Domande e risposte con un avvocato dopo la sentenza della Cassazione n. 13731/2026
Licenziamento con email. La scena si ripete con una frequenza che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata improbabile: un lavoratore apre la posta elettronica, legge un messaggio del proprio datore di lavoro, e capisce di essere stato licenziato. Niente busta, niente raccomandata, niente firma davanti a un testimone. Solo una e-mail ordinaria.
La reazione più comune è di incredulità mista a disorientamento: “Si può fare? È legale? Posso contestarlo?”. Con l’Ordinanza n. 13731 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione — Sezione Lavoro — ha risposto a queste domande in modo netto. Abbiamo immaginato una conversazione tra chi si trova in quella situazione e chi, per mestiere, conosce le risposte.
La scena: una e-mail che cambia tutto
Lavoratore: Avvocato, guardi cosa mi è arrivato ieri sera. Un’e-mail dal mio capo. Dice che il mio posto è soppresso e che il rapporto di lavoro è concluso. Nient’altro. Nessuna raccomandata, nessuna busta. Solo questo. È possibile?
Avvocato: Capisco lo smarrimento, e capisco anche perché la prima reazione sia quella di pensare che ci sia qualcosa di sbagliato. Per anni ci siamo abituati all’idea che un licenziamento dovesse arrivare in una forma molto precisa: raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnato a mano con firma, o al massimo via PEC, la posta elettronica certificata. Vedere una e-mail ordinaria al posto di tutto questo è disorientante. Eppure, dopo una recente sentenza della Cassazione, la situazione è più complessa di quanto sembri.
La legge: cosa dice davvero sulla forma del licenziamento
Il requisito fondamentale: la forma scritta
Lavoratore: Ma la legge non prevede che il licenziamento debba arrivare in un certo modo? Pensavo ci fossero delle regole precise.
Avvocato: La legge, in realtà, è più essenziale di quanto si creda. L’art. 2 della Legge n. 604 del 1966 — la norma che regola i licenziamenti individuali — stabilisce una cosa sola: il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta. Stop. La legge non dice che deve arrivare con la raccomandata, non dice che serve la PEC, non dice che bisogna consegnarlo a mano. Dice solo: scritto. Tutto il resto — raccomandata, PEC, consegna a mano — sono modalità che nel tempo si sono affermate nella prassi e talvolta nei contratti collettivi, proprio perché garantiscono che ci sia una prova certa dell’avvenuta ricezione. Ma non sono richieste dalla legge dello Stato.
Lavoratore: Quindi tecnicamente basta qualsiasi cosa scritta? Anche un messaggio su WhatsApp?
Avvocato: In linea teorica, la forma scritta può essere soddisfatta da qualsiasi supporto che permetta di fissare le parole in modo leggibile e attribuibile al mittente: una lettera, una e-mail, anche, secondo alcune pronunce, un SMS. Il punto critico non è tanto il contenitore quanto il contenuto e la prova della ricezione. Ma su questo torniamo tra poco, perché è uno dei nodi più importanti di tutta la vicenda.
Il contratto collettivo: quando stabilisce regole più severe
Il CCNL può imporre modalità più rigide?
Lavoratore: Però nel mio contratto, o almeno in quello che mi hanno consegnato quando sono stato assunto, mi sembra che ci fosse scritto qualcosa sulle raccomandate. Conta questo?
Avvocato: Hai ragione a sollevarlo, ed è esattamente il punto che ha affrontato la Cassazione nell’Ordinanza n. 13731 del 2026. Molti contratti collettivi nazionali di lavoro — quelli che si chiamano CCNL, firmati dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dai sindacati — contengono clausole che indicano le modalità con cui le sanzioni disciplinari devono essere comunicate. Nel caso esaminato dalla Cassazione, per esempio, il contratto collettivo diceva che le sanzioni dovevano essere comunicate tramite raccomandata a/r, consegna a mano, oppure PEC.
Lavoratore: Allora se hanno usato una e-mail ordinaria, hanno violato il contratto. E questo non rende il licenziamento nullo?
Avvocato: Questa è esattamente la tesi che ha sostenuto il lavoratore — che chiameremo Tizio — nella vicenda arrivata in Cassazione. E qui la Corte ha fatto una distinzione che, devo dire, è tecnicamente elegante anche se a prima vista può sembrare sottile.
