Operazioni sospette. Un caso emblematico in materia di antiriciclaggio
La normativa antiriciclaggio rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema di prevenzione dei reati finanziari, imponendo agli operatori del settore bancario specifici obblighi di segnalazione delle operazioni sospette. Tuttavia, l’applicazione pratica di questi principi può generare situazioni complesse, come dimostra una sentenza della Corte d’Appello di Roma pubblicata nel novembre 2021, che ha ribaltato una decisione di primo grado in materia di sanzioni antiriciclaggio per omessa segnalazione.
La vicenda: sanzione per omessa segnalazione di operazioni sospette
I fatti del caso.
La controversia ha avuto origine da un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per un importo di circa 250.000 euro, irrogato per violazione dell’articolo 3 della legge n. 197/1991 relativo all’omessa segnalazione di operazioni sospette. La sanzione scaturiva da accertamenti della Guardia di Finanza che avevano evidenziato movimentazioni bancarie ritenute anomale e meritevoli di segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria.
Le operazioni contestate riguardavano movimentazioni su conti correnti caratterizzate da importi rilevanti, spesso a cifra tonda, con particolare riferimento a operazioni che coinvolgevano la negoziazione di titoli di credito presso istituti della Repubblica di San Marino. L’importo complessivo delle operazioni oggetto di contestazione ammontava a oltre 5 milioni di euro.
Il percorso processuale
Il soggetto sanzionato aveva inizialmente proposto opposizione al decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Roma, che aveva però respinto le sue doglianze confermando la legittimità della sanzione. Successivamente, era stato presentato appello alla Corte d’Appello di Roma, che ha invece accolto le ragioni dell’appellante, annullando completamente il decreto sanzionatorio.
Le questioni processuali: notificazione e termini di decadenza
Problematiche della notificazione
Uno dei primi aspetti affrontati dalla Corte ha riguardato la validità della notificazione del decreto sanzionatorio, contestata per essere stata effettuata mediante un unico messaggio di posta elettronica certificata presso il domiciliatario di due soggetti sanzionati. La Corte ha chiarito che, pur sussistendo un vizio nella procedura di notificazione, questo risultava sanato dal raggiungimento dello scopo, dimostrato dalla tempestiva proposizione di opposizione da parte dell’interessato.
Il principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità stabilisce che l’inesistenza della notificazione ricorre solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o quando sia stata posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali. Ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale rientra nella categoria della nullità, sanabile quando si raggiunga comunque lo scopo della comunicazione.
La questione dei termini di decadenza
Un aspetto particolarmente rilevante ha riguardato la durata del procedimento amministrativo, iniziato nel marzo 2008 e rimasto sospeso fino al settembre 2009, per poi concludersi con l’ordinanza-ingiunzione del 2015. La difesa aveva eccepito la violazione dei termini di decadenza previsti dall’articolo 14 della legge 689/1981.
La Corte ha precisato che quando gli accertamenti sono connessi a indagini penali, il termine di decadenza decorre dalla ricezione del nulla osta dell’autorità giudiziaria, non dall’inizio delle verifiche. Nel caso specifico, il nulla osta era stato rilasciato nel febbraio 2010 e la contestazione era avvenuta nell’aprile dello stesso anno, rispettando quindi i termini previsti dalla normativa.
Il merito della controversia: i limiti della presunzione di conoscenza
Gli elementi di sospetto contestati
Il cuore della decisione ha riguardato la valutazione degli elementi che avrebbero dovuto indurre l’operatore bancario a segnalare le operazioni come sospette. Il Tribunale di primo grado aveva individuato due elementi principali:
- L’emissione di assegni bancari a favore di soggetti pluripregiudicati e società a loro riconducibili
- La negoziazione di titoli di credito presso un Paese esterno all’Unione Europea privo di sistema antiriciclaggio equivalente
La decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello ha ribaltato questa valutazione, evidenziando l’inconsistenza giuridica delle presunzioni su cui si basava la sanzione. In particolare, ha sottolineato due aspetti fondamentali:
Primo aspetto: riguardo ai soggetti pluripregiudicati beneficiari degli assegni, la Corte ha osservato che non era stata verificata se le negative qualità di questi soggetti costituissero un fatto notorio o comunque noto all’operatore bancario. Non è sufficiente che esistano precedenti penali; è necessario dimostrare che l’operatore ne fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo.
Secondo aspetto: relativamente alla negoziazione presso San Marino, la Corte ha definito “meramente assertiva” e “apodittica” la presunzione di conoscenza dell’inadeguatezza del sistema antiriciclaggio sanmarinese prima dell’inserimento nella cosiddetta black list.
Il quadro normativo: la convenzione Italia-San Marino
L’equiparazione degli istituti sanmarinesi
Un elemento decisivo nella decisione è stato il richiamo alla convenzione del 2 maggio 1991 tra Italia e San Marino, che regolava i rapporti valutari e finanziari tra i due Paesi. Questa convenzione riconosceva alle persone fisiche e giuridiche residenti a San Marino la stessa posizione valutaria di quelle residenti in Italia, determinando l’equiparazione delle banche sanmarinesi a quelle italiane.
