Sentenza Trib. di Roma pubblicata settembre 2024
Analisi della vicenda
Il controllo della Guardia di Finanza
La sentenza del Tribunale di Roma emessa nel mese di settembre 2024 origina da un controllo antiriciclaggio condotto dalla Guardia di Finanza, seguito dalle opportune memorie. L’ispezione ha interessato il periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 settembre 2021.
I verbalizzanti hanno redatto due prospetti denominati “1” e “2”. Questi documenti elencavano le società verso cui sussisteva l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
La struttura organizzativa complessa
Il caso presenta una configurazione societaria articolata. Un’associazione professionale e una società finanziaria operavano attraverso:
- Identici soci e beneficiari effettivi
- Medesimi membri degli organi amministrativi
- Sede operativa comune
- Sistema gestionale informatico unitario
Contestazioni formulate
Il MEF ha contestato due principali violazioni normative:
Prima contestazione: Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela. La violazione riguardava svariati soggetti, suddivisi in alcune società veicolo per cartolarizzazione crediti e, inoltre, altre persone giuridiche per servizi fiscali.
Seconda contestazione: Omessa segnalazione di operazioni sospette. La violazione si riferiva a una società di cartolarizzazione con elementi di anomalia oggettiva.
Riassunto dei fatti e delle questioni giuridiche
Gli elementi fattuali rilevanti
La vicenda presenta elementi di complessità organizzativa significativa. L’associazione professionale e la società finanziaria condividevano non solo la compagine sociale ma anche l’operatività quotidiana.
Il sistema gestionale unitario conteneva l’elenco della clientela di entrambi i soggetti. Questo elemento è risultato decisivo per la ricostruzione dei rapporti commerciali effettivi.
Le questioni giuridiche centrali
La sentenza affronta questioni fondamentali del diritto antiriciclaggio:
- Responsabilità autonoma dei soggetti obbligati
- Applicabilità dell’esimente dell’outsourcing
- Natura preventiva della segnalazione di operazioni sospette
- Standard di diligenza professionale richiesto
Esame delle eccezioni sollevate dai ricorrenti
L’invocazione dell’esimente dell’outsourcing
Il ricorrente ha invocato l’art. 26 del D.Lgs. n. 231/2007 sull’esecuzione degli obblighi da parte di terzi.
La difesa sosteneva che gli adempimenti fossero stati effettuati dalla società finanziaria. Questa operava in forza di contratto di outsourcing nel medesimo contesto operativo.
La tesi dell’interposizione soggettiva
Il ricorrente argomentava che i soggetti censiti nel sistema gestionale fossero clienti esclusivi della società interposta. L’associazione professionale non aveva formalizzato contratti diretti.
Non erano state emesse fatture per prestazioni che comportassero la qualifica di clienti. Il rapporto commerciale sussisteva esclusivamente con la società finanziaria.
La questione della segnalazione tardiva
Relativamente all’omessa segnalazione, il ricorrente eccepiva:
- Assenza di rapporto diretto con la società oggetto di contestazione
- Segnalazione già effettuata dalla società finanziaria interposta
- Successiva revoca del sequestro preventivo da parte del GIP
Esame della decisione
Il principio della responsabilità diretta
Il Tribunale ha stabilito un principio cardine. La creazione di strutture societarie complesse non elimina la responsabilità del dominus reale.
Entrambi i soggetti giuridici rientrano autonomamente nella categoria dei soggetti obbligati ex art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007.
L’inefficacia dell’esimente invocata
Il Giudice ha escluso l’applicabilità dell’art. 26 in combinato disposto con l’art. 27 del decreto.
L’art. 27, comma 1 richiede il “previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo”. Nella fattispecie questo requisito non sussisteva.
La valutazione probatoria
Il Tribunale ha ritenuto provata la contestazione attraverso:
- Presenza dei soggetti nel sistema gestionale aziendale
- Emissione di fatture per prestazioni effettivamente rese
- Dichiarazioni contraddittorie del ricorrente durante i controlli
- Complesso sistema di cariche sociali sovrapposte
Le argomentazioni del Giudice
La natura preventiva della segnalazione
Il Tribunale ha chiarito che la segnalazione non corrisponde a una denuncia. Si tratta di una mera comunicazione di astratta eventualità.
La Corte d’appello civile di Roma, sentenza n. 5647 del 2024, ha confermato che l’obbligo non richiede la prova di un reato presupposto.
