Merci, carico e scarico. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente fornito importanti chiarimenti interpretativi sulla disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci, introdotta dal decreto-legge 73/2025. La circolare n. 13485 del 4 novembre 2025 rappresenta un intervento fondamentale per orientare gli operatori del settore verso una corretta applicazione della normativa.
La nuova disciplina: principi fondamentali
La modifica dell’art. 6-bis del d.lgs. 286/2005 ha introdotto un regime stringente e dettagliato per i tempi di attesa nel settore dell’autotrasporto. Il MIT ha chiarito che la norma mira a garantire un “univoco regime volto a garantire la continuità del servizio di autotrasporto”, eliminando le interpretazioni differenti che caratterizzavano il precedente quadro normativo.
I tre pilastri della nuova disciplina
Franchigia di 90 minuti
Il primo elemento cardine è la franchigia di 90 minuti per l’attesa sia al carico che allo scarico delle merci. Questo periodo è tassativamente stabilito dalla legge e non può essere modificato dalle parti. Il MIT ha precisato che “nella franchigia di cui al comma 1 non sono ricompresi i tempi per le operazioni di carico e scarico”, distinguendo chiaramente tra tempo di attesa e tempo operativo.
Indennizzo di 100 Euro per Ora
Il secondo pilastro prevede un indennizzo fisso di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo oltre la franchigia. Questo importo è dovuto integralmente anche per superamenti inferiori all’ora, rappresentando una tutela significativa per i vettori.
Indennizzo per superamento tempi operativi
La terza componente riguarda l’indennizzo per il superamento dei tempi contrattualmente stabiliti per le operazioni materiali di carico e scarico. Anche in questo caso, l’indennizzo è di 100 euro per ora o frazione, senza ulteriori periodi di franchigia.
L’Inderogabilità delle Nuove Regole
Un aspetto cruciale evidenziato dal MIT è l’inderogabilità della nuova disciplina. Come sottolineato nella circolare, “nella normativa previgente era contemplata la possibilità di deroga pattizia, mentre tale facoltà di deroga non è richiamata nella modifica normativa in argomento”. Questo rappresenta un importante risultato per la categoria degli autotrasportatori, che non dovranno più subire pattuizioni peggiorative rispetto a quanto stabilito dalla legge.
Responsabilità solidale e diritto di rivalsa
La normativa stabilisce che “il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore l’indennizzo, fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell’effettivo responsabile”. Questa previsione garantisce al vettore la certezza del pagamento, indipendentemente dalla complessità della filiera logistica coinvolta.
L’importanza del contratto scritto
Il MIT ha ribadito l’importanza del contratto di trasporto scritto, sottolineando come il d.lgs. 286/2005 sia “imperniato sul favor verso il contratto scritto”. La giurisprudenza di legittimità ha confermato questo orientamento, stabilendo che “quando il contratto scritto preveda espressamente la forma scritta ad substantiam per le modifiche contrattuali, è inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare l’esistenza di un accordo verbale modificativo” (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25348 del 16 settembre 2025).
Definizione precisa di luogo, orario e modalità
Considerata la complessità della filiera logistica, che coinvolge “molti attori” come vettore stradale, spedizioniere, agente marittimo e terminalista, il MIT raccomanda di definire con precisione:
- Il luogo esatto di carico e scarico
- Le modalità di accesso dei veicoli
- L’orario di effettuazione delle operazioni
- I tempi di esecuzione delle operazioni stesse
- Le modalità di attestazione delle pattuizioni
Strumenti digitali per la prova
La circolare ricorda che “il vettore può dimostrare l’orario d’arrivo con strumenti digitali”, sottolineando l’importanza dell’innovazione tecnologica nella documentazione delle prestazioni. Questo aspetto risulta fondamentale per l’applicazione pratica della normativa e per la risoluzione di eventuali controversie.
Responsabilità del vettore
Rimane fermo il principio secondo cui “l’indennizzo non è dovuto qualora il ritardo sia imputabile al vettore”. La giurisprudenza ha chiarito che le attività di carico e scarico costituiscono prestazioni tipiche del contratto di trasporto, come evidenziato dalla Cassazione: “La ‘partecipazione allo scarico’ della merce […] non sia altro che una operazione funzionale ad assicurare la corretta presa in consegna e rimessione delle merci trasportate, come tale ricompresa nella più ampia prestazione di trasporto” (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25348 del 16 settembre 2025).
Cause di forza maggiore
Il MIT raccomanda di esplicitare cosa si intende per “eventuali cause di forza maggiore”, considerando che la norma richiama le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti in caso di violazione delle disposizioni sulla sicurezza stradale e sociale.
Impatti operativi e contenzioso
L’intervento chiarificatorio del MIT mira a “fornire indirizzi finalizzati alla migliore applicazione della normativa ed evitare difficoltà operative o contenzioso”. La definizione precisa dei parametri operativi dovrebbe ridurre significativamente le controversie tra gli operatori della filiera.
Conclusioni
La nuova disciplina dei tempi di carico e scarico rappresenta un importante passo avanti nella tutela degli autotrasportatori e nella regolamentazione del settore. I chiarimenti del MIT forniscono gli strumenti interpretativi necessari per una corretta applicazione della normativa, garantendo maggiore certezza giuridica e operativa a tutti gli attori della filiera logistica.
L’inderogabilità delle nuove regole, unita alla precisione dei parametri temporali e degli indennizzi, dovrebbe contribuire a riequilibrare i rapporti contrattuali nel settore dell’autotrasporto, garantendo condizioni più eque per i vettori e maggiore efficienza complessiva del sistema logistico nazionale.











