Casinò di Saint-Vincent e riciclaggio

riciclaggio

Quando il “tutor” non tutela nessuno

Il riciclaggio di denaro: un fenomeno antico, una lotta ancora aperta

Il riciclaggio di denaro è uno dei reati economici più insidiosi e pervasivi del sistema finanziario moderno. In estrema sintesi, consiste nel reimmettere nel circuito legale proventi di origine illecita, trasformandoli in denaro “pulito” attraverso una serie di operazioni che ne occultano la provenienza. Il meccanismo classico si articola in tre fasi: il placement (l’introduzione del denaro sporco nel sistema), il layering (la stratificazione di operazioni per confondere le tracce) e l’integration (il reinserimento definitivo nell’economia legale).

Per contrastare questo fenomeno, il legislatore italiano ha edificato nel tempo un robusto impianto normativo, il cui pilastro fondamentale è il decreto legislativo 231 del 2007, recepimento della direttiva europea antiriciclaggio. Tale decreto impone obblighi precisi — identificazione del cliente, verifica della provenienza dei fondi, segnalazione delle operazioni sospette — a una platea vastissima di soggetti: banche, notai, commercialisti, agenzie immobiliari, compro oro, e naturalmente, in posizione di assoluta preminenza per il rischio intrinseco dell’attività, i casinò.

Ecco il punto: i casinò. Strutture pensate per muovere enormi quantità di denaro contante, spesso in forma anonima, con ritmi frenetici e clientele variegate. Se esiste una categoria di operatori che dovrebbe essere sottoposta ai controlli antiriciclaggio più stringenti, più frequenti, più penetranti, quella è proprio questa. E invece…

La vicenda del casinò di Saint-Vincent: una storia di fiches, vetri oscurati e controlli assenti

Quanto emerso dall’inchiesta della procura di Torino sul casinò di Saint-Vincent — riportata da “La stampa” del 1° giugno 2026 — ha il sapore amaro di una storia già vista, eppure incredibilmente reale. Il tribunale di Torino ha nominato due amministratori giudiziari con il compito, tra l’altro, di rivedere integralmente il modello organizzativo dell’ente e di individuare chi, all’interno della struttura, abbia consentito — o peggio favorito — il proliferare di pratiche illecite.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero trenta i giocatori, alcuni sportivi e alcuni personaggi noti, che avrebbero usato il casinò come una vera e propria lavanderia di denaro contante. Il meccanismo era di una semplicità disarmante — e proprio in questa semplicità risiede l’elemento più sconcertante dell’intera vicenda.

Il meccanismo: fiches, contanti e vetri oscurati

Il sistema era elementare, alla portata di chiunque abbia visto almeno un film di gangster: il giocatore si presentava alle casse con denaro contante di provenienza illecita, lo convertiva in fiches da gioco, trascorreva il tempo necessario al tavolo verde — il giusto per simulare una sessione di gioco — e poi tornava alla cassa a riscuotere le fiches in denaro. Denaro ora “ripulito”, accompagnato dalla ricevuta del casinò come giustificativo.

Ma c’è di più. “La Stampa” riferisce di un dettaglio che vale più di mille analisi: le casse del casinò erano dotate di vetri oscurati, che impedivano l’identificazione visiva dei clienti. Una scelta strutturale — non casuale, non accidentale — che rendeva sistematicamente impossibile applicare le procedure di adeguata verifica della clientela previste dalla normativa antiriciclaggio. Chi ha deciso di installare quei vetri? Chi li ha mantenuti negli anni? E chi ha ritenuto che quella scelta fosse compatibile con gli obblighi di legge?

I cambi banconote-fiches avvenivano senza comunicazioni in ordine di servizio, a voce, senza traccia documentale. I cambi bancari tradizionali — assegni, bonifici, carte di credito — erano evidentemente sconsigliati, giacché avrebbero lasciato tracce. Contante. Fiches. Vetri opachi.

Un avvocato antiriciclaggio davanti a questo scenario: cosa avrebbe notato subito

Chiunque abbia anche una conoscenza rudimentale della normativa — figuriamoci un avvocato antiriciclaggio con esperienza nel settore — avrebbe riconosciuto immediatamente in queste pratiche i segnali d’allarme più classici e codificati. Il decreto 231/2007 e le successive disposizioni attuative della banca d’Italia elencano con precisione chirurgica gli indicatori di anomalia: utilizzo di denaro contante per importi significativi, operazioni frazionate per restare sotto le soglie, restituzione ravvicinata delle fiches senza un’effettiva attività di gioco.

Il casinò di Saint-Vincent, a quanto parrebbe emergere dall’articolo de “La Stampa” di Torino, presentava non uno, non due, ma l’intera costellazione di questi indicatori, in forma strutturale e reiterata. Non una volta, non per errore: sistematicamente. E per anni.

Perché diciamo “per anni”? Perché i numeri parlano chiaro: secondo quanto riportato, sarebbero stati restituiti ai soggetti coinvolti circa cinque milioni di euro. Una cifra che non si accumula in una stagione. Una cifra che presuppone un meccanismo rodato, collaudato, silenzioso — e, evidentemente, indisturbato.

