avv. Sì. La Fondazione Terzjus ETS lo ha definito «un taglio netto e silenzioso imposto a discapito degli enti beneficiari». E la situazione è strutturale: tra il 2022 e il 2024 i firmatari sono aumentati di circa 1,4 milioni di unità, ma le risorse distribuite sono rimaste pressoché invariate. L’Osservatorio di Assif ha rilevato che il nuovo tetto di 610 milioni fissato per il 2025 è stato già superato dalle preferenze espresse.
IV.2 — I soggetti beneficiari e i dati 2024-2025
Avv. A differenza dell’8 per mille — riservato a dodici soggetti predeterminati — il 5 per mille contempla una platea di beneficiari enormemente più ampia e articolata:
Categoria beneficiaria
Enti ammessi (2024)
Importo erogato (2024)
Enti Terzo Settore e ONLUS
68.452
~ €330 milioni
Ricerca sanitaria
107
~ €86 milioni
Ricerca scientifica
467
~ €69 milioni
Associazioni sportive dilettantistiche
n.d.
quota residuale
Comuni di residenza
~7.960
quota residuale
Beni culturali e paesaggistici
n.d.
quota residuale
TOTALE
91.012
€ 522.947.555 (tetto: 525 mln)
Fonte: Agenzia delle Entrate, elenco complessivo beneficiari 5×1000 2024, aggiornato al 13 febbraio 2026. Dati 2025: € 602,5 milioni a 95.980 enti (pubbl. 21 maggio 2026, tetto elevato a € 610 milioni).
Citt. AIRC, Emergency, la ricerca sul cancro… questi sono i soggetti che in molti vorrebbero sostenere. Ma non possono farlo con l’8 per mille?
Avv. No. L’8 per mille è per legge riservato alle confessioni religiose e allo Stato. AIRC, Telethon, le università, le associazioni di volontariato: non esistono per quell’istituto. La Fondazione AIRC, primo beneficiario assoluto del 5 per mille 2024 con € 71.799.594,47 e 1,76 milioni di firme, non ha accesso nemmeno a un euro dell’8 per mille — per quanti italiani la vorrebbero sostenere. Considerando i principali enti oncologici insieme (AIRC, IEO, Istituto Nazionale Tumori, INT Aviano, Fondazione Piemontese), la sola ricerca sul cancro supera € 100 milioni annui di raccolta attraverso il 5 per mille.
V. «I due sistemi a confronto: qual è la differenza vera?»
Citt. Mi faccia un quadro sinottico: alla fine, qual è la differenza giuridica sostanziale tra i due meccanismi?
Avv. La sintetizzo in questa tabella comparativa:
Profilo
8 per mille
5 per mille
Fonte normativa
L. 222/1985 + intese ex art. 8 Cost.
L. 266/2005; L. 205/2017; D.Lgs. 117/2017
Base di calcolo
Intero gettito IRPEF (tutti i contribuenti)
Gettito IRPEF dei soli firmatari
Scelte inespresse
Redistribuite proporzionalmente
Non redistribuite — restano allo Stato
Tetto di spesa
Non previsto
Fissato annualmente dalla Legge di Bilancio
N. beneficiari
12 soggetti (Stato + 11 confessioni)
~91.000 enti
Importo totale (2024)
~€ 1.320 milioni
~€ 523 milioni
Rendicontazione
Non uniformemente disciplinata
Prevista per tutti gli enti ammessi
Timing erogazione
Sfasamento triennale (acc. + conguaglio)
Sfasamento di ~2 anni dalla dichiarazione
Avv. Le differenze non sono meramente tecniche. Rivelano una incoerenza sistemica: nell’8 per mille il silenzio è trasformato in consenso implicito; nel 5 per mille il consenso espresso è neutralizzato in parte dal tetto di spesa. In entrambi i casi, la volonta’ effettiva del contribuente non trova piena corrispondenza nell’esito allocativo del sistema.
Citt. È quasi paradossale: il meccanismo «più libero» (il 5 per mille, dove non firmare non costa nulla) è anche quello che taglia i fondi; quello «più coercitivo» (l’8 per mille, dove il silenzio vale) è quello senza tetto.
Avv. Ha colto il punto con esattezza. E questo squilibrio non è frutto di una scelta sistematica consapevole del legislatore: è il risultato stratificato di contingenze storiche. L’8 per mille nasce nel 1985 come prodotto del Concordato; il 5 per mille nasce vent’anni dopo per rispondere alle istanze del Terzo Settore. I due binari non si sono mai incrociati.
VI. «Perché non cambiare? Cosa servirebbe?»
Citt. A questo punto la domanda viene da sola: perché non riformare entrambi i meccanismi? Magari unificandoli?
Avv. È la domanda giusta, e ce la poniamo in molti. Una proposta sistematicamente coerente dovrebbe muovere da quattro principi giuridici fondamentali:
Avv. Primo: distribuzione condizionata alla scelta. Nessuna quota di gettito fiscale dovrebbe essere attribuita a soggetti terzi in assenza di una manifestazione di volontà esplicita e consapevole del contribuente. Chi non firma non finanzia nessuno: la sua quota confluisce nella fiscalità generale. Questo principio è già — parzialmente — adottato da alcune confessioni stesse (Assemblee di Dio, Chiesa Apostolica): non è un’utopia, è già legge per questi soggetti.
Avv. Secondo: unicità del meccanismo e parità di accesso. Confessioni religiose, enti del Terzo Settore, enti di ricerca, associazioni sportive e Comuni dovrebbero concorrere attraverso un unico modulo, senza gerarchizzazioni procedurali. La separazione attuale, che riserva una casella apposita alle confessioni, è priva di giustificazione sistematica alla luce degli artt. 3, 7, 8 e 19 Cost.