La distinzione che cambia tutto: formare un atto e comunicarlo
Cosa significa che il licenziamento è un “negozio recettizio”
Lavoratore: Che distinzione ha fatto la Cassazione?
Avvocato: Il licenziamento, in diritto, è quello che si chiama un negozio giuridico unilaterale e recettizio. Unilaterale perché è sufficiente la volontà di una sola parte — il datore di lavoro — per produrre effetti. Recettizio perché quegli effetti si producono solo nel momento in cui l’atto arriva a conoscenza del destinatario, cioè del lavoratore. Quindi ci sono due momenti distinti: il momento in cui l’atto viene formato e scritto, e il momento in cui viene trasmesso e ricevuto. La legge, quando dice “forma scritta”, parla del primo momento. Il contratto collettivo, quando dice “raccomandata o PEC”, parla del secondo.
Lavoratore: Mi fermo un secondo: vuole dire che sono due cose diverse? Che l’atto sia scritto, e come lo si fa arrivare?
Avvocato: Esattamente. Immagini un contratto di vendita firmato in un ufficio. L’atto è formato in quel momento, con quella firma. Come poi venga consegnato all’altra parte — di persona, per corriere, per posta — è un’operazione successiva e distinta. La Cassazione ha applicato lo stesso ragionamento al licenziamento: il CCNL che indica raccomandata o PEC non sta dicendo “il licenziamento è valido solo se scritto in questo modo”, ma sta dicendo “una volta scritto, trasmettilo in questo modo”. E violando la seconda regola — quella sulla trasmissione — non si viola la prima, quella sulla validità.
Quando invece il CCNL può davvero invalidare il licenziamento
Lavoratore: Quindi il contratto collettivo non conta niente? Allora a cosa serve?
Avvocato: Conta eccome, ma serve capire cosa dice esattamente. La Cassazione ha lasciato aperto uno spiraglio preciso: se il contratto collettivo non si limita a indicare le modalità di comunicazione, ma aggiunge espressamente che il mancato rispetto di quelle modalità rende il licenziamento nullo o inefficace, allora quella clausola ha piena forza giuridica e il licenziamento irrituale può essere contestato con successo. È una differenza sottile nella formulazione del contratto, ma è decisiva. La prima cosa che faccio quando mi porta un caso come il suo è leggere il CCNL applicato al suo rapporto, cercando esattamente questa previsione.
La vicenda di Tizio: cosa è successo davvero
Il caso concreto esaminato dalla Cassazione
Lavoratore: Mi può raccontare la storia di questo Tizio? Cos’era successo?
Avvocato: Tizio lavorava come tecnico manutentore alle dipendenze di Alfa Spa, un’azienda del settore legno e arredamento, ed era stato mandato a lavorare all’estero presso una società collegata. Durante questo periodo, Tizio aveva chiesto che l’indennità che riceveva per il lavoro all’estero venisse conteggiata anche nel calcolo del TFR e di altri istituti retributivi. Alfa Spa, invece di rispondere nel merito, gli aveva proposto di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con un incentivo economico. Tizio aveva detto no.
Lavoratore: E poi?
Avvocato: Poi le cose si erano deteriorate. Al rientro in Italia, gli erano stati tolti i trattamenti economici legati alla trasferta. Tizio li aveva rivendicati, minacciando di rivolgersi al giudice. A quel punto era arrivata una contestazione disciplinare, e pochi giorni dopo il licenziamento — trasmesso via e-mail ordinaria. Tizio aveva impugnato il recesso sostenendo, tra le altre cose, che il CCNL imponeva raccomandata, consegna a mano o PEC, e che quindi quel licenziamento via e-mail fosse nullo. Il Tribunale e poi la Corte d’Appello gli avevano dato torto, e infine anche la Cassazione ha confermato: il licenziamento era formalmente valido.
Lavoratore: Quindi Tizio ha perso su tutta la linea?
Avvocato: Sul punto della forma, sì. Ma attenzione: nel suo caso contava anche la questione di merito, cioè se gli addebiti disciplinari fossero reali e proporzionati, e se il licenziamento avesse un movente ritorsivo. Queste sono strade diverse da quella della forma, e spesso più efficaci.
Il problema della prova: la e-mail “finita nello spam”
Chi deve dimostrare che la e-mail è stata ricevuta?