È sufficiente l’insorgere di motivi ragionevoli di sospetto. Questi si desumono dalle caratteristiche oggettive e soggettive dell’operazione.
Gli elementi di anomalia riscontrati
Nel caso in esame erano presenti plurimi indici di sospetto:
- Società di cartolarizzazione con cambio di master service
- Coinvolgimento di soggetti sottoposti a misure interdittive
- Operazioni con beneficiari situati all’estero
- Conoscenza diretta di vicende giudiziarie correlate
La diligenza professionale qualificata
Il Tribunale ha precisato lo standard di diligenza richiesto. Il soggetto obbligato deve operare con diligenza professionale qualificata.
Si applica il criterio dell’art. 1176, comma 2, del codice civile. Questa è superiore alla diligenza ordinaria del buon padre di famiglia.
La conclusione del Giudice
L’irrilevanza della revoca del sequestro
Il Giudice ha chiarito che la successiva revoca del sequestro preventivo non ha efficacia esimente. La valutazione deve essere compiuta al momento dell’operazione.
Ex ante sussistevano tutti gli elementi che lasciavano presagire criticità. Queste hanno poi determinato l’instaurazione dell’attività investigativa.
La determinazione delle sanzioni
Il Tribunale ha ritenuto eque le sanzioni irrogate:
- Euro 8.000 per omessa adeguata verifica della clientela
- Euro 60.000 per omessa segnalazione di operazioni sospette
La misura tiene conto dei criteri dell’art. 67 del decreto e della natura qualificata della condotta.
I principi generali
Il principio anti-elusivo fondamentale
La sentenza stabilisce che la sussistenza di società intermedie non ha efficacia eliminatoria delle responsabilità del dominus reale.
Una diversa interpretazione vanificherebbe l’efficacia dell’impianto normativo del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
La sentenza del Tribunale di Roma n. 8311 del 2024 ha confermato questo orientamento in materia di amministratori di fatto.
La responsabilità autonoma dei soggetti obbligati
Ogni soggetto che rientra nelle categorie dell’art. 3 del decreto è autonomamente responsabile degli adempimenti antiriciclaggio.
Non è possibile invocare l’adempimento da parte di terzi senza il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 26 e 27.
La valutazione ex ante delle operazioni sospette
L’obbligo di segnalazione ex art. 35 si fonda su un giudizio obiettivo ex ante. Non è subordinato all’esito delle indagini successive.
La Corte d’appello civile di Roma, sentenza n. 6556 del 2024, ha ribadito che è sufficiente un semplice sospetto desumibile dalle caratteristiche dell’operazione.
Identificazione dei principi di diritto stabiliti
L’adeguata verifica come obbligo sostanziale
L’obbligo di adeguata verifica non si esaurisce nella mera acquisizione formale di documenti. Richiede un’effettiva conoscenza del cliente e delle sue operazioni.
La sentenza del Tribunale di Roma n. 6315 del 2024 ha chiarito che grava sul professionista l’onere di provare l’adempimento degli obblighi.
La funzione strumentale dell’identificazione
L’adeguata verifica riveste funzione strumentale rispetto agli obblighi di segnalazione. È finalizzata all’acquisizione di un patrimonio conoscitivo idoneo.
Un inadeguato patrimonio conoscitivo non esonera da responsabilità il soggetto obbligato. Questo principio è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
I criteri di determinazione della sanzione
L’art. 67 del decreto prevede criteri specifici per la graduazione della sanzione:
- Gravità della violazione
- Intensità dell’elemento soggettivo
- Grado di collaborazione con le autorità
- Rilevanza dei motivi di sospetto
Le specificità dei professionisti
Gli obblighi degli avvocati
La Corte d’appello civile di Roma, in una sentenza pubblicata nel 2024, ha chiarito l’ambito di applicazione degli obblighi per gli avvocati.
L’esonero opera per le attività di assistenza, difesa e rappresentanza in procedimenti giudiziari. Si estende alle attività prodromiche o conseguenti al procedimento.
I notai e l’adeguata verifica
La sentenza del Tribunale di Roma n. 16106 del 2024 ha precisato gli obblighi dei notai.
L’adeguata verifica impone la compilazione del modulo antiriciclaggio. Non è sufficiente la mera acquisizione del documento di identità.
Le misure ulteriori
Le sanzioni disciplinari
L’art. 66 del decreto prevede misure ulteriori per violazioni gravi, ripetute o sistematiche.