Tale equiparazione comportava che gli istituti sanmarinesi dovessero essere considerati enti creditizi comunitari soggetti alla direttiva europea, con conseguente insussistenza dell’obbligo di adeguata verifica della clientela previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 231/2007.
La cessazione dell’equiparazione
La convenzione ha mantenuto efficacia fino al decreto ministeriale del 12 agosto 2008, che ha escluso San Marino dai Paesi che impongono obblighi equivalenti a quelli della direttiva 2005/60/CE. Solo da quel momento è venuta meno l’equiparazione e sono sorti gli obblighi rafforzati di verifica per le operazioni con istituti sanmarinesi.
I principi generali estratti dalla Sentenza
Principio della conoscibilità effettiva
La sentenza stabilisce il principio fondamentale secondo cui non è sufficiente l’esistenza oggettiva di elementi potenzialmente sospetti, ma è necessario dimostrare che tali elementi fossero effettivamente conoscibili dall’operatore bancario nel momento in cui avrebbe dovuto effettuare la segnalazione.
Principio della specificità della prova
La Corte ha chiarito che le presunzioni generiche non possono sostituire la prova specifica della conoscenza o conoscibilità degli elementi di sospetto. L’amministrazione deve dimostrare concretamente che l’operatore era in grado di percepire l’anomalia delle operazioni sulla base delle informazioni a sua disposizione.
Principio dell’applicazione temporale delle norme
La decisione conferma l’applicazione del principio tempus regit actum, secondo cui le norme applicabili sono quelle vigenti al momento del fatto, non quelle successive. Nel caso specifico, la valutazione doveva essere effettuata sulla base del quadro normativo esistente al momento delle operazioni, non di quello successivo.
Massime giurisprudenziali
Massima principale
In materia di antiriciclaggio, per configurare la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non è sufficiente l’esistenza oggettiva di elementi anomali, ma è necessario dimostrare che tali elementi fossero effettivamente conoscibili dall’operatore bancario secondo il parametro della diligenza professionale esigibile.
Massime specifiche
Notificazione di atti sanzionatori: la nullità della notificazione per vizi procedurali si considera sanata quando l’interessato dimostri di aver avuto effettiva conoscenza dell’atto attraverso la tempestiva proposizione di opposizione.
Termini di decadenza in presenza di indagini penali: quando l’accertamento della violazione amministrativa emerge da indagini penali, il termine di decadenza per l’irrogazione della sanzione decorre dalla ricezione del nulla osta dell’autorità giudiziaria, non dall’inizio degli accertamenti.
Presunzioni in materia antiriciclaggio: le presunzioni di conoscenza degli elementi di sospetto devono essere supportate da elementi concreti e non possono basarsi su mere affermazioni apodittiche prive di riscontro probatorio.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per le banche e gli intermediari finanziari
La sentenza fornisce importanti indicazioni per gli operatori del settore bancario e finanziario, chiarendo che la valutazione della sospettosità delle operazioni deve essere effettuata sulla base delle informazioni effettivamente disponibili al momento dell’operazione, non di quelle acquisite successivamente.
Gli istituti devono mantenere procedure di verifica adeguate, ma non possono essere sanzionati per non aver segnalato operazioni la cui anomalia non era ragionevolmente percepibile con la diligenza professionale ordinariamente esigibile.
La soccombenza e le spese processuali
La Corte d’Appello ha accolto integralmente l’appello, determinando la soccombenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il MEF è stato condannato al rimborso delle spese legali sia del giudizio di primo grado, liquidate in circa 4.000 euro, sia del grado d’appello, liquidate in circa 5.000 euro, oltre agli accessori di legge.
Questa condanna alle spese riflette il principio generale secondo cui la parte soccombente deve sostenere i costi del processo, rappresentando un ulteriore elemento di tutela per i soggetti che si oppongono a sanzioni amministrative ritenute illegittime.
Conclusioni: verso una maggiore precisione nell’applicazione della normativa antiriciclaggio
La sentenza della Corte d’Appello di Roma rappresenta un importante precedente per l’applicazione della normativa antiriciclaggio, stabilendo principi chiari sulla necessità di dimostrare la conoscibilità effettiva degli elementi di sospetto da parte degli operatori bancari.
La decisione non mette in discussione l’importanza della lotta al riciclaggio di denaro, ma richiama l’attenzione sulla necessità di applicare le sanzioni in modo proporzionato e basato su elementi probatori concreti. Questo approccio garantisce un equilibrio tra l’esigenza di prevenire i reati finanziari e la tutela degli operatori che agiscono con la diligenza professionale richiesta.
La sentenza suggerisce la necessità di una maggiore precisione nell’accertamento delle violazioni, con particolare attenzione al contesto informativo disponibile al momento dei fatti e alla dimostrazione della conoscibilità degli elementi di sospetto. Solo attraverso questo approccio rigoroso è possibile garantire l’efficacia del sistema antiriciclaggio nel rispetto dei principi di legalità e proporzionalità che governano l’azione amministrativa.