Il d.lgs. 231/2007 c’è da quasi vent’anni: dov’erano i controlli?

La domanda che ogni osservatore onesto è costretto a porsi è questa: com’è possibile che tutto ciò sia avvenuto per così tanto tempo senza che nessuno lo avesse notato?

Il decreto legislativo 231/2007 è in vigore da quasi vent’anni. In questi anni, l’unità di informazione finanziaria (Uif) della banca d’Italia, la guardia di finanza, i nuclei specializzati della polizia valutaria hanno affinato strumenti, tecnologie e metodologie di analisi. I controlli antiriciclaggio vengono effettuati con regolarità su categorie di operatori che, per dimensioni e volumi, sono infinitamente più piccole di un casinò: un piccolo studio notarile di provincia, un’agenzia immobiliare con un dipendente, un compro oro di quartiere, un commercialista con una ventina di clienti.

Questi soggetti vengono visitati, ispezionati, sottoposti a verifiche documentali anche per semplici sospetti o nell’ambito di controlli di routine. È giusto così: la rete deve essere capillare per essere efficace. Ma allora come si spiega che una struttura delle dimensioni del casinò di Saint-Vincent — con migliaia di clienti, flussi di cassa imponenti, personale numeroso, una governance complessa — abbia potuto operare nel modo descritto senza che emergesse nulla?

La risposta più benevola è la distrazione. Quella meno benevola evoca qualcosa di più inquietante.

Il paradosso della “zona franca”: una struttura sotto tutela che tutela il riciclaggio

Il titolo dell’articolo de “La stampa” parla di “tutor” legali nominati per spazzare via il riciclaggio. L’ironia è involontaria ma perfetta: il casinò di saint-vincent ha avuto bisogno di essere posto sotto tutela giudiziaria — due amministratori nominati dal tribunale — per iniziare a fare ciò che avrebbe dovuto fare autonomamente da sempre: applicare le regole.

Va ricordato, per completezza, che i casinò italiani non sono operatori privati qualunque. Sono strutture di proprietà pubblica o a partecipazione pubblica, soggetti concessionari dello Stato, inseriti in un quadro regolatorio preciso e nel cui statuto la legalità dovrebbe essere non un optional ma il fondamento stesso dell’esistenza. Il casinò di Saint-Vincent, in particolare, è una delle quattro case da gioco autorizzate in Italia, con una storia lunga decenni e una notorietà internazionale.

Che una simile istituzione — visibile, monitorata, regolamentata, pubblica — abbia potuto trasformarsi, anche solo in parte, in uno strumento di riciclaggio è una notizia che lascia sgomenti. Non per ingenuità, ma per la brutalità del dato: se accade qui, con questa visibilità, con questa storia, con questi obblighi, cosa accade altrove?

La responsabilità degli organi interni: il modello 231 e l’organismo di vigilanza

L’organismo di vigilanza: garante o scatola vuota?

Un ulteriore profilo che merita attenzione è quello della responsabilità amministrativa degli enti. Il decreto legislativo 231/2001 — da non confondersi con il 231/2007 sull’antiriciclaggio — prevede che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti apicali o subordinati. La difesa è possibile solo se l’ente ha adottato e efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire quei reati, vigilato da un organismo apposito (l’Odv, organismo di vigilanza).

Il casinò di Saint-Vincent aveva un tale modello? E se sì, l’organismo di vigilanza ha davvero vigilato? Ha mai segnalato anomalie? Ha mai chiesto spiegazioni sui vetri oscurati, sui cambi in contanti, sulle procedure informali?

Sono domande che il procedimento giudiziario dovrà rispondere. Ma è lecito, già oggi, avanzarle con la necessaria franchezza. Perché un organismo di vigilanza che non vede, in un contesto così carico di segnali, non è un organo di garanzia: è una scatola vuota.

Domande senza risposta, e un sistema che deve riflettere

La vicenda del casinò di Saint-Vincent non è solo la storia di un’inchiesta giudiziaria. È la storia di un sistema di controllo che, per anni, ha mancato al suo compito. Un normale avvocato antiriciclaggio chiamato a osservare le procedure interne del casinò avrebbe probabilmente sollevato gli stessi interrogativi entro pochi giorni di analisi: le anomalie erano strutturali, visibili, codificate.

Restano domande aperte, e inquiete. Come è potuto accadere? Per quanti anni è andato avanti questo meccanismo? Chi sapeva e ha taciuto? Chi aveva il compito di controllare e non l’ha fatto — o non ha voluto farlo?

Il decreto legislativo 231/2007 è uno strumento potente, ma uno strumento è utile solo se viene impugnato con convinzione. Le norme ci sono. Le soglie, gli indicatori di anomalia, gli obblighi di segnalazione: tutto è scritto, tutto è chiaro. Quello che manca, a quanto sembra, è la volontà — o la capacità — di applicarle lì dove il rischio è più alto, il volume è più grande, e l’esposizione al riciclaggio è, per definizione, massima.

Una riflessione che il sistema nel suo complesso — non solo il casinò di Saint-Vincent — è chiamato a fare, con urgenza e con onestà.

Fonte: La stampa, edizione del 1° giugno 2026 · Elaborazione redazionale