Le violazioni costituiscono presupposto per sanzioni disciplinari. L’interdizione non può essere inferiore a due mesi né superiore a cinque anni.
La pubblicazione delle sanzioni
Il decreto prevede la pubblicazione delle sanzioni sul sito del MEF. Le informazioni restano pubblicate per cinque anni.
Non si procede alla pubblicazione se può comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari.
La tutela del segnalante
La riservatezza dell’identità
L’art. 38 del decreto prevede misure specifiche per tutelare il segnalante:
- Riservatezza dell’identità
- Custodia degli atti identificativi
- Cautele processuali
Le sanzioni penali
È prevista la reclusione da due a sei anni per chi rivela indebitamente l’identità del segnalante. La stessa pena si applica per la rivelazione di notizie idonee all’identificazione.
La collaborazione tra autorità
Lo scambio di informazioni
L’art. 12 del decreto disciplina la collaborazione tra autorità nazionali. Le informazioni sono coperte da segreto d’ufficio.
Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni sono necessarie per un procedimento penale.
Il ruolo della UIF
L’Unità di Informazione Finanziaria svolge funzioni centrali:
- Analisi delle segnalazioni ricevute
- Disseminazione delle informazioni rilevanti
- Collaborazione con le autorità investigative
L’esito del giudizio e le spese
La soccombenza dei ricorrenti
Il Tribunale ha rigettato integralmente l’opposizione proposta. Ha confermato la legittimità del decreto sanzionatorio impugnato.
La decisione conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza nell’applicazione degli obblighi antiriciclaggio.
La condanna alle spese processuali
I ricorrenti sono stati condannati al rimborso delle spese processuali. L’importo è stato liquidato in euro 5.000 oltre accessori di legge.
La liquidazione tiene conto della riduzione del 20% prevista per la costituzione delle pubbliche amministrazioni mediante propri dipendenti.
Massimizzazione della Sentenza
La massima giurisprudenziale
Massima: In materia di normativa antiriciclaggio, la creazione di strutture societarie complesse con interposizione di soggetti giuridici distinti non elimina la responsabilità del dominus reale quale soggetto autonomamente obbligato ex art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007, atteso che una diversa interpretazione vanificherebbe l’efficacia dell’impianto normativo posto a presidio della prevenzione del riciclaggio.
Esimente art.26
L’esimente prevista dall’art. 26, che consente di ricorrere a terzi per l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, opera esclusivamente se sussiste il requisito del previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, ai sensi dell’art. 27, comma 1.
La segnalazione
La segnalazione di operazioni sospette non è subordinata all’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio né all’esito delle indagini o dei procedimenti penali, ma si fonda su un giudizio obiettivo ex ante sulla idoneità delle operazioni, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, a essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio. Nell’adempimento di tale obbligo il soggetto obbligato deve operare con la diligenza professionale qualificata richiesta all’operatore specializzato ex art. 1176, comma 2, c.c., superiore a quella ordinaria del buon padre di famiglia.
Considerazioni conclusive
L’importanza del precedente
La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un importante precedente per l’interpretazione della normativa antiriciclaggio. Conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza nell’applicazione degli obblighi.
Il principio anti-elusivo emerge chiaramente dalla decisione. Non è possibile sottrarsi agli obblighi attraverso artifici societari o contrattuali.
Le implicazioni pratiche
La responsabilità professionale rimane personale e diretta. Ogni soggetto obbligato deve adempiere autonomamente agli obblighi previsti dalla normativa.
La sentenza sottolinea l’importanza della collaborazione attiva nella prevenzione del riciclaggio. I professionisti svolgono un ruolo cruciale nel sistema di prevenzione.
L’evoluzione giurisprudenziale
L’evoluzione giurisprudenziale conferma la centralità dell’adeguata verifica della clientela. Questa costituisce il presupposto per l’efficace funzionamento del sistema antiriciclaggio.
La decisione rappresenta un monito per tutti i soggetti obbligati. È necessario adottare presidi organizzativi adeguati e mantenere elevati standard di diligenza professionale.
La giurisprudenza continua a sviluppare principi interpretativi che rafforzano l’efficacia del sistema di prevenzione del riciclaggio, confermando che la complessità organizzativa non può costituire schermo per sottrarsi alle responsabilità normative.