Lavoratore: Senta, ma io la e-mail l’ho ricevuta e l’ho letta. Non posso far finta di non averla vista, ormai. Cambia qualcosa se avessi detto di non averla ricevuta?
Avvocato: Questa è una domanda intelligente e tocca un punto che la sentenza della Cassazione non chiude affatto: l’onere della prova. Il datore di lavoro non può semplicemente dire “ho mandato la e-mail, quindi il licenziamento è efficace”. Deve dimostrare che quella e-mail sia arrivata nella sfera di conoscibilità del lavoratore, cioè che il lavoratore l’abbia ricevuta o che fosse in condizione di riceverla. Con la raccomandata o la PEC, questa prova è automatica: c’è la ricevuta. Con una e-mail ordinaria, invece, il datore deve trovare altri elementi: conferme di lettura, risposte del lavoratore, comportamenti successivi incompatibili con il non aver ricevuto il messaggio.
Lavoratore: Quindi se avessi detto “non l’ho mai ricevuta, è finita nello spam”…
Avvocato: Avrebbe creato un problema serio al datore di lavoro sul piano probatorio. Non dico che sarebbe bastato per vincere la causa, perché dipende da molti altri fattori. Ma è un terreno su cui vale la pena lavorare con un avvocato del lavoro, analizzando caso per caso quali prove esistono della ricezione e quali no. Nel suo caso, avendo letto la mail e avendo reagito, questo argomento non è più praticabile. Ma per altri lavoratori, in situazioni diverse, può essere uno dei cardini della difesa.
Cosa fare adesso: i tempi e le mosse giuste
Il termine di sessanta giorni che non si può perdere
Lavoratore: Capito tutto questo, cosa devo fare concretamente? Ho ricevuto questa e-mail ieri. Da dove si comincia?
Avvocato: La prima cosa — e lo dico con la massima serietà — è non perdere tempo. La legge prevede che il lavoratore che voglia contestare un licenziamento debba farlo entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. Sessanta giorni che si contano dal giorno in cui ha letto quella e-mail. Questo termine si chiama termine di decadenza: se scade senza che lei abbia fatto nulla, perde per sempre il diritto di contestare quel licenziamento, anche se fosse illegittimo per ogni altra ragione.
Lavoratore: Sessanta giorni sembrano tanti, ma capisco che non lo sono.
Avvocato: Esattamente. Sembrano tanti, ma tra lo shock iniziale, le ferie, le riflessioni, il tentativo di risolvere la cosa bonariamente, passano in fretta. E l’impugnazione non è un’azione semplice che si fa in cinque minuti: deve essere scritta, deve arrivare al datore di lavoro in modo documentato, e deve essere formulata correttamente. Entro i successivi centottanta giorni dall’impugnazione, poi, bisogna depositare il ricorso al Tribunale oppure tentare una procedura di conciliazione davanti alla sede competente. Anche questo passaggio è tecnico e richiede preparazione.
Perché non si fa da soli
Lavoratore: Non potrei scrivere io stesso una lettera di impugnazione?
Avvocato: Formalmente nessuno glielo impedisce: la legge non richiede l’assistenza di un avvocato per l’impugnazione stragiudiziale. Ma la domanda vera è un’altra: vuole impugnare il licenziamento, o vuole impugnarlo in modo efficace? Un’impugnazione mal formulata, inviata al destinatario sbagliato o senza prova della ricezione può essere considerata inesistente o tardiva. E nel frattempo i sessanta giorni continuano a scorrere. Il rischio di un errore formale in questa fase è che si perda definitivamente la possibilità di tutelarsi, anche se il licenziamento era ingiusto.
Le difese nel merito: non solo la forma
Giusta causa, giustificato motivo, licenziamento ritorsivo
Lavoratore: Quindi, se ho capito bene, la forma è una strada difficile. Ma ci sono altre ragioni per cui potrei contestare il licenziamento?
Avvocato: Molte, e spesso molto più solide. La forma è solo uno degli strumenti. Il vero terreno di battaglia, nella maggioranza dei casi, è il merito: il datore di lavoro aveva davvero una ragione valida per licenziarla? Se si tratta di licenziamento disciplinare, gli addebiti contestati erano reali, provati, e la sanzione era proporzionata alla gravità della condotta? Se si tratta di licenziamento per ragioni organizzative o economiche, il posto di lavoro era davvero soppresso, o si tratta di un pretesto?