Avv. Terzo: soppressione del tetto artificiale di spesa. Se la ratio del meccanismo è consentire al contribuente di orientare il prelievo già dovuto, il tetto che determina lo scarto tra volontà espressa ed erogazione effettiva è sistematicamente incoerente. Il tetto dovrebbe essere soppresso o automaticamente adeguato al gettito effettivo.
Avv. Quarto: trasparenza e rendicontazione rafforzata per tutti. La Corte dei Conti ha più volte segnalato le carenze di trasparenza nella gestione delle risorse dell’8 per mille, in particolare da parte della CEI. Un meccanismo unificato dovrebbe prevedere rendicontazione pubblica e standardizzata per ogni soggetto beneficiario, confessionale o laico.
Citt. Ma una riforma del genere richiederebbe di rinegoziare il Concordato?
Avv. Non necessariamente. La L. 222/1985 ha natura ordinaria e può essere modificata nel rispetto dei principi concordatari sostanziali. Il principio di proporzionalità alle sole scelte espresse è già formalmente contemplato per alcune confessioni: estenderlo a tutte non implica la rinegoziazione dell’Accordo di Villa Madama, ma una revisione della legge ordinaria di attuazione. Il sostegno economico alle confessioni può essere mantenuto — semplicemente condizionato alla manifestazione di una volontà consapevole del contribuente.
Citt. Quindi tecnicamente sarebbe fattibile. Manca la volontà politica?
Avv. Manca la volontà politica e manca — fino ad oggi — una pressione sistematica da parte dell’opinione pubblica. I beneficiari del sistema attuale hanno tutto l’interesse a conservarlo: i flussi di risorse sono enormi e il meccanismo delle scelte inespresse funziona come un moltiplicatore automatico. Chi dovrebbe riformare il sistema è anche chi, in parte, ne beneficia direttamente — o deve il consenso a chi ne beneficia.
VII. «Allora cosa devo fare al prossimo 730?»
Citt. Capito tutto. La prossima volta che compilo il 730, cosa mi consiglia concretamente?
Avv. Le consiglio di non lasciare più in bianco nessuna delle due caselle — ma per ragioni diverse. Per l’8 per mille: se lascia in bianco, la sua quota andrà comunque a qualcuno. Se ha una preferenza — anche lo Stato — la esprima: è l’unico modo per far valere la sua volontà reale.
Avv. Per il 5 per mille: esprima la sua preferenza. Sa che c’è un tetto e che la sua scelta potrebbe non essere integralmente rispettata, ma ogni firma in più aumenta la pressione politica per l’innalzamento del limite — come è avvenuto nel 2025, quando il tetto è passato da 525 a 610 milioni grazie all’aumento della partecipazione. La sua firma conta, anche come segnale politico.
Citt. E se non voglio dare niente a nessuno nell’8 per mille? Non esiste questa opzione?
Avv. Giuridicamente no, e questa è forse la critica più radicale al sistema: la neutralità assoluta non è prevista. Può indicare lo Stato — che almeno è un soggetto pubblico democraticamente controllabile — o una confessione. Ma non può dire «nessuno». L’unica scelta che ha, paradossalmente, è decidere chi prenderà la sua quota, non se qualcuno la prenderà.
Citt. Avvocato, questa è una di quelle norme che più si conosce, meno si capisce come sia sopravvissuta così a lungo.
Avv. Ha ragione. Ma sopravvive perché genera risorse enormi per soggetti molto influenti, perché è tecnicamente complessa e dunque opaca per la maggioranza dei contribuenti, e perché chi firma il 730 in dieci minuti non ha il tempo di approfondire. Spero che questa conversazione le abbia almeno chiarito il quadro — e che la prossima volta lei compili quelle caselle con piena consapevolezza.
RIFERIMENTI NORMATIVI E FONTI CITATE NEL DIALOGO
Legge 20 maggio 1985, n. 222 — Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero cattolico (art. 47: meccanismo di ripartizione dell’8 per mille).
Accordo di Villa Madama, 18 febbraio 1984, tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato con L. 121/1985.
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 — Codice del Terzo Settore (disciplina organica del 5 per mille).
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 co. 154 ss. — Stabilizzazione permanente del 5 per mille.
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 46-bis — Ripartizione quota statale 8 per mille.
MEF — Dipartimento delle Finanze: statistiche 8 per mille (ripartizione definitiva 2024 su anno d’imposta 2020; dati provvisori 2021-2022). www.finanze.gov.it
Agenzia delle Entrate: elenco complessivo beneficiari 5×1000 2024, pubblicato 26/05/2025, aggiornato 13/02/2026. Totale erogato: € 522.947.555,18. www.agenziaentrate.gov.it
Agenzia delle Entrate: elenco beneficiari 5×1000 2025, pubblicato 21/05/2026. Totale: € 602,5 milioni — 95.980 enti. Tetto: € 610 milioni.
Fondazione Terzjus ETS: «Il tetto al cinque per mille brucia 79 milioni per il sociale», giugno 2025. terzjus.it
VITA.it: «5 per mille, il nuovo tetto è già superato», maggio 2026. Osservatorio Assif — Assif advisory board.
UAAR — Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti: dati statistici storici 8 per mille. Ripartizione 2025: € 1.476.964.759 su 41.497.318 contribuenti. uaar.it
Il Sole 24 Ore / RTL 102.5: «L’8 per mille vale un miliardo, il 70% lo prende la Chiesa cattolica», 12 luglio 2024.
Università Cattolica del Sacro Cuore — Osservatorio CPI: «A chi vanno i fondi del cinque per mille?», febbraio 2026. osservatoriocpi.unicatt.it