Lavoratore: E se avessi ragione di pensare che mi abbiano licenziato perché ho fatto delle rimostranze, come è successo nel caso di Tizio?
Avvocato: Allora si entra nel territorio del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, che la legge considera nullo — non semplicemente illegittimo, ma nullo, con conseguenze molto più pesanti per il datore di lavoro, tra cui in certi casi la reintegrazione nel posto di lavoro. Dimostrare la ritorsività non è semplice, perché richiede di ricostruire il nesso tra la condotta del lavoratore — la rivendicazione di un diritto, una denuncia, un’attività sindacale — e la decisione di licenziarlo. Ma è una strada percorribile, e in casi come quello di Tizio, dove la sequenza temporale parla da sola, può essere molto efficace.
Il messaggio della Cassazione: sostanza, non formalità
Cosa cambia davvero per i lavoratori dopo questa sentenza
Lavoratore: Tirando le somme: questa sentenza è una buona o una cattiva notizia per i lavoratori?
Avvocato: Non è né l’una né l’altra, in senso assoluto. È una notizia che sposta il focus dal contenitore al contenuto. La Cassazione ci dice che il diritto del lavoro guarda alla sostanza: quello che conta è che il licenziamento esista per iscritto e che il lavoratore ne sia venuto a conoscenza. Il canale è secondario, salvo che il contratto collettivo dica espressamente il contrario con una sanzione di nullità. Questo da un lato riduce le possibilità di contestare il licenziamento facendo leva solo sul mezzo di comunicazione, dall’altro sposta l’attenzione — giustamente — sulle ragioni vere del recesso e sulla sua proporzionalità. Che è il terreno su cui si vince o si perde davvero.
Lavoratore: E per le aziende? Ora possono licenziare tutti con una e-mail?
Avvocato: Non esattamente. Le aziende che scelgono la e-mail ordinaria si assumono un rischio probatorio significativo: devono essere pronte a dimostrare in giudizio che quella e-mail è stata ricevuta e letta. Senza ricevuta di ritorno, senza conferma di lettura, quella prova può essere difficile da produrre. E se non la producono, il licenziamento — pur formalmente valido — non ha ancora prodotto effetti, perché non è dimostrabile che sia entrato nella sfera di conoscenza del lavoratore. Il principio vale in entrambe le direzioni.
La cosa più importante da fare ora
Lavoratore: Bene, ho capito molto più di prima. Cosa mi consiglia di fare come prima cosa?
Avvocato: Le dico tre cose, nell’ordine. Primo: conservi quella e-mail, non la cancelli, faccia uno screenshot con data e ora visibili, e verifichi se ci sia una ricevuta di lettura. Secondo: legga il suo contratto collettivo, o me lo porti così lo leggo io, per verificare se esista una clausola che preveda espressamente la nullità del licenziamento comunicato con modalità diverse da quelle indicate. Terzo, e più importante: si rivolga subito a un avvocato del lavoro. Non perché la situazione sia necessariamente drammatica, ma perché quei sessanta giorni per l’impugnazione iniziano a decorrere da ieri, e ogni giorno che passa è un giorno in meno per valutare con calma tutte le opzioni disponibili: l’impugnazione formale, un tentativo di conciliazione, o una strategia più articolata sul merito del recesso.
Lavoratore: Grazie. Avevo bisogno di capire le cose in modo chiaro, senza perdermi nei tecnicismi.
Avvocato: È esattamente a questo che serve parlare con chi conosce le regole del gioco prima che il tempo scada. Venga in studio con tutta la documentazione: il contratto di assunzione, le buste paga, il CCNL applicato, la contestazione disciplinare se c’è stata, e naturalmente quella e-mail. Il quadro si valuta insieme, con i documenti in mano.
Il dialogo è una ricostruzione a fini divulgativi, ispirata alla vicenda esaminata dall’Ordinanza Cass. civ., Sez. Lav., 11 maggio 2026, n. 13731. I nomi sono di fantasia. Le informazioni contenute non costituiscono consulenza legale: ogni situazione concreta va valutata individualmente da un professionista qualificato.
Riferimento: Cass. civ., Sez. Lav., ord. 11 maggio 2026, n. 13731 — Art. 2 e art. 6 L. 15 luglio 1966, n. 604 — Art. 1334 e art. 1352 c.c.











